Pillole fiscali di novembre 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Credito d’imposta – adeguamento degli ambienti di lavoro – ampliamento degli spazi per clienti Agenzia delle entrate, risposta n. 545 del 12/11/20 Gli interventi che hanno l’obiettivo di ampliare gli spazi a disposizione della clientela, in modo tale da recuperare la riduzione del numero di
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Credito d’imposta – adeguamento degli ambienti di lavoro – ampliamento degli spazi per clienti

Agenzia delle entrate, risposta n. 545 del 12/11/20

Gli interventi che hanno l’obiettivo di ampliare gli spazi a disposizione della clientela, in modo tale da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, posto che non rientrano tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, non sono considerati tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell’art. 120 del D.L. n. 34/2020, con il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

È bene ricordare che la citata disposizione del decreto rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

 

Credito d’imposta – sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – test sierologici sul personale

Agenzia delle entrate, risposta n. 510 del 2/11/20

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Di fatto per via del riparto l’ammontare è stato solo una piccola parte delle spese ammesse.

Al riguardo, è stato precisato che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, posto che non sono riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d’imposta.      

 

Regime forfetario – cause ostative

Agenzia delle entrate, risposta n. 554 del 23/11/20

Nel caso in cui l’attività esercitata dalla S.r.l. rientra nella medesima sezione di codici ATECO in cui sono classificabili le attività esercitate dal professionista in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente  – e, dunque, il professionista non potrà (o non potrà più) applicare il regime agevolato – ogniqualvolta il professionista che usufruisce del regime forfetario effettui prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Diversamente, la causa ostativa non opera e il professionista può applicare o permanere nel regime forfetario.         

 

Irap – autonoma organizzazione – doppio studio

Cassazione n. 24516 del 4/11/20

Per stabilire se un medico del SSN è soggetto a Irap è necessaria un’accurata indagine per verificare se, in concreto, i presupposti impositivi di tale imposta sussistono. A tal fine, non è idonea, da sola, la circostanza che il medico si avvalga:

  • di due o più studi professionali – gli studi potrebbero essere, infatti, semplicemente dei luoghi in cui ricevere i pazienti e, quindi, non rappresentano altro che uno strumento per il migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale autonoma;
  • di un dipendente – posto che se questo svolge mansioni meramente esecutive non si configura in capo al professionista l’autonoma organizzazione che è presupposto dell’imposta.

 

Omesso versamento Iva – l’impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi deve essere dimostrata

Cassazione n. 30626 del 3/11/20

L’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 prevede come reato il mancato versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento.

Con riferimento all’elemento soggettivo del reato e alla relativa punibilità, per escludere la volontarietà della condotta è necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento verso l’Erario a fatti non imputabili al contribuente, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel caso di specie non sono stati allegati elementi specifici idonei a dimostrare né il verificarsi di eventi che hanno determinato la assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, né la non addebitabilità al contribuente della crisi economica che aveva ha investito l’attività, né le misure adottate per farvi fronte, con la conseguente inammissibilità della doglianza a causa della sua genericità intrinseca.

 

Superbonus – professionista in regime forfetario – è possibile l’opzione per la cessione del credito

Agenzia delle entrate, risposta n. 514 del 2/11/20

Il professionista in regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, anche se non ha altri redditi sulla cui imposta lorda operare la detrazione, può avvalersi dell’opzione per la cessione del credito d’imposta derivante dalle spese agevolabili ai fini del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione del sisma bonus.           

 

Bonus facciate – cessione del credito o sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario

Agenzia delle entrate, risposta n. 543 del 12/11/20

L’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione dall’imposta lorda, per:

  • lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto (il fornitore recupera lo sconto concesso sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Non possono (ovviamente) fruire della detrazione i soggetti che non hanno reddito.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Pertanto, è stato chiarito che il professionista in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, il qual non potrebbe fruire della detrazione (a meno che non abbia altri redditi oltre quelli assoggettati all’imposta sostitutiva), può comunque accedere all’agevolazione optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

 

Casa dolce casa

 

Superbonus – unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio

Agenzia delle entrate, risposta n. 524 del 4/11/20

Alcuni interventi agevolati con il superbonus del 110% (es. cappotto termico) rientrano nell’agevolazione se effettuati sull’edificio o sull’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Sul punto, è stato chiarito che è possibile accedere all’agevolazione anche se l’accesso all’unità immobiliare oggetto dell’intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.

L’unità immobiliare ha “accesso autonomo dall’esterno” se all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero se si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

 

 

Superbonus – limiti di spesa per gli interventi

Agenzia delle entrate, risposta n. 523 del 4/11/20

Ai fini del superbonus del 110%, nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. A tal fine, le spese riferite ai diversi interventi devono essere distintamente contabilizzate e devono essere rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.          

 

Superbonus – pareti esterne dell’immobile sostituzione di vetrate con una parete isolante

Agenzia delle entrate, risposta n. 521 del 3/11/20

Ai fini del superbonus del 110% l’art. 119, co.1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2020 richiama solo le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e non anche altri elementi costituenti l’involucro edilizio. Non rientrano nell’agevolazione, quindi, tra gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, le spese di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante.

 

Superbonus – acquisto di case antisismiche

Agenzia delle entrate, risposte n. 513 e 515 del 2/11/20 e risposte n. 557 e 558 del 23/11/20

Il Superbonus del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, ossia unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.            

 

Superbonus – ristrutturazione e riqualificazione energetica di pertinenza (C/2) che con cambio di destinazione d’uso sarà accorpata ad un immobile abitativo

Agenzia delle entrate, risposta n. 562 del 27/11/20

Rientrano tra le spese agevolate ai fini del Superbonus del 110% le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, come nel caso di un intervento realizzato su un immobile accatastato in categoria C/2 che al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato ad un’unità immobiliare di categoria A/3.      

 

Superbonus e bonus facciate

Agenzia delle entrate, risposta n. 538 del 9/11/20

Qualora siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione è possibile fruire sia del Superbonus che del Bonus facciate.

 

 

Bonus facciate – vi rientrano anche quelle parzialmente visibili dalla strada pubblica

Agenzia delle entrate, risposta n. 522 del 4/11/20

Sono ammesse al bonus facciate le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell’edificio costituenti il suo perimetro esterno, anche se visibili solo parzialmente dalla strada.

Non rientrano nell’agevolazione gli interventi effettuati sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest’ultima. Sono, pertanto, escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, a meno che siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.              

 

Bonus facciate – isolamento a cappotto e isolamento dello “sporto di gronda”

Agenzia delle entrate, risposta n. 520 del 3/11/20

Con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto” e per l’isolamento dello “sporto di gronda”, ai fini del bonus facciate:

  • sono ammesse le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio;
  • sono, invece, escluse, quelle relative all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

 

Ecosismabonus – interventi che realizzano congiuntamente riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica

Agenzia delle entrate, risposta n. 549 del 13/11/20

Per gli interventi finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica, l’art. 14, co. 2-quater.1, del D.L. n. 63/2013 dispone che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 spetta una detrazione nella misura:

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore,
  • dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

 

Le tasse degli immobili

 

TARI e TEFA – nuove modalità di pagamento dal 2021

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 21/10/20 (G.U. n.277 del 6/11/20)

Dal 2021 in poi la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) saranno pagati mediante la piattaforma PagoPa. I comuni (o i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani) invieranno a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento con gli importi predeterminati della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA.   

              

ICI/IMU – al separato di fatto spetta l’agevolazione sulla abitazione principale

Cassazione n. 24538 del 4/11/20 e Cassazione n. 24294 del 3/11/20

L’agevolazione relativa all’abitazione principale ai fini ICI/IMU spetta al coniuge separato di fatto che ha mantenuto la dimora abituale nella casa coniugale, non rilevando il trasferimento dell’altro coniuge in un’altra abitazione situata in un diverso Comune posto che la disgregazione del nucleo familiare comporta che l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale, con il conseguente riconoscimento dell’agevolazione pur in presenza di due abitazioni diverse.

È necessario, infatti, distinguere:

  • l’ipotesi di due coniugi non separati legalmente che abbiano la propria abitazione in due differenti immobili;
  • dall’ipotesi in cui il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, situazione in cui si ha il superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale.

 

Varie

 

Cashback – rimborso per chi paga con sistemi elettronici

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24/11/20, n. 156 (G.U. 296 del 28/11/20)

È operativo il programma cashback che prevede il rimborso per i pagamenti effettuati mediante sistemi elettronici (carte di credito, bancomat, ecc.) nei negozi (non si applica agli acquisti online), dopo la pubblicazione del  regolamento che ha disciplinato le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione del rimborso in denaro, a favore di persone fisiche residenti maggiorenni che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat. ecc.).

È possibile aderire al programma registrandosi all’APP IO (a cui si accede tramite SPID o carta di identità elettronica – CIE); una volta registrati dovranno essere inseriti degli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali ci si intende avvalere per effettuare gli acquisti. Una volta associate gli strumenti di pagamento…bisogna solo spendere, posto che il rimborso avverrà in automatico sul conto corrente che avrete comunicato (sempre attraverso l’APP IO).

Per accedere al rimborso saranno necessari un minimo di 50 transazioni ogni semestre. Il rimborso è, infatti, determinato con riferimento a ciascuno dei seguenti periodi:

  1. 1/1/21 – 30/6/21;
  2. 1/1/21 – 31/12/21;
  3. 1/1/22 – 30/6/22.

Il rimborso è del 10% dell’importo di ogni transazione di valore massimo di 150 euro (per transazioni di importo superiore a 150 euro si considera l’importo di 150 euro). Il rimborso massimo nel semestre è di 150 euro.

Per ogni semestre, ai primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro.

È possibile ottenere il rimborso anche per le spese che saranno effettuate entro il 31 dicembre 2020 (per questo periodo saranno necessarie un minimo di 10 transazioni).

 

Redditometro – la prova di redditi inferiori a quelli attribuiti incombe sul contribuente

Cassazione n. 25341 dell’1/11/20

L’ accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10/9 e 19/11/92 (redditometro), dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori indice della capacità contributiva. Ne consegue la legittimità dell’accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.