Le pillole fiscali di marzo

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

Prelievi e versamenti come ricavi
Corte Costituzionale n. 10/2023
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui pone la presunzione secondo la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario. La disposizione di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr n. 600/1973, non è incostituzionale essendo ammesso il contribuente alla prova contraria, anche mediante l’ausilio di presunzioni semplici.

Per gli immobili

Niente sconto in fattura e cessione del credito
Art. 2, D.L. 16/2/23, n. 11 (G.U. n.40 del 16/2/23)
Dal 17/2/23, non è consentito l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 34/2020 in relazione agli interventi di cui all’art. 121, co. 2, del D.L. n. 34/2020:
• recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a), b) e d), del Tuir;
• efficienza energetica, di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e di cui all’art. 119, co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2020;
• adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, co. da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 e di cui all’art. 119, co. 4, del D.L. n. 34/2020;
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, co. 219 e 220, della legge n. 160/2019;
• installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h) del Tuir, compresi gli interventi di cui all’art. 119, co. 5 e 6 del D.L. n. 34/2020;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui all’art. 119, co. 8 del D.L. n. 34/2020;
• superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
La limitazione non riguarda le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17/2/23:
• relativamente agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata CILA;
• relativamente agli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
• relativamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
La limitazione non riguarda, inoltre, le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 del 2020, per i quali in data antecedente al 17/2/23:
• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
• per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
• risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, co. 3, del Tuir.

Super sismabonus – variante al progetto ordinario
Agenzia delle entrate, risposta n. 222 del 22/2/23
Si può accedere al Superbonus in caso di ”variante” al progetto originario, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell’art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l’asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.

Cedolare secca – nudo proprietario
Agenzia delle entrate, risposta n. 216 del 15/2/23
Non può optare per il regime della cedolare secca il nudo proprietario, pur avendo la disponibilità ”di fatto” di una parte dell’immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, in quanto tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell’Irpef, il quale non è imputato al nudo proprietario ai sensi dell’art. 26 del Tuir.

Eco Bonus e Bonus Facciate – IVA indetraibile
Agenzia delle entrate, risposta n. 212 del 13/2/23
È possibile conteggiare l’IVA indetraibile ai fini della determinazione sia dell’ecobonus e del bonus facciate, sia del relativo credito d’imposta da cedere a terzi.

Bonus facciate – attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori
Agenzia delle entrate, risposta n. 214 del 14/2/23
Ai fini del bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito di impresa. L’attestazione è ipotesi eccezionale non alternativa.

IMU – Dichiarazione 2021 – proroga del termine di presentazione
Art. 3, co. 1, Decreto-legge 29/12/22, n. 198 convertito con legge 24/2/23, n. 14, (G.U. n.49 del 27/2/23)
Prorogato al 30/6/23 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021.

Termini relativi all’agevolazione “prima casa”
Art. 3, co. 10-quinquies, Decreto-legge 29/12/22, n. 198 convertito con legge 24/2/23, n. 14, (G.U. n.49 del 27/2/23)
Sono sospesi nel periodo compreso tra il 1/4/22 e il 30/10/23 i seguenti termini relativi all’agevolazione “prima casa”:
• il periodo di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
• il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
• il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
• il termine di 1 anno previsto dall’art. 7 della legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa dopo alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva.
Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data del 28/2/23.

Comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura
Art. 3, co. 10-octies, Decreto-legge 29/12/22, n. 198, convertito con legge 24/2/23, n. 14, (G.U. n.49 del 27/2/23)
La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, per le spese sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31/3/23.

Varie

Università non statali – tasse e contributi – detrazione dall’Irpef 2022
Ministero dell’Università e della Ricerca, decreto 23/12/22 (G.U. n.37 del 14/2/23)
Il Miur ha ora fissato per il periodo d’imposta 2022 il tetto massimo di spese detraibili per il 19% per le università non statali, aumentando gli importi fissati con i decreti precedenti.
Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di: (i) corsi di laurea; (ii) laurea magistrale; (iii) laurea magistrale a ciclo unico, delle Università non statali è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio, ossia: (i) area disciplinare di afferenza; (II) regione in cui ha sede.
In base ai suddetti parametri può essere individuato l’importo massimo per i corsi universitari indicato nella seguente tabella. Analogamente, sono stati fissati anche gli importi massimi per i corsi post laurea.
Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso università non statali
Area disciplinare corsi istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica € 3.900 € 3.100 € 2.900
Sanitaria € 3.900 € 2.900 € 2.700
Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600
Umanistico-sociale € 3.200 € 2.800 € 2.500
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di I e II livello presso università non statali
Tipologia corsi post laurea NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di 1° e 2° livello € 3.900 € 3.100 € 2.900
A tali importi può sommarsi quello della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art.3, legge n. 549/1995.
Per verificare l’area disciplinare a cui il corso appartiene, devono essere consultate le tabelle dell’allegato 1 al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle 3 aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Cessione di valute estere
Agenzia delle entrate, risposta n. 204 del 7/2/23
Per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, la plusvalenza è fiscalmente rilevante se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti ”complessivamente” intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, è superiore a 51.645.69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Tenuto conto che il contribuente può detenere più conti espressi nella medesima valuta anche presso diversi intermediari, per ragioni di semplificazione e corretta determinazione delle eventuali plusvalenze, nel caso in cui nel periodo d’imposta sia stata superata la predetta giacenza, la determinazione delle plusvalenze (minusvalenze) realizzate per effetto di tutti i prelievi posti in essere nel medesimo periodo d’imposta, deve essere effettuata analiticamente e distintamente, per ciascuno conto.

Contribuenti di specifiche zone d’Italia

Ischia – sospensione dei termini per versamenti e adempimenti tributari e contributivi
Art. 1, D.L. n. 186/2022, conv. con Legge 27/1/23, n. 9 (G.U. n. 26 del 1/2/23)
È stata confermata anche in sede di conversione del decreto-legge la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per la popolazione di Ischia colpita dall’evento calamitoso del 26/11/22.
Nei confronti dei soggetti che al 26/11/22 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, in scadenza dal 26/11/22 al 30/6/23. Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26/11/22 al 30/6/23;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate nei confronti delle persone fisiche previsti dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione si applica anche agli atti di accertamento, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili e agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.
Sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dal 26/11/22 al 30/6/23.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16/9/23, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16/9/23.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30/9/23.

Campione d’Italia – riduzione forfetaria del cambio 2022
Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore n. 37351 del 8/2/23
È pari al 37,07%, per il periodo di imposta 2022, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dell’art. 188-bis, co. 1 e 2, del Tuir, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia.