Le pillole fiscali di aprile

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Omessa dichiarazione – è possibile considerare il comportamento del contribuente per ridurre le sanzioni

Corte costituzionale n. 46 del 17/3/23

L’art. 1, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, stabilisce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

La disposizione è stata oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale relativamente ad una fattispecie in cui il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ma ha comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto un avviso di accertamento, le imposte dovute. In tale situazione ci si è chiesti se fosse corretto commisurare la sanzione solo sull’importo residuo delle imposte da versare, ovvero, come stabilisce la disposizione esaminata, sull’ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa.

La questione di costituzionalità è stata dichiarata infondata. La Corte ha affermato che nella fattispecie può venir meno il rapporto di congruità tra il concreto disvalore dei fatti e la misura della sanzione. Diversamente, la commisurazione della sanzione solo sull’importo residuo delle imposte da versare, anziché sull’ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa, depotenzierebbe gravemente l’effetto deterrente che presidia la corretta presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che non si può trascurare di considerare il comportamento del contribuente che ha interamente versato le imposte e che in simili situazioni la previsione di una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, non potrebbe, di per sé, superare il test di proporzionalità. Di conseguenza, la Corte ha invitato il giudice (ma anche l’Agenzia delle entrate) a considerare, nell’applicazione delle sanzioni, l’art. 7 del D.lgs. n. 472/1997, che considera la condotta del contribuente al fine di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

 

 

Per gli immobili

 

IMU – immobili storici e inagibili

Cassazione n. 6266 del 2/3/23

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Le 2 agevolazioni sono cumulabili, data la differente finalità che perseguono, e pertanto la base imponibile da considerare è del 25%.

 

IMU – immobili inagibili – delibera comunale che impone ulteriori adempimenti

Cassazione n.6270 del 2/3/23

È illegittima e dev’essere disapplicata d’ufficio dal giudice la previsione contenuta nel regolamento comunale, che, al fine di ottenere la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, richiede che:

  • alla dichiarazione sostitutiva del contribuente si alleghi idonea documentazione atta a comprovare la condizione di inagibilità o inabitabilità;
  • debba essere presentata apposita dichiarazione a pena di decadenza del beneficio.

 

Bonus facciate – Fattura d’acconto – Esercizio dell’opzione per lo sconto

Agenzia delle entrate, risposta n. 247 dell’8/3/23

Ai fini dello sconto in fattura è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

 

Varie

 

Imposta di registro – scrittura privata di riconoscimento di debito

Cassazione n. 7682 del 16/3/23

Ai fini dell’imposta di registro, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito (trattavasi di un prestito tra privati), considerato atto meramente ricognitivo, è assoggettata ad imposta fissa pari a 200 euro.