Pillole fiscali di ottobre

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Bonus di 100 euro ai dipendenti

Art. 2 bis – Legge 7/10/24, n. 143, di conversione del D.L. 9/8/24, n. 113 (G.U. n.236 del 8/10/24)

Ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, è riconosciuta per l’anno 2024 una indennità di 100 euro che deve essere corrisposta dai sostituti d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.

L’indennità è corrisposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I sostituti d’imposta:

  • sono tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, nel caso si riveli non spettante, devono provvedere al recupero dell’importo;
  • compensano il credito maturato in F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità in busta paga.

 

Bonus di 100 euro ai dipendenti – chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 10/10/24

Pronti i chiarimenti sull’indennità prevista per quest’anno dal DL – Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari.

Requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus – avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir). Non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). Il dipendente è tenuto a comunicare di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

 

CPB –

Art. 2-ter e 2 quater, Legge 7/10/24, n. 143, di conversione del D.L. 9/8/24, n. 113 (G.U. n.236 del 8/10/24)

Art. 7, D.L. 19/10/24, n. 155 (G.U. n.246 del 19/10/24)

Sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. Ricordiamo che con l’art. 1 del D.l. n. 167/2024 il termine per aderire per i soggetti che applicano gli ISA è stato prorogato al 12/12/24.

Sanzioni accessorie – ridotta la soglia per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 21 del DLGS n. 472 del 1997:

  • se è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente;
  • in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
  • nel caso di contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater, ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c) (vedi infra, articolo 2-quater).

Annualità ancora accertabili – ravvedimento – i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31/10/24 (ovvero entro il termine prorogato dall’art. 1 del D.L. n. 167/2024 del 12/12/24), al CPB possono optare per un particolare ravvedimento versando l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nonché l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Ravvedimento speciale – esteso l’ambito soggettivo – possono accedere al ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, i soggetti ISA, con un ammontare di compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, seppure per 1 delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, co. 6, lett. a), del DL n. 50/2017 (modifica dell’attività, interruzione dell’attività per lavori di ristrutturazione, sospensione dell’attività, ecc).

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa già dichiarato al 20/10/24, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento (lett. a) l’aliquota del 12,5%;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando, all’incremento (lett. c), l’aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP così determinate sono diminuite del 30%.

Causa di decadenza dal ravvedimento è la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli ISA per situazioni legate al COVID ovvero delle cause di non normale svolgimento dell’attività.

 

 

Per gli immobili

 

Atto nullo – imposta di registro

Agenzia delle entrate, risposta n. 214 del 31/10/24

Con riferimento a un atto, che, pur non producendo effetti traslativi, individuano gli immobili oggetto del precedente atto di compravendita e i relativi riferimenti catastali, ridefinisce l’oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell’assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all’atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta, è stata ritenuta applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, prevista per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Detta aliquota del 3 per cento è da applicare al ”valore del bene o del diritto” oggetto dell’atto in esame che, trattandosi di beni immobili, si intende ”il valore venale in comune commercio” (art. 51 del TUR).

 

Immobile ceduto entro 10 anni – plusvalenza – lavori ammessi al Superbonus

Agenzia delle entrate, risposta n. 208 del 23/10/24

Nel caso di specie dalla vendita dell’immobile emerge una plusvalenza tassabile anche se gli interventi ammessi al Superbonus terminati da non più di dieci anni sono stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale. Inoltre, l’immobile in questione è stato acquisito per successione per la sola quota del 50% che rappresenta la corrispondente quota di plusvalenza non imponibile ai sensi del citato art. 67, co. 1, lett. b­bis) del Tuir.

Nel caso in esame, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile). Irrilevanti saranno le spese sostenute relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro 5 anni dalla vendita. Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26% (art. 1, co. 65, legge di bilancio 2024).

 

Agevolazione ‘”prima casa” – riacquisto diritto di usufrutto

Agenzia delle entrate, risposta n. 192 del 4/10/24

Il trasferimento dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ”prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data  dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda «all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». La condizione al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione fruita per il primo acquisto si realizza soltanto con l’acquisto del diritto di piena proprietà dell’immobile e non con l’acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul  medesimo. L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse», mentre, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, occorre procedere, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile ­ entro un anno dall’alienazione ­ è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

 

Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali

Art. 8, D.lgs. 18/9/24, n. 139 (G.U. n.231 del 2/10/24)

Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri (tributi speciali catastali, imposta di bollo, ecc.), sulla base delle comunicazioni effettuate all’anagrafe. Fermo restando l’aggiornamento, la disposizione prevede, inoltre, che il soggetto che gode di un diritto di accrescimento (usufrutto uso o abitazione) deve comunque provvedere a comunicare questa informazione all’Agenzia delle entrate tramite una domanda di voltura anch’essa in regime di esenzione, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso.

 

 

Varie

 

Chirurgia estetica – prestazioni fatturate da anestesisti – case di cura non convenzionate

Agenzia delle entrate, risposta n. 211 del 28/10/24

Per i servizi prestati da medici anestesisti, resi nell’ambito di interventi di chirurgia estetica è applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 18), del Decreto IVA. Trattasi, infatti, di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento, anche quando quest’ultimo avvenga per motivi puramente estetici.

Per quanto riguarda l’affitto/messa a disposizione della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico, nonché la messa a disposizione della camera nella fase post­operatoria, essendo l’Istante una clinica privata non convenzionata, si ritiene applicabile la previsione di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, con conseguente assoggettamento all’aliquota IVA del 10% in quanto «prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18) e n. 19).

Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura.

La cessione degli stessi è comunque soggetta all’aliquota IVA del 10%, in forza del n. 114) della Tabella A, Parte III.

 

Imposta sulle successioni e donazioni – autoliquidazione

Art. 1, D.lgs. 18/9/24, n. 139 (G.U. n.231 del 2/10/24)

È stata modificata la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni che si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

L’imposta è liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio del relativo avviso da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, analogamente a quanto già previsto per le altre imposte, vale a dire ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie dovute in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione.

L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione; successivamente, l’ufficio controlla la correttezza della liquidazione.

Le disposizioni hanno effetto a partire dal 1.1.2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché’ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Imposta di registro – modifiche alla disciplina

Articolo 2, comma 1, D.lgs. 18/9/24, n. 139 (G.U. n.231 del 2/10/24)

Sono state apportate una serie di modifiche alla disciplina dell’imposta di registro.

Autoliquidazione – è stato previsto un sistema di autoliquidazione dell’imposta di registro per tutte le tipologie di atti soggetti a imposta, salvo poche eccezioni (atti giudiziari e quelli per i quali è prevista la registrazione a debito), senza l’intervento dell’Agenzia che eventualmente interviene successivamente a correggere errori materiali o di calcolo effettuati dal contribuente in sede di autoliquidazione, notificando apposito avviso di liquidazione. In particolare, è stato stabilito che la registrazione deve essere eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata non più dall’ufficio ma dagli stessi soggetti obbligati al pagamento.

Le disposizioni hanno effetto a partire dal 1.1.2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché’ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Atti di divisione – ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. La norma precisa che la collazione è funzionale alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, mentre l’imposta di registro si applica, con l’aliquota degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati effettivamente caduta in successione.

Controllo dell’autoliquidazione effettuata dal contribuentel’Agenzia delle entrate controlla, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti e, nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, notifica un avviso di liquidazione con l’invito al contribuente a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata nonché della sanzione amministrativa (articolo 13 del DLGS n. 471 del 1997), e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Se il pagamento è effettuato entro tale termine, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a 1/3.

Imposta principale, suppletiva e complementarenei casi di autoliquidazione e di avviso di liquidazione dell’Agenzia che corregge errori e omissioni effettuati dal contribuente in sede di autoliquidazione l’imposta è considerata principale. In particolare:

  • è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione (dal contribuente);
  • è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio;
  • è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.

Contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali – base imponibile

Le ordinarie modalità di determinazione della base imponibile dei contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali (in cui la base imponibile è costituita dal valore  del  bene  o  del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi) non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, dal valore dell’immobile determinato in base al reddito catastale ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 (prezzo -valore).

Rendite vitalizie e usufrutto – quando con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze viene variata la misura del saggio legale di interesse, con successivo decreto deve essere modificato il prospetto dei coefficienti utilizzati per determinare i valori di rendite e usufrutto ai fini dell’imposta di registro, così come ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. A tal fine, è stato ora stabilito che, per evitare che l’oscillazione della misura del saggio legale di interesse porti, nelle annualità in cui i tassi siano particolarmente bassi, a risultati non conformi al principio di capacità contributiva, non può comunque essere assunto un tasso legale d’interesse inferiore al 2,5%. Al provvedimento è allegato il nuovo prospetto dei coefficienti che sarà variato in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre dell’anno in cui la modifica del saggio di interesse legale è intervenuta.

Per le rendite vitalizie costituite anteriormente al 3/10/24 nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni), relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1% (in particolare, pari allo 0,1% per il 2017, allo 0,05% per  il 2020 e allo 0,01% per il 2021) – posto che a causa del basso tasso di interesse legale detti coefficienti sono risultati particolarmente elevati – si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21/12/15 (predisposto sulla base di un saggio di  interesse dello 0,2%), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/15.

Termine di decadenza dell’avviso di rettifica è stato stabilito che il termine di decadenza di 2 anni per la notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione relativo al valore degli immobili e delle aziende decorre dal termine di registrazione o di pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione, anziché dal pagamento dell’imposta proporzionale come precedentemente previsto.

Diritti edificatori – i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono ricompresi nella categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, ai quali si applica l’aliquota del 3%.

Contratti preliminari – ai contratti preliminari si applica l’imposta di registro nella misura dello 0,5% – invece di quella differenziata previgente a seconda che si tratti di caparra o di acconto – fermo restando che tale imposta non può essere superiore a quella che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Decorrenza delle nuove disposizioni – le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 1/1/25 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché’ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.