Le pillole fiscali di dicembre

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Professionisti – rinviato il versamento del 2° acconto delle imposte dirette 2023

Art. 4, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con legge 15 dicembre 2023, n. 191 (G.U. n.293 del 16 dicembre 23)

Per il periodo d’imposta 2023, i professionisti che nel periodo d’imposta precedente dichiarano compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della 2° rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, Comma 2, del D.lgs. n. 241.1997.

 

Irap – professionista che utilizza l’organizzazione di terzi

Cassazione n. 33528 dell’1 dicembre 2023

Il professionista che presta la propria opera a favore di una società di consulenza organizzata utilizzandone l’organizzazione e i mezzi non è soggetto ad IRAP.

 

Toscana – alluvione del 2 novembre 2023 – differimento dei termini adempimenti e versamenti tributari e contributivi 

Art. 21-bis, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con legge 15 dicembre 2023, n. 191 (G.U. n.293 del 16 dicembre 2023)

Per i professionisti che al 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede operativa nei comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpite dall’alluvione:

  • i versamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, operate in qualità di sostituti d’imposta, che scadono dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023;
  • gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le PA, previsti a carico di professionisti che operino nei comuni colpiti anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

Il differimento si applica anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno dei seguenti istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1, della legge n. 197.2022 (LB2023), che scadono dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023:

  • sanatoria somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (Comma da 153 a 158);
  • sanatoria irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 22 (Comma da 166 a 221).

 

Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus) – chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 34 del 28 dicembre 2023

Destinatari dell’Art-bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso.

L’Art-bonus è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Non può, invece, fruire dell’agevolazione chi effettua una liberalità ad un trust.

Nel caso di erogazioni liberali effettuate a favore di una fondazione privata, anche se ha assunto la qualifica di ente del terzo settore, i soggetti eroganti non potranno beneficiare dell’agevolazione in esame in difetto del presupposto della veste pubblicistica da parte della fondazione.

Non sarà possibile fruire dell’agevolazione in oggetto per le erogazioni liberali effettuate a favore di un ente che abbia nel proprio Statuto finalità istituzionali, di tipo diverso da quelle previste (come ad esempio nel caso di finalità istituzionali di tipo assistenziale e previdenziale).

Non sono ammissibili erogazioni effettuate tramite una fornitura gratuita di beni.

 

 

Per gli immobili

 

Rivalutazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni

Art. 1, Comma 52 e 53, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023)

Mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16 % possono essere rideterminati i valori di acquisto delle partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2024.

La rideterminazione consente di assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, Comma 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, il valore normale delle partecipazioni o dei terreni al mese di dicembre 2023.

L’imposta sostitutiva può anche essere rateizzata fino a max 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.24. In tal caso, sull’importo della 2° e 3° rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.6.24.

 

Locazioni brevi – cedolare secca al 26% sul 2°, 3° e 4° immobile concesso in locazione

Art. 1, Comma 63, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023)

In caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, ai redditi conseguiti dalle persone fisiche, in base a contratti di locazione di (fino a 4) immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, si applica in linea generale l’aliquota del 26%.

L’aliquota del 21% si applica solo per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a 1 unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Superbonus – se si vende l’immobile la plusvalenza non tiene conto dei costi agevolati

Art. 1, Comma da 64 a 66, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023)

In caso di cessione a titolo oneroso degli immobili per i quali il cedente (o gli altri aventi diritto) abbia eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 del D.L. n. 34.2020 (cd. Superbonus), che si siano conclusi da non più di 10 anni, il cedente all’atto della cessione realizza una plusvalenza tassabile.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito del superbonus nella misura del 110% e abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni, all’atto della cessione ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni e non oltre 10 anni, all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali costi.

Il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La disposizione, che si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1 gennaio 2024, non riguarda gli immobili:

  • acquisiti per successione
  • adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra l’acquisto o costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Alle plusvalenze realizzate si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito di cui all’art. 1, Comma 496, della legge n. 266.2005.

 

Costituzione di diritti reali di godimento – redditi “diversi”

Art. 1, Comma 92, lett. a) e b), Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023)

Analogamente a quanto già previsto per la concessione in usufrutto, sono tassati come redditi “diversi” di cui all’art. 67, Comma 1, lett. h), del Tuir, i redditi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento.

 

Bonus nel settore dell’edilizia

Art. 1, Comma 1 e 2, D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (G.U. 302 del 29 dicembre 2023)

Non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso le detrazioni spettanti per gli interventi Superbonus 110% per le quali si è ottenuto lo sconto in fattura o è stato ceduto il relativo credito, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche.

 

Contributo per completare i lavori del Superbonus

Art. 1, Comma 2, D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (G.U. 302 del 29 dicembre 2023)

È prevista la corresponsione di un contributo (esentasse) in favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento ISEE non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi effettuati su abitazioni che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Opzione per cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

Art. 2, Comma 1 e 2, D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (G.U. 302 del 29 dicembre 2023)

A partire dal 31 dicembre 2023 lo sconto in fattura e la cessione del credito si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente il 31 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

I contribuenti che usufruiscono del superbonus 110% nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023 devono stipilare contratti assicurativi a copertura dei danni. Le modalità di attuazione sono rimesse a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 3, D.L. 29 dicembre 23, n. 212 (G.U. 302 del 29 dicembre 23)

La detrazione del 75% relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche viene circoscritta alle seguenti opere: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito è consentito solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

 

ISEE – immobili inagibili

Art. 1, Comma 429, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Prorogata al 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

 

IMU – regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1, Comma 528, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Si applica l’IMU dal 2023 anche per la regione Friuli Venezia Giulia.

 

Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali

Art. 1, Comma 71, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Si intendono:

  • “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente;
  • “utilizzati” quando strumentali alle suddette destinazioni, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

Esenzione IMU – Umbertide

Art. 1, Comma 560, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Esenzione dall’IMU nel territorio del Comune di Umbertide per i fabbricati ad uso abitativo.

 

 

Varie

 

Interessi legali 2024

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 29 novembre 23 (G.U. n.288 del 11 dicembre 23)

Saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. al 2,50% in ragione d’anno dall’1 gennaio 2024.              

 

Aggiornamento banca dati catastale – elenco dei comuni

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.292 del 15 dicembre 23)

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del presente Comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http:..www.agenziaentrate.gov.it..

I ricorsi di cui all’art. 2, Comma 2, del D.lgs. n. 546.1992, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale innanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado competente.

 

Modifiche al regime forfetario – chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 32 del 5 dicembre 23

Forniti chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario introdotte con la legge di bilancio 2023. Rientrano nel regime i contribuenti che nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ma inferiori a 85.000 (ragguagliati ad anno). Il superamento della soglia di 85.000 euro determina la fuoriuscita dal regime dal periodo di imposta successivo. L’incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro determina la fuoriuscita immediata dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario (ai fini reddituali per l’intero anno), con i conseguenti adempimenti ai fini IVA.

 

Indennità di esproprio – regime di tassazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 476 del 15 dicembre 23

Con riferimento al caso di un soggetto interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, è stato chiarito che anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata (pari a euro 101.204) va tassata ai sensi dell’art. 35 del TUEPU.

 

Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA – dichiarazione integrativa

Agenzia delle entrate, risposta n. 479 del 18 dicembre 23

Se il diritto alla detrazione non è stato esercitato nei termini, resta possibile l’integrazione dell’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate.

Non costituisce ostacolo il cd ”Ravvedimento 2022” con riferimento all’imposta detratta con le liquidazioni periodiche.

 

Tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.298 del 22 dicembre 23)

Sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Si assume:

  • il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per i contratti stipulati entro il 30.6.20;
  • una percentuale (variabile in base alle emissioni del veicolo) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per i contratti stipulati dopo il 30.6.20.

 

Prestazioni sanitarie – fatturazione cartacea per il 2024

Art. 3, Comma 3, D.L. 30 dicembre 23, n. 215 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Esteso a tutto il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

 

Attuazione della riforma Irpef e fiscalità internazionale

D.lgs. 30 dicembre 23, n. 216 (G.U. n.303 del 30 dicembre 23) e D.lgs. 27 dicembre 023, n. 209 (G.U. n.301 del 28 dicembre 23)

Pubblicati in gazzetta ufficiale:

  • il decreto legislativo 30 dicembre 23, n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
  • il decreto legislativo 27 dicembre 023, n. 209 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

 

Interesse legale – calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 21 dicembre 23 (G.U n.302 del 29 dicembre 23)

Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale fissato per il 2024 al 2,50%.

Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dall’1 gennaio 2024.

 

Abbonamento TV ad uso privato 

Art. 1, Comma 19, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Per l’anno 2024 l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è di €70.

 

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo

Art. 1, Comma 21-24, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, da gennaio a giugno 2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.            

 

Imposte MACSI e bevande edulcorate

Art. 1, Comma 44, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Efficacia dall’1 luglio 2024 per le disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (bevande edulcorate).

 

Aliquota IVA al 10% per alcuni prodotti

Art. 1, Comma 44 e 46, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Aliquota IVA del 10%:

  • per latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02), per prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile, coppette mestruali e pannolini per bambini;
  • per i pellet (di legno) per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

 

Commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – ritenuta

Art. 1, Comma 88-90, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Dall’1 marzo 2024 la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Dall’1.4.24, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

 

Immatricolazione e voltura di veicoli da vaticano e San Marino

Art. 1, Comma 93, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea si applicheranno anche alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

 

Restrizioni all’uso delle compensazioni 

Art. 1, Comma 94-98, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

Non è possibile la compensazione, tramite modello F24, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Art. 1, Comma 99, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività si applica l’obbligo di presentazione all’agenzia delle entrate della fideiussione in caso di riapertura della partita IVA.

 

Calcolo dell’ISEE – titoli di Stato

Art. 1, Comma 183, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Sono esclusi dal calcolo ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio.

 

Esenzioni e agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici – proroghe

Art. 1, Comma 416-422, Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

Previste proroghe fino al 31 dicembre 2024 per le esenzioni per i territori maggiormente colpiti dai sismi del 2016 e del 2017.

 

 

Cessione di metalli preziosi – se manca la documentazione del costo di acquisto si tassa tutto 

Art. 1, Comma 92, lett. c), Legge 30 dicembre 23, n. 213 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 23)

In caso di vendita di metalli preziosi, se la persona fisica non è in possesso della documentazione del costo di acquisto, è tassato l’intero corrispettivo piuttosto che, come finora previsto, il solo 25% del corrispettivo.