Pillole fiscali di novembre 2021

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente dal professionista devono essere analiticamente documentate

Cassazione n. 36584 del 25/11/21

Le spese anticipate dal professionista, dall’associazione professionale o dalla società semplice che svolge attività professionale devono essere regolarmente e puntualmente documentate con riferimento alle singole operazioni; la rendicontazione non può essere fatta globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo di imposta. La circostanza che, come nel caso esaminato dalla Cassazione, alcune fatture recassero l’indicazione di spese anticipate per un importo superiore a quello documentato, mentre altre un importo inferiore, con il risultato algebrico di una neutralizzazione degli errori e l’assenza di influenza sulla determinazione degli imponibili non autorizza a ritenere la procedura corretta.

 

Sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione – percentuale di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 309145 del 10/11/21

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021, riconosce un credito d’imposta, tra gli altri, ai professionisti, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. La Comunicazione poteva essere fino al 4/11/21. Chi ha già inviato la comunicazione (entro il 4/11/21), posto che le richieste sono state inferiori ai fondi disponibili, potrà fruire interamente del credito richiesto, che può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia indicando il codice tributo “6951”.

Contributo “perequativo” – è possibile presentare le istanze fino al 28 dicembre

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 336196 del 29/11/21

Fino al 28 dicembre è possibile presentare le istanze per accedere al contributo perequativo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 73/2021. I professionisti devono inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/19 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/20.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile” – correlata ai compensi del professionista – alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31/12/19 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31/12/20, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.

Le percentuali applicabili sono le seguenti:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

L’importo del contributo non può, in ogni caso, superare i 150.000 euro.

 

Professionista deceduto – l’obbligo di fatturazione passa agli eredi

Agenzia delle entrate, risposta n. 785 del 19/11/21

Se il defunto professionista non ha emesso fattura al tempo dell’effettuazione della prestazione, l’obbligo fiscale si trasferisce agli eredi. Nel caso in cui un professionista deceduto abbia delle posizioni creditorie residue, l’erede dovrà chiedere la riapertura della partita Iva e fatturare, a nome dello stesso de cuius, le prestazioni che erano state effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti persone fisiche.

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus – ultime novità

Art. 1 D.L. n. 157 del 11/11/21 (G.U. n.269 del 11/11/21) – Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 29/11/21 – Agenzia delle entrate, risposta n. 784 del 18/11/21 – Agenzia delle entrate, risposte n. 779 e 780 del 16/11/21

Visto di conformità

Il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus 110% la detrazione, oltre che nel caso già previsto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione. Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.

La novità si applica a dal 12/11/21 alle persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni).

 

Asseverazione congruità delle spese

Oltre ai prezzari individuati dal decreto del MISE, per l’asseverazione della congruità delle spese è prevista l’emanazione di criteri che dovranno essere fissati con un decreto del Ministro della transizione ecologica.

Modulo per la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito – se si eseguono sull’immobile sia interventi antisismici che interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, devono essere inviati all’Agenzia delle entrate distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito, diversi per ogni intervento che è realizzato.

 

Demolizione e rifacimento del tetto per la realizzazione di un locale accessorio non abitabile

Sono ammessi al Superbonus anche interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora il sottotetto non sia riscaldato.

 

Visto di conformità e asseverazione richiesti anche per interventi diversi dal superbonus

Art. 1 D.L. n. 157 dell’11/11/21 (G.U. n.269 del 11/11/21) – Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 29/11/21

È necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per le seguenti spese relative a:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), del Tuir;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 e di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, e di cui al co. 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lettera h) del Tuir compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, e di cui al co. 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese:

  • si applica alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12/11/21.
  • non si applica ai contribuenti che prima del 12/11/21 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica – ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria

Agenzia delle entrate, risposta n. 781 del 16/11/21

In caso di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria dell’immobile la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante operam.

 

Appartamento del portiere – cedolare secca

Agenzia delle entrate, risposta n. 790 del 24/11/21

La persona fisica (che non esercita attività di impresa, o di arti e professioni) che acquista un appartamento destinato al portiere che ha un contratto di affitto stipulato con il condominio, può optare per il regime della cedolare secca, mediante presentazione del modello Rli entro il termine di 30 giorni dalla data del subentro al contratto di locazione in essere.