Le pillole fiscali di gennaio

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

Professionisti in regime forfetario – limiti più ampi (85.000 euro), ma immediata fuoriuscita per chi supera i 100.000 euro di compensi

Art. 1, co. 54, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

È stata aumentata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia di compensi che costituisce 1 dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario. Possono applicare il regime forfetario nel 2023 i professionisti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato 85.000 euro di compensi.

È stato, inoltre, stabilito che qualora sia superata la soglia di 100.000 euro di compensi l’applicazione del regime forfetario cessa dall’anno stesso in cui la soglia è superata.

In particolare, in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi:

  • l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.
  • ai fini Irpef per il periodo d’imposta in cui i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.

 

Flat tax incrementale – imposta sostitutiva del 15% su eccedenze di reddito rispetto agli anni precedenti

Art. 1, co. 55, 56 e 57

I professionisti che non applicano il regime forfetario possono evitare la progressività delle aliquote Irpef mediante l’applicazione a (parte del) proprio reddito di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con un’aliquota del 15%.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. L’importo assoggettato a imposta sostitutiva non può essere superiore a 40.000 euro È prevista una franchigia, pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all’IRPEF.

La differenza tra il reddito complessivo e la parte assoggettata a imposta sostitutiva è soggetta ad Irpef secondo i criteri ordinari.

La parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva comunque ai fini di disposizione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Per il calcolo dell’acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto della disposizione.

 

Costo dei pagamenti elettronici fino a 30 euro – potrebbe esserci un accordo per la riduzione

Art. 1, co. 386, 387 e 388, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Un tavolo fra le categorie interessate dovrebbe portare, entro il 31/3/23, a ridurre i costi delle transazioni elettroniche del valore fino a 30 euro a carico (anche) dei professionisti che hanno avuto nell’anno di imposta precedente compensi non superiori a 400.000 euro.

Qualora un accordo non fosse raggiunto, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate dall’accordo, per il 2023 banche e gestori di circuiti di carte di credito saranno tenuti a versare il 50% degli utili derivanti da commissioni e da altri proventi per le suddette transazioni.

 

Avvocati dello Stato – competenze di avvocato e di procuratore a carico delle controparti

Art. 1, co. 890, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, co. 1, lett. b), del Tuir, ed escluse da Irap le competenze di avvocato e di procuratore poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, attribuite all’avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1611/1933 e ripartite tra gli avvocati e procuratori dello stato.

 

Professionisti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria – obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati – divieto di fatturazione elettronica

Art. 3, co. 2 e 3, Decreto-legge 29/12/22, n. 198 “Milleproroghe” (G.U. n.303 del 29/12/22)

Per i professionisti (medici, veterinari, ecc.) tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, l’obbligo giornaliero di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi al Sistema tessera sanitaria è stato differito al 1/1/24. La scadenza dell’invio resta semestrale per il 2023.

Tali professionisti non potranno, nel 2023, emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS.

 

Indennità anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale del 7/12/22, n. 6 (atteso in GU – anticipato con nota del 10/1/23 – pubblicato nella sezione Normativa del sito istituzionale)

L’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30/6/94, n. 509, è riconosciuta, alle medesime condizioni (Reddito 2021 non superiore a € 20.000), anche ai soggetti non titolari di partita IVA.

 

Per gli immobili

 

Acquisto “prima casa” per i giovani under 36

Art. 1, co. 74, lett. c), Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Per gli atti stipulati entro il 31/12/23 si applicano le seguenti agevolazioni:

  • Sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale:
  • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi

a condizione che siano stipulati a favore di soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e;
  • hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
  • Agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato, per i medesimi atti, relativi a cessioni soggette all’Iva, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere utilizzato:
  • in diminuzione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • utilizzato in compensazione in F24.
  • Sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall’art. 18 del D.P.R. n. 601/1973, i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sopra elencati.

 

Acquisto immobili abitativi “green” – l’Iva è detraibile dall’Irpef per il 50%

Art. 1, co. 76, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Per l’acquisto effettuato entro il 31/12/23 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da:

  • organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari;
  • imprese che le hanno costruite;

il 50% dell’Iva corrisposta può essere detratta dall’Irpef in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

 

Bonus mobili – limite di spesa più alto per il 2023

Art. 1, co. 277, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

I soggetti che effettuano la ristrutturazione edilizia fruendo della relativa detrazione possono fruire anche del “bonus mobili”, ossia la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta  energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da suddividere in 10 quote annuali, è riconosciuta nella misura del 50% ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per il 2024.

 

Interventi per eliminare le barriere architettoniche – detrazione prorogata fino al 2025

Art. 1, co. 365, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

È possibile beneficiare della detrazione per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, pari al 75% delle spese, per le spese effettuate antro il 31/12/25.

È stato, inoltre, stabilito che per le delibere condominiali per i relativi lavori basta la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

 

Misure sisma 2016

Art. 1, co. 750-751, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Prorogate le misure di favore per le zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017:

–          le attività con sede legale od operativa nei territori del cratere sono esenti dai canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari anche nel 2023;

–          le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31/12/23 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro; gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili non concorrono all’imponibile Irpef/Ires fino all’anno d’imposta 2022 e sono esenti dall’IMU fino al 2023.

 

Misure sisma 2012

Art. 1, co. 768, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

L’esenzione IMU per i comuni dei territori interessati dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e non oltre il 31/12/23.

 

Modifiche IMU

Art. 1, co. 837, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote d’imposizione sono modificabili con decreto Mef.

A decorrere dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne l’applicazione nell’anno di riferimento, se manca la tempestiva pubblicazione di una delibera approvata, devono essere applicate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale, non più, come finora previsto, quelle vigenti nell’anno precedente.

 

Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale

Articolo 1, comma 838

Art. 1, co. 838, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerino i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non più “di centri abitati di comuni”.

 

Superbonus – alcuni lavori sono ammessi alla detrazione del 110% anche nel 2023

Art. 1, co. 894-895, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

La riduzione della percentuale di detrazione del “Superbonus” dal 110 al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023 disposta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del DL n. 176 del 2022 non si applica:

–          agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, al 25.11.2022, risulta presentata la CILA;

–          agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19.11.2022, e a condizione che per tali interventi, al 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

–          agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, e a condizione che per tali interventi, al 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

–          agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali al 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La disposizione è entrata in vigore il 29.12.2022.

 

IMU – Dichiarazione 2021 – prorogato il termine di presentazione

Art. 3, co. 1, Decreto-legge 29/12/22, n. 198 “Milleproroghe” (G.U. n.303 del 29/12/22)

C’è tempo fino al 30/6/23 per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

 

Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – sconto in fattura

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 del 15/12/22

Se, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il 30/6/22, è stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo sconto in fattura è praticato dall’impresa venditrice è possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31/12/22.

 

Superbonus – applicazione sconto in fattura

Agenzia delle entrate, risposta n. 581 del 5/12/22

In caso di erronea fattura con indicazione dell’applicazione dello sconto, non ricorre alcun presupposto per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura. Il prestatore può comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto, non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare il quantum da saldare.

 

Superbonus – installazione di un ascensore esterno all’edificio oggetto di interventi di efficienza energetica

Agenzia delle entrate, risposta n. 580 dell’1/12/22

Per l’installazione di un ascensore esterno all’edificio oggetto di interventi di efficienza energetica, non conta che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento ”trainante” sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio.

 

Superbonus –installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile

Agenzia delle entrate, risposta n. 585 del 9/12/22

Per il Superbonus rileva che le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici siano installate in luoghi non accessibili al pubblico.

 

 

Per gli investimenti

 

Rideterminazione valori di acquisto di partecipazioni (negoziate e non negoziate) e terreni

Art. 1, co. da 107 a 109, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

È possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non solo non negoziate ma anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1/1/23 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15/11/23; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

 

Cessione o rimborso di quote/azioni di OICR – imposta sostitutiva per affrancare i redditi

Articolo 1, co. 112 e 113, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

È possibile affrancare i redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31/12/22 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione si esercita mediante un’apposita comunicazione, entro il 30/6/23, all’intermediario finanziario presso il quale si intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16/9/23 dagli intermediari, dietro provvista del contribuente.

Qualora non vi sia un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022, il quale provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’opzione riguarda tutte le quote o azioni della stessa categoria omogenea, possedute al 31/12/22 nonché alla data di esercizio dell’opzione.

 

Contratti di assicurazione sulla vita – imposta sostitutiva per affrancare i redditi

Art. 1, co. 114, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Pagando un’imposta sostitutiva del 14% si possono affrancare i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31/12/22 e i premi versati. L’imposta sostitutiva si calcola su detta differenza ed è versata da parte dell’impresa di assicurazioni entro il 16/9/23, dietro provvista del contraente. Non è possibile l’affrancamento per le polizze che scadono entro il 31/12/24.

In caso di esercizio dell’opzione i contratti non possono essere riscattati prima del 1/1/25.

 

Cripto-attività – trattamento fiscale

Art. 1, co. da 126 a 129, co. da 133 a 136, co. da 138 a 142, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Irpef sui redditi derivanti da operazioni che hanno ad oggetto le cripto – attività

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, costituiscono redditi “diversi”.

Le plusvalenze si sommano algebricamente alle relative minusvalenze; qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza può essere riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Nel caso di acquisto per:

  • successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
  • donazione si assume come costo il costo del donante.

Le plusvalenze relative a operazioni eseguite prima del 1/1/23 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del Tuir e le relative minusvalenze realizzate prima di tale data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, co. 5, del Tuir.

Imposta sostitutiva per rideterminare il valore delle cripto – attività

Mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% è possibile rideterminare il valore delle cripto – attività detenute al 1/1/23; in tal modo, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-sexies) del Tuir, sarà possibile assumere in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir alla suddetta data.

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione entro il 30/6/23, ovvero
  • in 3 rate annuali di pari importo. In tal caso, sulle rate successive alla 1° devono essere applicati gli interessi nella misura del 3% annuo.

Mancata indicazione cripto – attività in dichiarazione – condono

Chi non ha indicato in dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31/12/21 o i redditi che ne sono derivati può far emergere tali attività presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate e pagando una sanzione ridotta e/o un’imposta sostitutiva sui redditi non dichiarati. In particolare:

  • chi non ha realizzato redditi versa la sanzione per l’omessa indicazione in misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
  • chi ha realizzato redditi pagano un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, più un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno di detto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

La regolarizzazione non può riguardare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

 

Definizione agevolata

 

Avvisi bonari – definizione agevolata

Art. 1, co. 153-161 e 163-165, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, nonché delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo, è possibile la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/19, al 31/12/20 e al 31/12/21, per le quali il termine di pagamento (anche con rateizzazione in corso) non sia ancora scaduto occorre il pagamento con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive (le sanzioni sono dovute nella misura del 3%) è possibile la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso.

Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze.

 

Irregolarità formali – regolarizzazione

Art. 1, co. 166-173, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Per la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31/10/22, occorre il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare entro il 31/3/23 e il 31/3/24.

Per le violazioni commesse fino al 31/10/22, oggetto del processo verbale di constatazione, il termine di prescrizione di cinque anni è prorogato di due anni.

Le modalità di attuazione dell’articolo in esame saranno disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.

Non sono regolarizzabili gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della cd. voluntary disclosure e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge. Esclusi, altresì, i contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 1, co. 174-178, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/21 e a periodi d’imposta precedenti. Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. La prima rata è fissata al 31/3/23.

Le rate successive sono fissate per ciascun anno al 30/6, 30/9, 20/12 e 31/3.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione e degli interessi. Non possono accedere i contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione.

 

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 1, co. 179-185, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

Le sanzioni di cui al co. 5 dell’art. 2 e al co. 3 dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto per:

  • gli accertamenti con adesione notificati entro il 31/3/23;
  • gli avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31/3/23, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione. Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della cd. voluntary disclosure.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 1, co. 186-206, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22

A domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90%.

Possono essere definite, in caso di soccombenza della Agenzia, le controversie con il pagamento:

–             del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

–             del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la Agenzia, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Art. 1, co. 206-212, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30.6.23, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

–             le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

–             le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché sanzione.

 

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

Art. 1, co. 213-218, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30.6.23, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

–             le risorse proprie tradizionali previste e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

–             le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Art. 1, co. 219-221, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

–          delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

–          degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31.12.92, n. 546, scaduti e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/3/23 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. È esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

Art. 1, co. 222-230, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Annullati, alla data del 31/3/23, i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/00 al 31/12/15 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:

–          all’articolo 3 del decreto-legge 23.10.18, n. 119, all’articolo 16-bis del decreto- legge 30/4/19, n. 34;

–          all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30/12/18, n. 145.

L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30/6/23, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

 

Altre disposizioni

 

Proroga aliquota IVA ridotta per il gas per il primo trimestre 2023

Art. 1, co. 13, 14 e 15, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

È del 5% l’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Estesa l’aliquota del 5% anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento. Per il teleriscaldamento è prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 28/2/23.

 

Sugar tax e plastic tax – differimento

Art. 1, co. 64, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Plastic tax e sugar tax differite all’1/1/24.

 

Aliquota IVA del 5% per assorbenti, tamponi e prodotti per l’infanzia

Art. 1, co. 72, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Aliquota IVA del 5% per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e alcuni prodotti per l’infanzia (latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli).

 

Aliquota IVA del 10% per i pellet per il 2023

Art. 1, co. 73, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Aliquota IVA del 10% la cessione dei pellet.

 

Esenzione IMU per gli immobili occupati

Art. 1, co. 81, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

Esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità.

 

Attribuzione e operatività delle partite IVA

Art. 1, co. 148-150, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. Il contribuente destinatario del provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

Non si applica la disciplina del concorso di violazioni e continuazione.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

In caso di cessazione la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In ipotesi di violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, salvo sia intervenuto il versamento delle stesse.

 

Obbligo comunicativo per le piattaforme per le cessioni di beni B2C

Art. 1, co. 151, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

L’interfaccia elettronica che facilità le vendite di beni mobili individuati con decreto MEF, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

 

Sanzioni in caso di inversione contabile

Art. 1, co. 152, Legge di bilancio 2023 – Legge 29/12/22, n. 197 (G.U. n. 303 del 29/12/22)

La norma apporta una modifica al comma 9-bis.3 dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471 del 1997 che prevede che se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Con l’intervento normativo è stata esclusa l’applicazione di questo regime e si prevede invece che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

 

Interessi legali – modifica del tasso

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13/12/22 (G.U. n.292 del 15/12/22)

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1/1/23. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l’applicazione, tra cui:

  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • ravvedimento operoso;
  • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
  • misura degli interessi non computati per iscritto;
  • interessi di mora.

 

Interesse legale – Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 20/12/22 (G.U. n.304 del 30/12/22)

Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale fissato per il 2023 al 5%.

Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dall’1/1/23.

 

Dichiarazione dei redditi precompilata – trasmissione al sistema TS dei dati delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli ottici

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 28/11/22 (G.U. n.287 del 9/12/22)

Gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche dal 1/1/22.

Per le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022 è effettuata entro il 31/1/23 la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) e g), del D.M. 1/9/16:

  • f) esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, co. 7, e 13 del D.lgs. n. 46/1997;
  • g) esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Per gli anni successivi la trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

 

Banca dati catastale dei terreni – comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.292 del 15/12/22)

È stato pubblicato l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2022 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili per i 60 giorni successivi al 15/12/22.

 

Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2023

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.302 del 28/12/22)

Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Ai sensi dell’art.51, co. 4 del TUIR le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2023 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.