Le pillole fiscali di maggio

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 131884 del 18/4/23 e provvedimento del direttore n. 130859 del 17/4/23

Dal 20 aprile è possibile accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata, ossia per:

  • Visualizzarla
  • Accettarla
  • Modificarla
  • Inviarla

oppure per utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse.

La durata dell’abilitazione delle persone di fiducia scade il 31/12 dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31/12 dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

Di conseguenza, sono state disciplinate le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche. La procedura interessa, oltre i rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) anche proprio le persone di fiducia.

L’istanza è presentata dall’interessato:

  • mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite il servizio on line di videochiamata.

Qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto.

 

Dichiarazione dei redditi precompilata – trasmissione dei dati delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 29/3/23 (G.U. n.83 del 7/4/23)

In via facoltativa per il 2023 e 2024, e poi obbligatoriamente a partire dal 2025, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28/2 di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Detti soggetti nonché gli altri soggetti che erogano rimborsi che riguardano le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il medesimo termine, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle suddette spese, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

 

Accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni

Cassazione 6/4/23, n.9515

In tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti sia in materia di IVA che di imposte dirette, l’art.52, co.1, ult. per., del d.P.R. n.633 del 1972 e l’art.33, co.1 del d.P.R. n.600 del 1973, secondo cui in ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, riguardano il caso in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quello in cui egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale.

 

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definitivi

Art. 17, co. 1, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

È stato possibile definire in maniera agevolata, con la riduzione delle sanzioni ad 1/18, entro il 30/4/23, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1/1/23, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2/1/23 ed il 15/2/23.    

 

Controversie pendenti al 15 febbraio 2023

Art. 17, co. 2, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

Le controversie pendenti al 15/2/23 davanti alle corti di giustizia tributaria sia di 1° che di 2° grado che hanno ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate possono essere definite ai sensi dell’art. 1, co. da 206 a 211, della Legge n. 197/2022, ossia mediante la conciliazione agevolata con la riduzione delle sanzioni ad 1/18.

 

Avvisi di accertamento, liquidazione e rettifica – è possibile rideterminare le sanzioni

Art. 17, co. 3, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 218/1997, tra il 2/1/23 e il 15/2/23, per i quali al 31/3/23 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione possono essere rideterminati ai sensi dell’art. 1, co. 180 e 182, della Legge n. 197/2022, ossia con riduzione ad 1/18, presentando l’istanza entro la 1° scadenza successiva.

In ogni caso, le maggiori sanzioni già versate non sono rimborsabili o rideterminabili.   

 

Omesso pagamento di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Art. 18, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

Per poter regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, scadute all’1/1/23, di cui all’art. 1, co. 219, della Legge n. 197/2022, non deve essere stata notificata al 1/1/23 la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

 

Regolarizzazione delle violazioni formali – differito il versamento della sola 1° rata

Art. 19, co. 1, lett. a), D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

Differito al 31/10/23 il pagamento della 1° rata delle somme (200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni) dovute per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 1, co. 166, della Legge n. 197/2022, delle irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31/12/22. Resta ferma al 31/3/24 la scadenza della 2° rata.         

 

Ravvedimento speciale – rivisti i termini di versamento delle rate

Art. 19, co. 1, lett. b) e c), D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

La definizione delle violazioni di cui all’art. 1, co. 174, della legge n. 197/2022 – riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/21 e precedenti – le quali possono essere regolarizzate con il c.d. ravvedimento agevolato, che consente il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, può essere effettuata con il versamento in 8 rate di pari importo con scadenza:

  • 1° rata – 30/9/23;
  • 2° rata – 31/10/23;
  • 3° rata – 30/11/23;
  • 4° rata – 20/12/23;
  • 5° rata – 31/3/24;
  • 6° rata – 30/6/24;
  • 7° rata – 30/9/24;
  • 8° rata – 20/12/24.

Sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi del 2% annuo. La regolarizzazione si intende perfezionata con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 30/9/23 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.           

 

Definizione agevolata di controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione – differimenti

Art. 20, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

È stato differito al 30/9/23 il termine per il perfezionamento della definizione agevolata mediante la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi.

Per il versamento rateale, è differito al 30/9 il termine di presentazione della domanda e di versamento della 1° rata.

Differito, inoltre, al 10/10/23 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata;

Il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce è stato esteso da 9 a 11 mesi.

È stato posticipato al 31/10/24 il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata.

C’è tempo fino al 30/9/23:

  • per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in 1° e 2° grado.
  • per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione.

 

Ravvedimento speciale – interpretazione autentica

Art. 21, D.L. 30/3/23, n. 34 (G.U. n.76 del 30/3/23)

È stato chiarito, con disposizioni dichiaratamente di interpretazione autentica:

  • quale è l’ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale;
  • come regolarizzare con ravvedimento speciale le violazioni relative ai redditi di fonte estera, l’IVIE ed all’IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione (escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale);
  • che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/3/23, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, co. 179, della Legge n. 197/2022, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei processi verbali.

 

C’è tempo fino al 30/6/23 per aderire alla “rottamazione-quater”

MEF, comunicato n. 68 del 21/3/23

È possibile presentare le domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” (art. 1, co. da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) delle cartelle fino al 30/6/23. Passa al 30/9/23 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ai soggetti che hanno presentato le domande.

Con una prossima disposizione la scadenza per il pagamento della prima o unica rata slitterà al 31/10/23.

 

 

Per gli immobili

 

Interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche – proroga del termine 

Art. 01 – legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione del  decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

Il termine ultimo entro cui alle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di imprese arti e professioni, è riconosciuta il Superbonus del 110% per gli interventi su edifici unifamiliari è prorogato dal 31/3/23 al 30/9/23. Resta ferma la condizione che, a tal fine, al 30/9/22 devono essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Varianti a interventi edilizi agevolati – interpretazione autentica

Art. 2-bis – legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione del  decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

È stato stabilito con una norma di interpretazione autentica che è possibile fruire del superbonus per il 2023, dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per le spese relative agli interventi:

  • per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire;
  • su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

 

Condizioni per la detraibilità delle spese – interpretazione autentica

Art. 2 ter – legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione del  decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

Per le spese relative agli interventi di cui all’art. 121, co. 2, del D.L. n. 34/2020:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • eliminazione barriere architettoniche;

sono state fornite interpretazioni autentiche.

Ossia:

  • per gli interventi diversi dal Superbonus, di cui all’art. 119, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo (art. 121, co. 1-bis, del D.L. n. 34/2020);
  • ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo (art. 119, co. 15, e 121, co. 1-ter, del D.L. n. 34/2020);
  • è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’art. 16, co. 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63/2013, e all’art. 119, co. 4, del D.L. n. 34/2020. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis, e dunque usufruire delle agevolazioni, è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
  • per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21/5/22 e il 31/12/22, è sufficiente che la condizione del possesso dell’occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto, risulti soddisfatta entro il 1/1/23;
  • il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
  • le disposizioni dell’art. 10-bis non si applicano alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

 

Compensazione orizzontale nei confronti di enti diversi in F24 – interpretazione autentica

Art. 2 quater legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

L’art. 17, co. 1, 1° periodo, del D.lgs. n. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione in F24 può avvenire, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.             

 

 

Varie

 

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi -periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. del 27/4/23

Individuati i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2022 e le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici.

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 19/4/23

La conciliazione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2023 è applicabile alle controversie pendenti al 15/2/23, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30/9/23. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. È prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo). Qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

 

Fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi – modalità di attuazione

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 132123 del 18/4/23

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31/3. La volontà di optare per la rateizzazione deve essere comunicata accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio, è attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Sarà attivo il servizio anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti dal 3/7/23.

 

Deleghe di pagamento a saldo zero – presentazione tardiva – ravvedimento – necessaria utilizzabilità del credito in compensazione. Perdita del credito se il relativo utilizzo è vincolato

Agenzia delle entrate, risposta n. 297 del 18/4/23

Confermata la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo. Necessario ravvedere le sanzioni per la tardiva presentazione. Relativamente al credito, indispensabile verificare che alla data di presentazione del modello F24 lo stesso sia ancora utilizzabile. Pertanto, se un credito (ad esempio, da superbonus), doveva essere necessariamente utilizzato entro il 2022 ed il modello F24 a saldo zero non è stato prodotto nel medesimo anno, l’eventuale presentazione tardiva nel corso del 2023 non consente l’utilizzo del credito, divenendo obbligatorio versare l’imposta e le relative sanzioni ravvedute

 

Definizione controversie pendenti – esclusione delle sanzioni già definite

Agenzia delle entrate, risposta n. 305 del 24/4/23

La scelta effettuata al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni attraverso la rinuncia all’impugnazione rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto definitorio. Risultano, dunque, irrilevanti le vicende relative alla rateizzazione della definizione agevolata delle sanzioni e all’eventuale decadenza dal beneficio.

 

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – trattamento IVA, IRPEF, IRES e IRAP

Agenzia delle entrate, risposta n. 301 del 21/4/23

La Società che offre ai Collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale (Ticket restaurant) è soggetta all’aliquota IVA nella misura del 4% in sede di fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro; l’IVA così addebitata è detraibile in capo al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 19­bis1, comma 1, lettera f) del decreto IVA. Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale ­perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA ­ richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) ”immediata”, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il ”non riscosso”, atto ad una successiva fattura c.d. ”differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto IVA. Resta inteso che, l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese memorizzato e documentato con il cd ”documento commerciale” con la dicitura ”non riscosso”, vanno tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Ai fini dell’IRES, in merito alla deducibilità dei costi sostenuti dall’Istante in relazione al servizio in questione e sul presupposto che il descritto servizio, reso mediante l’applicazione App, sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, i relativi costi sostenuti dall’Istante (i.e., il datore di lavoro dei dipendenti che vi beneficeranno) rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e che, di conseguenza, non subiscano le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. Pertanto, al ricorrere dei predetti presupposti, i relativi costi concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR.

Anche ai fini dell’IRAP, sempre al ricorrere dei medesi presupposti, i costi sostenuti per il servizio in parola relativi ai lavoratori dipendenti saranno interamente deducibili. Analogamente, saranno interamente deducibili ai fini IRES e IRAP i costi relativi alla gestione (anche in appalto) di una mensa aziendale a favore dei dipendenti (anche nell’ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico).

 

Rimborso chilometrico corrisposto ai rider – trattamento fiscale

Agenzia delle entrate, risposta n. 290 dell’11/4/23

Può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa, e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.           

 

Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona –documentazione tramite fattura

Agenzia delle entrate, risposta n. 275 del 4/4/23

Tra le operazioni esenti per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria (che possono essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi) non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, che pertanto devono essere documentate mediante fattura. 

 

Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro – trattamento fiscale

Agenzia delle entrate, risposta n. 274 del 4/4/23

Il buono mobilità nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir. Non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al co. 3 dell’art. 51 del Tuir.     

 

Sottopasso pedonale posto a servizio di impianti sciistici – aliquota Iva

Agenzia delle entrate, risposta n. 292 dell’11/4/23

La realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ”ex novo” non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta al 10% ai sensi del combinato disposto di cui ai nn. 127 quinquies) e 127 septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

 

Cessioni di apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 287 del 7/4/23

Una protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell’ambito della chirurgia cardiaca nelle sue diverse tipologie e configurazioni è da ricondurre nell’ambito degli ”apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità” di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, le cui cessioni sono soggette ad IVA con aliquota nella misura ridotta del 4%.             

 

Cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 282 del 4/4/23

L’esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l’invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare (per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%).

 

Prestazione didattiche– esenzione IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 279 del 4/4/23

Se l’ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all’organizzatore del corso beneficiano dell’esenzione dall’IVA, ai sensi dall’art. 14, co. 10 della legge 24/12/93, n. 537.

 

Sistema di sicurezza anti–abbandono in auto – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 308 del 28/4/23

Se i dispositivi anti­abbandono sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all’operazione principale (cessione del seggiolino). La loro cessione separata è dunque soggetta all’aliquota IVA ordinaria; diversamente, se i dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino l’intera operazione è soggetta all’aliquota IVA del 5%