Pillole fiscali di maggio 2022

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Iscrizione a ruolo – differito il termine

Art. 37 quater D.L. 21/3/22, n. 21 convertito con legge 20/5/22, n. 51 (G.U. n. 117 del 20/5/22)

Per il solo periodo compreso tra il 20/5/22 e il 31/8/22 il termine per l’iscrizione a ruolo delle somme che, a seguito dei controlli automatici (ex artt. 36-bis del D.P.R. n.  600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è di 60 giorni (in via ordinaria è di 30 giorni).

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus – pertinenze di immobili non comprese nell’edificio principale

Risposta a interrogazione parlamentare 5-08102 del 18/5/22

Per gli interventi effettuati sulle pertinenze «separate» dall’edificio condominiale – per le quali era già stato chiarito che il superbonus spetta anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze – si applica l’unico limite di spesa complessivamente pari a 96.000 euro indipendentemente dal numero delle pertinenze, poiché queste non hanno un limite autonomo.       

 

Superbonus – proroga al 31/12 per le persone fisiche

Art. 14, co. 1, lett. a) D.L. 17/5/22, n. 50 (G.U. n.114 del 17/5/22)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio della professione) è riconosciuta la detrazione del 110% (o sconto in fattura o cessione del credito) anche per le spese sostenute entro il 31/12/22, a condizione che al 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (in tale computo sono compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus).

 

Superbonus – chiarimenti vari

Agenzia delle entrate, risposta n. 279 del 19/5/22 e risposte n. 287, 288, 289 e 290 del 23/5/22

Ai fini della fruizione del Superbonus:

  • nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati;
  • non rileva che l’immobile detenuto dal conduttore o comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sia di proprietà di un soggetto escluso dalla detrazione quale, ad esempio, una società;
  • qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50%, è possibile ammettere all’agevolazione anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è ammessa la detrazione per le spese realizzate su parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio;
  • per la realizzazione degli interventi antisismici l’importo di spesa ammesso è di 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari e l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
  • tra gli interventi “trainati” rientrano, a determinate condizioni, anche gli interventi finalizzati alla:
  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

 

Sismabonus acquisti

Risposta a interrogazione parlamentare 5-08101 del 18/5/22

Per l’acquisto di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico agevolato dal cd. sismabonus acquisti, effettuato dal 1/7/22, con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire dell’agevolazione con aliquota del 110%, ma, al ricorrere delle condizioni previste, potranno beneficiare della detrazione del 75% o dell’85% delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013 (se l’atto di compravendita è stipulato entro il termine del 3/12/24).

 

Detrazione per elettrodomestici – valgono le vecchie etichette per gli elettrodomestici acquistati dall’1/3 al 31/12/21

Risposta a interrogazione 5-08007 del 4/5/22

Il regolamento 2017/1369/UE ha stabilito per alcuni elettrodomestici, dal 1/3/21, l’introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (in luogo delle classi da A+ ad A+++).

La modifica della disciplina del cd. Bonus mobili – con cui è stata definita la classe energetica minima E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e la classe energetica minima F per frigoriferi e congelatori – è stata effettuata solo con la legge di bilancio 2022 (legge 31 dicembre 2021, n. 234).

Per gli elettrodomestici acquistati dall’1/3/21 al 31/12/2021 è stato chiarito che si applicano i requisiti minimi di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus prima della legge di bilancio 2022.

 

Agevolazioni c.d. “prima casa under 36” – credito d’imposta pari all’Iva corrisposta

Agenzia delle entrate, risposta n. 261 dell’11/5/22

All’acquirente che fruisce delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani di età non superiore a 35 anni, quando non trova applicazione il regime di esenzione Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4%.

 

Conviventi di fatto – trasferimento della quota dell’immobile di residenza

Agenzia delle entrate, risposta n. 244 del 4/5/22

Non si applica l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due. L’esenzione si applica, invece, agli accordi di negoziazione assistita in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.

 

Visto di conformità intervento agevolato

Agenzia delle entrate, risposta n. 243 del 4/5/22

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per l’intervento agevolato.

 

Agevolazioni per spese per interventi su immobili – necessaria la qualificazione delle imprese

Art. 10 bis D.L. 21/3/22, n. 21 convertito con legge 20/5/22, n. 51 (G.U. n. 117 del 20/5/22)

Per beneficiare della detrazione, sconto in fattura o credito d’imposta previsti per gli interventi indicati dall’art. 119 o dall’art. 121, co. 2 del D.L. n. 34/2020 su lavori di importo superiore a 516.000 euro, sarà necessario affidare i lavori a imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano all’esecuzione dei lavori affidati alle imprese dal 2023; non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 20/5/22 nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anteriore alla medesima data.

 

Bonus per spese per gli interventi sugli immobili – chiarimenti vari

Agenzia delle entrate, risposta n. 317 del 27/5/22

  • per i bonus diversi dal Superbonus la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta, anche per le spese sostenute nel periodo compreso fra il 12/11/21 e il 31/12/21;
  • ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
  • dal 1/1/22 i contribuenti che hanno acquistato posti auto e box possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dall’1/1/22.
  • dall’1/5/22:
  • dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare 2 ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

 

Barriere architettoniche – detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione

Agenzia delle entrate, risposte n. 291, 292 e 293 del 23/5/22

Ai fini della detrazione del 75% per la realizzazione di interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, per l’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui il pagamento si riferisce.

 

 

Varie

 

Riduzione temporanee di accisa e Iva sui carburanti

Art. 1 bis D.L. 21/3/22, n. 21 convertito con legge 20/5/22, n. 51 (G.U. n. 117 del 20/5/22)

Fino all’8/7/22:

  • sono ridotte le aliquote di accisa applicate a benzina, gasolio, GPL e gas naturale impiegato per autotrazione;
  • l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica;
  • si applica l’aliquota IVA del 5% al gas naturale per autotrazione.

 

Imposta di bollo – trascrizione della accettazione tacita di eredità

Cassazione n.14781 del 10/5/22

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si raccorda ad un presupposto impositivo autonomo, e distinto, da quello soddisfatto dall’atto principale sottoposto a tassazione di registro cui l’accettazione tacita si correla. È stato dunque, esclusa per tale atto l’esenzione dall’imposta di bollo.

 

Disabili – acquisto veicoli – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 313 del 30/5/22

Per beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4% per l’acquisto di un veicolo, il disabile deve presentare:

  • l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
  • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali.