Per la professione
Presupposti per configurare il concorso del consulente esterno nelle violazioni tributarie
Cassazione n. 23229 del 28/8/24
L’art. 7 del d.l. 30/9/03, n. 269, prevede che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica».
Nel caso della società “cartiera”, della quale ne sia stata accertata l’inesistenza per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell’attività economica, è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l’id quod plerumque accidit, l’amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente (Cass., 36003 del 2021 cit.). Vi sono, tuttavia, ipotesi ben più complesse, nelle quali la società non è la cartiera, ma la compagine sociale che al più risulta coinvolta in un giro di operazioni soggettivamente inesistenti, il che, di per sé, non costituisce affatto elemento assorbente per trarre la conclusione che essa sia una mera creazione artificiosa, strumentale all’illecita condotta del vero artefice, ossia la persona fisica che di fatto l’amministra.
In tali ipotesi, infatti, la società “a valle” dell’operazione soggettivamente simulata, ricevendo le fatture false, può anche aver conseguito un vantaggio fiscale, illecito, ma ciò non esclude la sua vitalità. In questo caso il suo amministratore agisce anzi nell’interesse e a beneficio della società amministrata e la fattispecie non potrà che rientrare proprio nell’alveo dell’art. 7 cit. (cfr. Cass., 23/1/23, n. 1946).
Controlli automatici e di controlli formali – più tempo dal 2025 per il pagamento delle somme dovute
Art. 3, commi 1, lett. a) e 7, D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
Le somme (imposte, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento) che, a seguito dei controlli automatici (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – Imposte dirette e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – IVA), risultano dovute sono iscritte nei ruoli a titolo definitivo. Il professionista può evitare l’iscrizione a ruolo provvedendo a pagare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (in precedenza il termine era di 30 giorni). In tal caso, l’ammontare delle sanzioni è ridotto a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Il pagamento delle somme che, a seguito dei controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione (in precedenza il termine era di 30 giorni).
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni che verranno elaborate dal 1/1/25.
Rateizzazione delle somme dovute – nuovi termini dal 2025
Art. 3, commi 1, lett. b), 2 e 7 D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
Le somme dovute a seguito dei controlli automatici e di controlli formali possono essere versate in un max di 20 rate trimestrali di pari importo. La 1° rata deve essere versata entro 60 giorni (in precedenza il termine era di 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione. Il mancato pagamento della 1° rata entro i 60 giorni, ovvero di una delle altre rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti.
Relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, i termini per il pagamento della 1° rata delle somme dovute all’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli automatici) restano fermi a 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni che verranno elaborate dal 1/1/25.
Controlli automatici e controlli formali – più tempo per fornire chiarimenti
Art. 3, commi 3, 4 e 7 D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
Il professionista può fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione:
- quando dai controlli automatici (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) o dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) eseguiti ai fini delle imposte dirette emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione;
- all’esito dei controlli automatici effettuati ai fini IVA (art. 54 del D.P.R. n. 633/1972).
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni che verranno elaborate dal 1/1/25.
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
Art. 3, co. 5 e 7, D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
Nel caso sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate, prima di iscrivere a ruolo le somme invita il professionista a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso, il professionista può provvedere al versamento di quanto dovuto per evitare l’iscrizione a ruolo delle somme entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell’invito.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni che verranno elaborate dal 1/1/25.
Concordato preventivo biennale – modificata la disciplina
Art. 4, D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
I professionisti possono accedere al “concordato preventivo biennale”. La proposta di concordato per la definizione biennale del reddito (e del valore della produzione ai fini Irap per le associazioni professionali e STP) derivante dall’esercizio della professione è elaborata dall’Agenzia delle entrate.
Professionisti – Nuovi termini per aderire alla proposta – il professionista può aderire alla proposta di concordato entro il 31/7. Per il 1° anno di applicazione dell’istituto, il professionista può aderire alla proposta di concordato entro il 31/10, termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 1/2024.
Professionisti ISA – Quali possono accedere al concordato – possono accedere al concordato preventivo biennale i professionisti che applicano gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno:
- debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o
- debiti contributivi.
Possono comunque accedere al concordato i professionisti che entro il termine di adesione alla proposta hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.
Professionisti ISA – Nuove cause di esclusione – sono state individuate nuove cause di esclusione oltre quelle già previste (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA), dall’art. 2621 c.c. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), nonché dagli artt. 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (Autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato).
Alle originarie cause di esclusione sono state aggiunte ora le seguenti:
- aver conseguito nell’esercizio della professione, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio della professione;
- aver applicato, per il 1° periodo d’imposta oggetto del concordato, il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Professionisti ISA – Reddito di lavoro autonomo – il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio della professione, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al professionista ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’art. 54, co. 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
- a) plusvalenze e minusvalenze;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in associazioni o società semplici.
Ai fini del concordato non devono essere considerati, altresì, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività professionale, in tal modo escludendosi dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale ciò che non rientra nella gestione caratteristica dell’attività.
Professionisti ISA – Rilevanza basi imponibili concordate – accettata la proposta di concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con D.M. del MEF, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato cessa di produrre effetti dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Professionisti ISA – Benefici – per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai professionisti che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, previsti dall’art. 9-bis, co. 11, del D.L. n. 50/2017:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IRPEF e all’IRAP;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, lett. d), 2° periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, co. 2, 2° periodo, del D.P.R. n. 633/972;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Tra questi benefici è stato ora affermato esplicitamente che sono compresi quelli relativi all’IVA.
Professionisti ISA – Determinazione degli acconti – l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- nel caso in cui l’acconto delle imposte sui redditi sia determinato con il metodo storico è dovuta una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;
- nel caso in cui l’acconto dell’IRAP sia determinato con il metodo storico è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.
Le suddette maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della 2° o unica rata dell’acconto.
La maggiorazione non è dovuta se l’acconto è, invece, determinato in base al metodo previsionale. In tal caso, la 2° rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1° rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Professionisti ISA – opzione per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i professionisti che accettano la proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito di lavoro autonomo concordato che eccede il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, con le seguenti aliquote:
- 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Professionisti ISA – ulteriori cause di cessazione del concordato – il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il professionista modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso ovvero cessa l’attività. A tali cause originarie sono state ora aggiunte le seguenti:
- il professionista aderisce al regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- la STP è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il professionista dichiara compensi di cui all’art. 54, co. 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%.
Professionisti ISA – cause di decadenza – il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta in una serie di casi tra cui figura, tra l’altro, quello che a seguito di accertamento risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.
È stato stabilito che non si considerano di non lieve entità le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.lgs. n. 74/2000, relativamente ai 3 periodi d’imposta precedenti all’ammissione al concordato.
È stato, inoltre stabilito che le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato rilevano ai fini della decadenza dal concordato ancorché il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap;
- omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
- omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA).
Infine, è stato stabilito che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Professionisti ISA – versamenti
I professionisti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30/6/24 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per il 1° anno di applicazione del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31/7/24 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 30° giorno successivo al 31/7/24, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Professionisti Forfetari – cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Con riferimento alle altre cause di esclusione previste in via generale per i tutti i soggetti che possono accedere al concordato, è stato specificato che, con riferimento ai soggetti che aderiscono al regime forfettario, rilevano unicamente le seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), dall’art. 2621 c.c. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), nonché dagli artt. 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (Autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Professionisti Forfetari – cessazione effetti del concordato in presenza di circostanze eccezionali
In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Nella disciplina previgente il minor reddito doveva eccede la misura del 50% rispetto a quello concordato per far scattare la cessazione del concordato.
Professionisti Forfetari – determinazione degli acconti
L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all’art. 1, co. 65, della legge n. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente. La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della 2° o unica rata dell’acconto;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la maggiorazione non è dovuta e la 2° rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Professionisti Forfetari – regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i professionisti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, ovvero del 3% nel caso in cui il professionista abbia iniziato l’attività da meno di 5 anni.
In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli di rinnovo.
L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Professionisti Forfetari – cessazione del concordato
Come è noto, l’art. 32 del D.lgs. n. 13/2024 stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
- il professionista modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
- il professionista cessa l’attività.
A tali 2 condizioni, né è stata ora aggiunta una terza che ricorre nel caso in cui il professionista in regime forfetario supera il limite dei ricavi di 100.000 euro di cui all’art. 1, co. 71, 2° periodo, della legge n. 190/2014, maggiorato del 50% (150.000 euro).
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore società e associazioni sportive
Art. 4 D.L. 9/8/24, n. 113 (G.U. n.186 del 9/8/24)
I professionisti potranno fruire del credito d’imposta (art. 81 del D.L. n. 104/2020) per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche effettuati dal 10/8/24 al 15/11/24.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati. L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023 compresi fra 150.000 euro e 15.000.000 euro.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono al regime (forfetario ai fini IVA e imposte sui redditi e di esonero dalla tenuta delle scritture contabili) previsto dalla legge n. 398/1991.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.
L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Redditometro
Art. 5, D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
L’Agenzia delle entrate può procedere all’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38 del D.P.R. n. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo. In tal caso, il contribuente può sempre dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Rottamazione-quater – differimento pagamento
Art. 6, D.lgs. 5/8/24, n. 108 (G.U. n.182 del 5/8/24)
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31/7/24, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15/9/24.
Estratti di ruolo, ruoli e cartelle di pagamento – impugnazione davanti alle CGT
Art. 12, D.lgs. 29/7/24, n. 110 (G.U. n.184 del 7/8/24)
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
- per la riscossione di somme dovute da Amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA;
- nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati.
L’estratto di ruolo non è impugnabile.
Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
Art. 13, D.lgs. 29/7/24, n. 110 (G.U. n.184 del 7/8/24)
Il debitore di somme iscritte a ruolo può accedere a 2 forme di rateizzazione:
- rateizzazione su semplice richiesta;
- rateizzazione per obiettiva documentata difficoltà economico-finanziaria
Rateizzazione su semplice richiesta – Per importi fino a 120.000 euro è possibile accedere alla rateizzazione su semplice richiesta dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di:
- 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1/1/29.
Rateizzazione per documentata obiettiva difficoltà economico-finanziaria – è possibile, altresì, accedere alla rateizzazione su richiesta documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- da 85 a max 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a max 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a max 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 1/1/29.
Ai fini della rateizzazione documentata, per le persone fisiche la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata avendo riguardo all’I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione.
Alle richieste di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentate fino al 31/12/24 continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni con max 72 rate per somme fino a 120.000 euro.
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali
Art. 15, D.lgs. 29/7/24, n. 110 (G.U. n.184 del 7/8/24)
A decorrere dal versamento della 1° rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale, in caso di coobbligati solidali, se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria.
Prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti del debitore iscritto a ruolo ovvero di un coobbligato solidale l’Agenzia delle entrate deve notificare preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto. In tal modo, non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al solo debitore iscritto a ruolo
Compensazione volontaria tra rimborsi e importi iscritti a ruolo
Art. 16, D.lgs. 29/7/24, n. 110 (G.U. n.184 del 7/8/24)
Per l’erogazione di rimborsi d’imposta di ammontare superiore a 500 euro (comprensivi di interessi), l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario ha debiti d’imposta in quanto inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette segnalazione all’agente della riscossione.
L’agente della riscossione notifica al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero.
Il debitore può accettare la proposta comunicandolo entro 60 giorni. In tal caso l’agente della riscossione compensa il rimborso entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
In caso di rifiuto della proposta o di mancato riscontro entro 60 giorni, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
Le disposizioni si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate e al pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle entrate.
Un regolamento del MEF stabilirà le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione delle disposizioni che si applicheranno dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
Varie
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni – riapertura dei termini
Art. 7, co. 3. D.L. 9/8/24, n. 113 (G.U. n.186 del 9/8/24)
In base all’art. 1, co. 52, della legge n. 213/2023 è possibile rivalutare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1/1/24. È stato differito al 30/11/24 (dal termine originario del 30/6/24) il termine per il versamento della 1° delle (max) 3 rate annuali di pari importo delle imposte sostitutive (16%).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/11/24.
Regime inversione contabile – modalità di fatturazione
Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 2/2024
L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile prorogato fino al 31/12/26 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il decreto-legge 21/6/22, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/22, n. 122 comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tanto premesso, laddove per effetto dell”’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta”, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori Pagina 3 di 3 ”compensi ricevuti” ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.