Le pillole fiscali di giugno

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Condono cartelle esattoriali – ancora una proroga per chi vuole aderire

Art. 4, co. 1, D.L. n. 51 del 10/5/23 (G.U. n.108 del 10/5/23)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231 e ss. Legge n. 197/2022) ha consentito di estinguere i debiti che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/00 al 30/6/22 senza interessi e sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive, somme maturate a titolo di aggio, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il provvedimento in esame ora proroga alcuni dei termini della relativa procedura.

Il pagamento delle somme può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31/10/23, oppure;
  • in max 18 rate.

In caso di pagamento rateale:

  • la 1° e la 2° rata (ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione), scadono rispettivamente il 31/10 e il 30/11/23, mentre le restanti, di pari ammontare, hanno scadenza il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.
  • sono dovuti, a decorrere dal 1/1/23, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Per aderire alla definizione agevolata il debitore rende, entro il 30/6/23, una dichiarazione in cui sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Entro il 30/9/23, l’agente della riscossione comunica ai debitori (nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione) che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

  • alla data del 31/10/23, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
  • il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute determina l’estinzione delle procedure esecutive avviate, salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo.

 

Definizione agevolata dei tributi degli enti locali 

Art. 17 bis, D.L. n. 34 del 30/3/23, convertito in Legge n. 56 del 26/5/23 (G.U. n. 124 del 30/5/23)

Gli enti locali possono, qualora adottino un proprio provvedimento in tal senso entro il 28/7/23, prevedere, con riferimento ai tributi propri, l’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata della legge di bilancio 2023. In particolare, gli enti locali potrebbero prevedere l’applicazione ai tributi locali delle disposizioni di cui all’art. 1, della Legge n. 197/2022, ai commi:

  • 227 e 229-bis (stralcio debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/00 al 31/12/15);
  • 231 (estinzione dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/00 al 30/6/22 versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento).

 

Definizione agevolata di controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione – modifica termini

Art. 20, D.L. n. 34 del 30/3/23, convertito in Legge n. 56 del 26/5/23 (G.U. n. 124 del 30/5/23)

Posticipata dal 30/6 al 30/9/23 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30/9/23, il 31/10/23 e il 20/12/23. Le successive devono essere versate entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 20/12 di ciascun anno; tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge è stata prevista la facoltà per il contribuente di dilazionare ulteriormente l’importo del debito residuo una volta pagate le prime tre rate, in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 (ferma restando la scadenza del giorno 20 per le rate di dicembre).

 

Regime forfetario – pensione non imponibile in Italia

Agenzia delle entrate, risposta n. 311 del 8/5/23

L’art. 1, co. 57, lett. d-ter), della Legge n. 190/2014, stabilisce che non possono avvalersi del regime forfetario i professionisti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che eccedono l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è tuttavia irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ne discende, secondo l’Agenzia delle entrate che l’accesso al regime è precluso per un professionista che percepisce “una pensione estera di vecchiaia”, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del Tuir, che eccede 30.000 euro, ancorché la pensione è esente da imposte in Italia.

 

Credito Iva – istanza di rimborso – silenzio rifiuto

Cassazione n. 11409 del 2/5/23

L’istanza di rimborso del credito Iva che per disguidi tecnici della trasmissione telematica non è visibile dall’Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, poiché l’Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere.

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus sisma– omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis

Agenzia delle entrate, risposta n. 332 del 29/5/23

Al fine di beneficiare comunque delle detrazioni da Superbonus, il contribuente che non ha presentato all’ente locale l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica prima dell’inizio dei lavori può sanare tale omissione facendo ricorso alla “remissione in bonis”, se la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento ha avuto formale conoscenza.   

 

IMU – aree pertinenziali

Cassazione n. 12226 dell’8/5/23

Ai fini IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva del contribuente, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità che risulta dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempreché il Comune abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extra-tributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso di accertamento.

 

 

Varie

 

Imposta di bollo per immatricolazione di veicoli

Agenzia delle entrate, risposta n. 328 del 15/5/23

In caso di operazioni assoggettate a IVA l’esenzione dall’imposta di bollo è prevista è per importi fino a  77,47 euro. Invece, alle operazioni non soggette a IVA con importo pari o superiore a  77,47  si applica l’imposta di bollo immatricolazioni.