Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi School bonus: modalità di versamento delle erogazioni, destinate a investimenti in favore dell’edilizia scolastica, che consentono di avere un credito d’imposta Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, decreto 8/4/16 (G.U. n.119 del 23/5/16) L’art.1, co.145 della legge n. 107/2015 ha introdotto il credito d’imposta – di cui
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

School bonus: modalità di versamento delle erogazioni, destinate a investimenti in favore dell’edilizia scolastica, che consentono di avere un credito d’imposta

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, decreto 8/4/16 (G.U. n.119 del 23/5/16)

L’art.1, co.145 della legge n. 107/2015 ha introdotto il credito d’imposta – di cui possono usufruire, fra gli altri, le persone fisiche – per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti.

Con l’art. 1, co. 231, lett. a), della legge n. 208/2015 è stato stabilito che è possibile usufruire di tale agevolazione a decorrere dall’1/1/16.

Il credito d’imposta è pari al:

  • 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/15 (2016 – 2017);
  • 50% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/17 (2018).

La spesa massima ammissibile è di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Con il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 aprile 2016 sono state stabilite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Con tale provvedimento è stato stabilito, tra l’altro, che il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese (ad esempio con la detrazione del 19% di cui all’art. 15, co. 1, lett. i – octies) del Tuir, vale a dire con le elargizioni liberali destinati, tra l’altro, all’edilizia scolastica).

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600. I versamenti debbono essere distinti per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria. Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato:

  • il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
  • il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:

  • C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  • C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
  • C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;

  • il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

Le persone fisiche possono fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

 

Spese per corsi presso università non statali: un decreto del Miur stabilisce la spesa massima ammissibile alla detrazione fiscale

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) il decreto n. 288 del 29 aprile 2016

L’art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per la frequenza di corsi universitari. Mentre per le università statali la percentuale di detrazione si applica sulla spesa effettivamente sostenuta, per le università non statali vi è limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.

L’art. 1, co. 954, lett. b) della legge di stabilità 2016 ha previsto che un decreto del Miur deve stabilire ogni anno la spesa massima per corsi universitari a cui potrà essere applicata la detrazione del 19%. Per il 2015 è stato pubblicato il decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016. Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di:

  • corsi di laurea;
  • laurea magistrale;
  • laurea magistrale a ciclo unico,

delle Università non statali, detraibile ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. e), del Tuir, è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio:

  • l’area disciplinare di afferenza;
  • la regione in cui ha sede.

In base ai suddetti parametri può essere individuato l’importo massimo per i corsi universitari indicato nella seguente tabella.

 

Corsi universitari presso università non statali

Importo max detraibile ex art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir

Area disciplinare corsi istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

Sanitaria

€ 2.600

€ 2.200

€ 1.600

Scientifico-Tecnologica

€ 3.500

€ 2.400

€ 1.600

Umanistico-sociale

€ 2.800

€ 2.300

€ 1.500

Agli importi di cui sopra può essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995.

 

Per verificare a quale area disciplinare il corso appartiene, devono essere consultate le tabelle allegate al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle 3 aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Resta fermo che se la spesa effettivamente sostenuta dovesse essere inferiore ai limiti stabiliti dal decreto, la detrazione deve essere calcolata sulla spesa effettiva.

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto Miur 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 18 del 6/5/16, che anche alle università straniere si applicano i limiti di spesa del decreto del Miur.

 

In particolare, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del Miur, ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

L’Agenzia delle entrate i ha, inoltre, chiarito che i limiti di spesa detraibile individuati dal decreto Miur si applicano anche ai corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e ai corsi di laurea svolti dalle Università telematiche.

Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari università non statali e università estere

Per corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di I e II livello, la spesa massima detraibile (19%) è pari a:

  • 3.700 euro per i corsi e per i master aventi sede in regioni del Nord;
  • 2.900 euro per il Centro;
  • 1.800 euro per il Sud e le isole,

indipendentemente dall’area disciplinare.

Sembra logico ritenere, pur in assenza, sul punto, di uno specifico chiarimento dell’Agenzia, che i medesimi corsi post universitari svolti all’estero, ai fini della detrazione possano essere considerati come svolti nella regione del domicilio fiscale dello studente e, pertanto, possono applicarsi gli stessi importi massimi previsti per i corsi post universitari delle università non statali.

 

Corsi di dottorato, specializzazione e master di I e II livello presso università non statali e università estere

Importo max detraibile ex art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir

Area disciplinare corsi istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Tutte

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

Agli importi di cui sopra può essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995.

 

 

 

Super-ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 26/5/16

L’agenzia delle entrate ha fornito delle precisazioni sul cd. superammortamento, ossia l’agevolazione, di cui possono usufruire, tra gli altri, i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, prevede l’incremento del 40% del valore fiscale di beni materiali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

In pratica, viene riconosciuto un maggior costo, solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, che può essere portato a deduzione del reddito attraverso le maggiori quote di ammortamento o maggiori canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni che consentono di fruire dell’agevolazione sono tutti gli acquisti, anche in leasing, di beni materiali nuovi (esclusi immobili e beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%) che siano strumentali all’attività professionale. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore.

Possono usufruire del superammortamento, tra gli altri, tutti i professionisti, anche se svolgono l’attività in forma associata. Sono, tuttavia, esclusi i professionisti che usufruiscono del regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89 della legge n. 190/2014 posto che il loro reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Non sono, invece, esclusi i cd. “nuovi minimi” di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

 

 

Cassazione in agguato – la sagra dell’Irap professionisti

 

Esordiamo riportando due massime della Cassazione in materia di debenza Irap da parte di studi associati, auspicando che intervenga non in tempi biblici una dirimente pronuncia della Cassazione a sezioni unite sulla materia. A maggior ragione perché la sentenza n. 7371 sotto riassunta di per se appare piuttosto improbabile, per non dire totalmente non condivisibile in punto di diritto.

 

 

Società semplici e associazioni tra professionisti per l’esercizio in forma associata di arti o professioni sono sempre soggette a Irap

Cassazione n. 7371 del 14/04/16

L’attività esercitata da società semplici e delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra professionisti per l’esercizio in forma associata delle professioni costituisce in ogni caso, presupposto Irap, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

 

La “medicina di gruppo” non è soggetta a Irap

Cassazione n.7291 del 13/4/16

Le associazioni fra professionisti sono soggette a Irap indipendentemente da una verifica nel caso concreto dell’esistenza di un’autonoma organizzazione. Tuttavia, nel caso della forma associativa della “medicina di gruppo” da parte dei medici convenzionati con il SSN, non è stato ritenuto che possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti e, pertanto, lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina di gruppo non è soggetto a Irap.

 

L’ASL non può trattenere l’Irap sul compenso del medico che esercita attività intramoenia

Cassazione n. 79 del 7/1/16

È illegittima la trattenute operata dalla ASL a titolo di Irap nei confronti del medico ospedaliero che svolge attività libero professionale intramoenia (ALPI). Il reddito derivante dall’ALPI è assimilabile al reddito da lavoro dipendente; il soggetto passivo dell’Irap è solo la ASL che non può traslare l’imposta sui medici.

 

Professionista che è anche revisore e amministratore di società: l’autonoma organizzazione ai fini Irap deve essere comunque verificata

Cassazione n. 4246 del 3/3/16

Il libero professionista che allo stesso tempo è anche sindaco revisore e amministratore di società non è per questo assoggettato a Irap se non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, che dunque deve essere verificato nel caso concreto.

 

Non pagare l’Irap non costituisce reato

Cassazione n. 12810 del 30/3/16

Nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 1, co. 143, legge n. 244/2007, ratione temporis vigente, ora art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), ai fini della quantificazione del profitto del reato (penalmente rilevante), è irrilevante l’evasione dell’Irap, che non è un’imposta sui redditi in senso tecnico.

 

Non si applica all’Irap Il raddoppio dei termini di accertamento

Cassazione n. 4775 dell’11/03/16

La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, introdotta dall’art. 37 del D.L. n. 233/2006 non si applica agli accertamenti relativi all’IRAP.

 

 

Cassazione – agevolazioni prima casa allo sbaraglio

 

 

Non si decade dal beneficio “prima casa” se il trasferimento di residenza avviene oltre 18 mesi dal rogito per inerzia del Comune

Cassazione n. 912 del 20/1/16

L’assenza di colpa da parte dei contribuenti nell’ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all’inerzia dell’amministrazione pubblica non incide sul beneficio prima casa (elidendolo).

 

Requisiti della causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dal beneficio “prima casa”

Cassazione n. 864 del 19/1/16

1.La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all’onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell’immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità.

2.La sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell’immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall’agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l’immobile acquistato col beneficio.

 

Per il beneficio “prima casa” non basta la prova della sussistenza dell’attività lavorativa nel Comune

Cassazione n. 3457 del 22/2/16

Se i benefici “prima casa sono richiesti dichiarando nell’atto di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, non è possibile sostituire “a posteriori” tale condizione con la dimostrazione dell’esistenza di un qualsiasi altro tra quelli analogamente previsti come, nel caso di specie, con la dimostrazione che nel comune in cui si trova l’immobile il contribuente svolge la sua attività lavorativa, non essendo ammissibile la prevalenza della realtà fattuale su quella formale.

 

Proroga biennale al termine di prescrizione per l’accertamento per le agevolazioni “prima casa”

Cassazione n. 3614 del 24/2/16

La proroga di 2 anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sugli atti pubblici, le scritture private e le dichiarazioni o denunce, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche alla definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte”.

 

Niente decadenza dei benefici “prima casa” con l’attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale

Cassazione n. 5156 16/3/16

In caso di separazione consensuale il trasferimento all’altro coniuge della proprietà dell’immobile acquistato da meno di cinque anni – non seguito dal riacquisto entro 1 anno di un nuovo immobile – non comporta la decadenza dai benefici “prima casa”.

 

 

I redditi da locazione dell’immobile in comunione legale imputati a entrambi i coniugi

Cassazione n. 2771 dell’11/2/16

I redditi derivanti dalla locazione di un immobile oggetto della comunione legale tra i coniugi, sono da imputarsi per metà a ciascuno dei comproprietari, anche se il contratto di locazione risulta formalmente intestato ad uno solo dei due coniugi.