Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Ripescaggio delle rateizzazioni Equitalia se si è decaduti Art. 13 bis, D.L. n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 (G.U. n.194 del 20/8/16) Chi è decaduto all’1/7/16 dal beneficio della rateazione del pagamento delle imposte può nuovamente rateizzare l’importo, scaduto e a scadere, sino ad un massimo
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Ripescaggio delle rateizzazioni Equitalia se si è decaduti

Art. 13 bis, D.L. n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 (G.U. n.194 del 20/8/16)

Chi è decaduto all’1/7/16 dal beneficio della rateazione del pagamento delle imposte può nuovamente rateizzare l’importo, scaduto e a scadere, sino ad un massimo di 72 rate o se la rateizzazione di cui si è decaduti era con un piano superiore a 72 rate si può ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso numero di rate precedentemente accordate.

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 21/8/16, vale a dire entro il 20 ottobre 2016. La novità consiste nel fatto che non occorre pagare lo scaduto in unica soluzione.

Si decade dalla nuova rateazione al mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

Chi è, invece, decaduto da piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere la concessione di un nuovo piano di rateazione solo se è decaduto dopo il 15/10/15 e fino all’1/7/16.

È stata, inoltre, aumentata a 60.000 euro la soglia dalla quale scatta la necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo.  Per debiti tributari di importo inferiore a tale limite basta una semplice dichiarazione del debitore per ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

 

 

Sospesi i termini tributari nelle zone colpite dal sisma

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 1/9/16 (G.U. n.207 del 5/9/16)

Per le persone fisiche – che al 24/8/16, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) – sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 24/8/16 ed il 16/12/16.

La sospensione si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni.

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20/12/16. Nella tabella i comuni per i quali si applica la sospensione (con un successivo decreto ministeriale potrebbero essere individuati ulteriori comuni colpiti ai quali si applica la sospensione dei termini).

MARCHE

ABRUZZO

LAZIO

UMBRIA

Acquasanta Terme (AP)

Arquata del Tronto (AP)

Montefortino (FM)

Montegallo (AP)

Montemonaco (AP)

Montereale (AQ)

Capitignano (AQ)

Campotosto (AQ)

Valle Castellana (TE)

Rocca Santa Maria (TE)

Accumoli (RI)

Amatrice (RI)

Cittareale (RI)

 

Cascia (PG)

Monteleone di Spoleto (PG)

Norcia (PG)

Preci (PG)

 

 

Produzione di interessi nelle operazioni bancarie: nuovi criteri

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto 3/8/16 (G.U. n.212 del 10/9/16)

Stabiliti nuovi criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Gli interessi devono essere conteggiati il 31/12 di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; anche per i contratti stipulati nel corso dell’anno il conteggio è effettuato il 31/12.

Per le seguenti operazioni:

  • aperture di credito regolate in conto corrente e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
  • sconfinamenti dal fido accordato,

gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

Gli istituti di credito devono applicare le nuove disposizioni, al più tardi, agli interessi maturati a partire dall’1/10/16. I contratti in corso dovranno essere adeguati.

 

Lavoratori autonomi del Lazio potranno accedere alle agevolazioni regionali riservate alle imprese

Art. 15, co. 3, Legge Regionale Lazio, 10/8/16, n. 12

L’art. 15, co. 3, della legge della Regione Lazio n. 12/2016 Una ha equiparato i lavoratori autonomi alle imprese ai fini della concessione di contributi benefici e altre utilità è stata stabilita: “Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”..

 

Nuovi soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Servizio Tessera Sanitaria

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 1/9/16 (G.U. n.214 del 13/9/16) e Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 142369 del 15/9/16

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1/1/16 anche i seguenti soggetti:

  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, co. 7, e 13 del D.lgs. n. 46/1997.

Gli iscritti agli albi professionali dei veterinari dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1/1/16, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. delle finanze n. 289/2011.

Anche in riferimento ai nuovi dati viene confermato il loro trasferimento in forma aggregata all’Amministrazione finanziaria e la possibilità per il contribuente di esercitare l’opposizione all’inserimento delle spese sanitarie nella precompilata.

 

Anomalie nei redditi 2012: applicativo del Fisco che aiuta a calcolare gli importi del ravvedimento

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/9/16

L’Agenzia delle entrate sta inviando lettere ai contribuenti persone fisiche che hanno commesso errori nelle dichiarazioni dei redditi 2012, per permettere loro di rimediare. Chi dovesse ricevere la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Agenzia per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. A tal fine, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia un “calcolatore” online gratuito, che consente ai contribuenti di calcolare le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione per l’anno d’imposta 2012.

 

 

Detraibili le spese per i servizi scolastici integrativi ma non quelle per il trasporto scolastico

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68 del 4/8/16 e Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15/09/16

Ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola (il limite annuo per alunno o studente delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado del sistema nazionale di istruzione è 400 euro).

Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non sono, invece, detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione – scuola.

 

Rimborso del canone tv non dovuto: come fare

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 125604 del 2/8/16

I contribuenti che hanno versato tramite addebito sulla bolletta elettrica il canone Tv non dovuto possono chiedere il rimborso direttamente online, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia. Per accedere all’applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline. È comunque possibile inviare la richiesta di rimborso per posta raccomandata (allegando una copia del documento di riconoscimento) al seguente indirizzo: “Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. –Sportello abbonamenti TV –Casella Postale 22 –10121 Torino”),  o tramite posta elettronica certificata (Pec).

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv:

  • se lo stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di invenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro);
  • se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
  • se il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica.

In linea generale, la richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei 6 codici associati alle singole motivazioni; in caso di motivazione diversa dai 5 casi già previsti occorre indicare il codice 6, descrivendo la propria situazione nell’apposito spazio del modello.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.