Per la professione
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
Articolo 15-bis D.L. 17/5/22, n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (G.U. n.164 del 15/7/22)
Diventa più facile fruire della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo anche per i professionisti.
In particolare, per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16/7/22:
- la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili è concessa dall’agente della riscossione per ciascuna richiesta presentata dal contribuente;
- è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà solo se le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superano i 120.000 euro;
- il contribuente decade dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. In tal caso, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
- la decadenza dalla rateazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Crediti maturati dai professionisti nei confronti della PA – possibile la compensazione
Art. 20 ter D.L. 17/5/22, n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (G.U. n.164 del 15/7/22)
I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dai professionisti per prestazioni professionali nei confronti della PA possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Tale possibilità si applica anche a somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30/9/13 e, in ogni caso, entro il 31/12 del 2° anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Professionisti – presunzione versamenti e prelevamenti su c/c
Cassazione n. 21646 del 7/7/22 e nn. 21960 e 21961 del 12/7/22
In tema di accertamento, per i professionisti resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista, sicché, onde evitare che questi siano considerati nella base imponibile, questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.
All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, è, invece, venuta meno l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti. Per i prelevamenti, dunque, la presunzione non opera.
Non è così, però, in caso di esercizio di professione abusiva. In caso di esercizio dell’attività abusivamente e senza possedere i titoli il contribuente ha svolto attività illecita percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, co. 1, del Tuir, cui si applica la presunzione di cui all’art.32 citato sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile.
Per gli immobili
Superbonus – proroga al 31/12 per le persone fisiche
Art. 14, co. 1, lett. a) D.L. 17/5/22, n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (G.U. n.164 del 15/7/22)
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio della professione) è riconosciuta la detrazione del 110% (o sconto in fattura o cessione del credito) anche per le spese sostenute entro il 31/12/22, a condizione che al 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (in tale computo sono compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus).
Superbonus – unità immobiliare ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione
Agenzia delle entrate, risposta n. 380 del 15/7/22
Le spese per interventi effettuati su una unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall’esterno» sono ammesse al Superbonus, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, anche se l’unità immobiliare è ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione.
Superbonus – riversamento del credito d’imposta – in quali casi è possibile
Agenzia delle entrate, risposta n. 358 dell’1/7/22
Il riversamento del credito d’imposta da Superbonus è consentito solo nel caso il credito risulti fruito in modo non corretto. Non è, invece, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità e, di conseguenza, non è possibile la mera ricostituzione del valore originario.
Superbonus – unità immobiliare funzionalmente indipendente situata in edificio plurifamiliare
Agenzia delle entrate, risposta n. 376 del 13/7/22
L’unità immobiliare situata all’interno di un edificio plurifamiliare e dotata di accesso autonomo accede al Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da (fino a 4) unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative.
Superbonus – interventi antisismici
Agenzia delle entrate, risposta n. 375 del 13/7/22
Il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31/12/22 per gli interventi antisismici effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni.
Superbonus – chiusure oscuranti e schermature solari
Agenzia delle entrate, risposta n. 369 dell’8/7/22
La sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari rientra tra gli interventi “trainati” ammessi al Superbonus, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.
Superbonus – sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
Agenzia delle entrate, risposta n. 384 del 20/7/22
Il contribuente che sottoscrive il contratto definitivo di compravendita dopo il 30/6/22 non può fruire del sismabonus acquisti con l’aliquota più elevata del 110%, bensì della detrazione con le aliquote del 75 o 85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a 1 o a 2 classi di rischio inferiore.
Bonus facciate – sconto in fattura – detrazione applicabile
Agenzia delle entrate, risposta n. 385 del 27/7/22
Se la fattura relativa agli interventi che beneficiano del cd. Bonus Facciate non riporta correttamente lo sconto da applicarsi, il beneficiario (persona fisica non titolare di reddito d’impresa) potrà fruire dell’agevolazione con una percentuale di detrazione del 90% o del 60%, a seconda del momento di sostenimento delle relative spese.
Trasferimento di terreni edificabili – regime fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 365 del 6/7/22
Il trasferimento di terreni edificabili è soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività Iva/Registro, ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Al riguardo, è stato ricordato che un’area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell’iter procedimentale per l’approvazione dello strumento urbanistico generale, se la pianificazione urbanistica è stata già adottata dal Comune.
Varie
Metano da combustione per usi civili e usi industriali – ridotta l’aliquota Iva per il 3° trimestre 2022
Art. 1 quater D.L. 17/5/22, n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (G.U. n.164 del 15/7/22)
Le somministrazioni di metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate ad Iva con aliquota del 5%.
Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate in base a consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dal ricalcolo degli importi sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Carburanti – riduzione di accise e Iva nel periodo 9/7/22 – 2/8/22
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 24/6/22 (G.U. n.154 del 4/7/22)
Dal 9/7/22 al 2/8/22 sono ridotte le accise e l’aliquota Iva su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL, gas naturale usato per autotrazione.
In particolare:
- le aliquote di accisa dei seguenti prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: 0 euro per metro cubo;
- l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
Per lo stesso periodo l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della Tabella A allegata al D.lgs. n. 504/1995, non si applica.
Tassa automobilistica – termine di prescrizione per la riscossione
Cassazione n. 21006 del 1/7/22
La riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell’art. 5 co. 51 del D.L. n. 953/1982, è soggetta a termine di prescrizione triennale.
La mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l’applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione.
Erede o legatario – chi può presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius
Agenzia delle entrate, risposta n. 367 del 7/7/22
Il solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, mentre il legatario non può farlo.
Imbarcazione da diporto in costruzione – contratto di leasing nautico
Agenzia delle entrate, risposta n. 394 del 29/7/22
Nel caso di utilizzo sia all’interno della unione europea sia di utilizzo extra UE l’utilizzatore in base a contratto di leasing dell’imbarcazione da diporto deve presentare, ai fini IVA, una dichiarazione relativa alla percentuale di navigazione prevista al di fuori della UE, per ogni anno di durata del contratto di leasing.
L’utilizzatore dovrà poi verificare a consuntivo quanto dichiarato in via provvisoria e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza.
Corsi di nuoto in associazione sportiva dilettantistica – profili Iva
Agenzia delle entrate, risposta n. 393 del 27/7/22
I corsi di nuoto impartiti dall’associazione sportiva dilettantistica, prevalentemente a bambini, non sono esenti da Iva. Ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto si applica l’Iva con aliquota del 22%.