Pillole fiscali dicembre

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande taxi e NCC – sono deducibili solo se tracciate

Art. 1, co. 81, lett. b), 82 e 83, Legge 30/12/2024, n. 207

A decorrere dal 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal professionista, nei limiti previsti, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento che assicurino la tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al beneficiario attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

 

Maggiorazione del costo del lavoro – assunzioni a tempo indeterminato agevolate fino al 2027

Art. 1, co. 399 – 400, Legge 30/12/2024, n. 207

Si applica anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine del 2025, 2026 e 2027, rispetto al periodo d’imposta precedente la maggiorazione del costo del lavoro al 120% (o 130% per lavoratori di particolari categorie) per l’assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, introdotta per il solo 2024 dall’art. 4 del D.lgs. n. 216/2023, nei limiti e alle condizioni già previste.

 

Iva – Formazione ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Art. 1, co. 38 – 43, Legge 30/12/2024, n. 207

Sono imponibili ai fini dell’Iva le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10/9/03, n. 276.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente al 1/1/25, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

 

Cessazione attività professionale e utilizzo crediti d’imposta

Agenzia delle entrate, risposta n. 255 del 13/12/24 

In presenza delle condizioni per fruire del credito ”Superbonus” è possibile continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto.

 

Convenzioni per espletamento di funzioni medico competente – imposta di bollo

Agenzia delle entrate, risposta n.  241 del 3/12/24

Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 alla convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.­ Decreto n. 486 del 20/6/24.

 

Prestazioni aggiuntive di dirigenti medici e personale sanitario non dirigenziale – imposta sostitutiva del 15%

Agenzia delle entrate, risposta n. 263, 264 e 265 del 17/12/24

L’imposta sostitutiva trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto dell’art. 89, co. 2 e dell’art. 7, co. 1, lett. d), dei Contratti   collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità.

L’imposta sostitutiva non può essere applicata ai dirigenti e al personale sanitario delle strutture convenzionate con il SSN ai quali non si rendono applicabili i richiamati contratti collettivi.

 

Regime forfetario – professionisti che sono anche lavoratori dipendenti

Art. 1, co. 12, Legge 30/12/2024, n. 207

Possono applicare il regime forfetario nel 2025, in presenza degli altri requisiti, coloro che nel 2024 non hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. Tale soglia, che costituisce una delle cause ostative per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario (comma 57, lett. d-ter), fissata a 30.000 euro, è stata aumentata a 35.000 euro per il solo 2025.

 

Regime forfetario – contratti misti

Art. 17 legge 13/12/24, n. 203

Tra le altre cause ostative all’accesso e alla permanenza nel regime forfetario la lettera d-ter) del comma 57 inibisce l’accesso al regime per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Con riferimento a tale causa ostativa sono intervenute di recente 2 modifiche:

  • la Legge di bilancio 2025 ha elevato, per il solo 2025, il limite di 30.000 euro a 35.000,;
  • la Legge n. 203/2024 ha stabilito che la causa ostativa non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

Le disposizioni si applicano a condizione che:

  • il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 276/2003 (commissioni di certificazione previste dalla citata disposizione);
  • non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

 

Regime forfetario – attuazione direttiva Iva PMI – trasmissione della comunicazione preventiva

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 460166 del 30/12/24

L’art. 3, co. 1, lett. c, del D.lgs. n. 180/2024, ha previsto all’art. 70-terdecies del decreto IVA l’attuazione delle disposizioni con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con l’emanato provvedimento sono state individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le informazioni.

In sintesi, per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.

La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione contiene le informazioni individuate dal provvedimento.
Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 322/1988, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/7/13.
Per completezza si ricorda che, con il D.lgs. n.180/2024 (G.U. n.281 del 30/11/24), è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le Piccole Imprese.

Per effetto delle modifiche:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime a condizione che: a) il proprio volume d’affari nell’UE, nell’anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro;
  1. b) il proprio volume d’affari nell’UE, nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro;
  2. c) il proprio volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
  • per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento;
  • gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi;
  • le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati.

 

 

Per gli immobili

 

Spese interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica – la detrazione si calcola con un’aliquota più bassa

Art. 1, Co. 54, Legge 30/12/2024, n. 207

Dal 1/1/25 è ridotta dal 36% al 30% l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR.

 

Ecobonus – sismabonus – detrazione per spese per interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 1, co. 55, lett. a) e b), Legge 30/12/2024, n. 207

Per le spese, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione prevista per:

  • l’ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013), da ripartire in 10 rate annuali di pari importo;
  • le spese relative agli interventi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 16-bis, co. 1, del TUIR) ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • per spese relative all’adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013)

spetta, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

  • 36% delle spese sostenute nel 2025 (50% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
  • 30% delle spese sostenute nel 2026 e 2027 (36% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

 

Detrazione per acquisto mobili per arredare l’immobile ristrutturato

Art. 1, co. 55, lett. b) n. 3, Legge 30/12/2024, n. 207

È possibile fruire per le spese sostenute nel 2025 nel limite di spesa di 5.000 euro della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Incentivi efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Art. 1, co. 56, Legge 30/12/2024, n. 207

La detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 (art. 119, comma 8-bis, 1° periodo, del D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio della  professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, al 15/10/24, risulti:

  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  2. adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
  3. presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per le spese sostenute nel 2023 relativamente agli interventi previsti dall’art. 119, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 2023. L’opzione, irrevocabile, è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa.

 

Esenzione dall’imposta ipotecaria per la cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione – soggetti deceduti dal 1/1/25

Art. 1, Co. 68, Legge 30/12/2024, n. 207

Per i territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, di cui dal R.D. n. 499/1929, sono esenti dal pagamento dell’imposta ipotecaria gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dall’1/1/25, relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’1/1/25.

 

Rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Art. 1, co. 30, lett. b) Legge 30/12/2024, n. 207

Ai fini dell’applicazione dell’art. 67, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, entro il 30/11 di ogni anno è possibile optare, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sulle plusvalenze relative ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio dello stesso anno. In tal modo, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1/1 dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un perito.

L’imposta sostitutiva è pari al 18% del valore determinato con perizia ed è versata entro il 30/11 dell’anno di esercizio dell’opzione. Può essere rateizzata (con interessi nella misura del 3% annuo) fino al massimo 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30/11.

 

Superbonus – opzione per la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali solo per una parte delle spese sostenute

Agenzia delle entrate, risposta n. 252 del 9/12/24

È possibile optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Superbonus – opzione per la fruizione della detrazione in 10 anni

Agenzia delle entrate, risposta n. 262 del 17/12/24

Relativamente alla quota annuale del credito non ceduto a Poste Italiane e non fruito in dichiarazione dei redditi, è possibile presentare il Modello Redditi Persone Fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.

 

Agevolazione “prima casa” – vendita e riacquisto di un nuovo immobile

Art. 1, Co. 116 Legge 30/12/2024, n. 207

In caso di acquisto di un nuovo immobile da adibire a “prima casa”, il periodo di tempo previsto per l’alienazione dell’immobile precedentemente acquistato con la medesima agevolazione “prima casa”, per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro, è stato esteso a 2 anni.

 

Agevolazione “prima casa” – soggetto AIRE rientrato in Italia – perdita del beneficio

Agenzia delle entrate, risposta n. 238 del 2/12/24

Se il soggetto è rientrato in Italia e al momento dell’acquisto dell’immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia non risulta integrato, al momento dell’acquisto dell’immobile, il presupposto di acquirente ‘”trasferito all’estero per ragioni di lavoro”.

 

Agevolazione “prima casa” – dichiarazione di successione presentata oltre il termine

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 66 del 20/12/24

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’agevolazione “prima casa” può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Agevolazioni “Prima casa under 36” – contratto definitivo entro il 31/12/24, se preceduto da un preliminare registrato entro il 31/12/23

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 5 del 5/12/24

L’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla disciplina, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31/12/24 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.

 

 

Varie

 

Aliquote IRPEF

Art. 1, Co. 2, lett. a), Legge 30/12/2024, n. 207

L’IRPEF lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 28.000 euro, 23%;
  2. b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  3. c) oltre 50.000 euro, 43%.

Le 3 aliquote IRPEF erano già state introdotte, per il solo 2024, con la Legge di bilancio 2024. Tale sistema di tassazione viene ora previsto a regime.

 

Limitazione delle detrazioni per redditi complessivi superiori a 75.000 euro

Art. 1, Co. 10, Legge 30/12/2024, n. 207

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’IRPEF, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando:

  • l’importo base, pari a:
  • 000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • 000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
  • per il coefficiente, pari a:
  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata (art. 3 legge n. 104/1992) a carico.

Sono esclusi dall’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggetti al limite:

  • le spese sanitarie detraibili;
  • le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative;
  • gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/24;
  • i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/24
  • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis (recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/24.

 

Detrazioni per figli o ascendenti conviventi

Art. 1, Co. 11, Legge 30/12/2024, n. 207

Dall’IRPEF lorda per i carichi di famiglia, oltre alla detrazione già prevista per il coniuge, si detraggono:

  • 950 euro per ogni figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata (art. 3 legge n. 104/1992). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto (95.000 euro – reddito complessivo/95.000 euro). In caso di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;

  • 750 euro per ogni ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per la parte corrispondente al rapporto (80.000 euro – reddito complessivo/80.000 euro).

 

Detrazioni per spese sostenute per la frequenza di scuole

Art. 1, Co. 13, Legge 30/12/2024, n. 207

È detraibile un importo pari al 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.

 

Non vedenti – aumenta la detrazione per i cani guida

Art. 1, Co. 229, Legge 30/12/2024, n. 207

I non vedenti possono detrarre dall’IRPEF la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro.

 

Rivalutazione delle partecipazioni

Art. 1, Co. 30, lett. a) Legge 30/12/2024, n. 207

Agli effetti della determinazione plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1/1 di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale alla medesima data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30/11 del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 18%.

L’imposta sostitutiva è versata entro il 30/11 di ciascun anno e può essere rateizzata (con interessi nella misura del 3% annuo) fino al massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30/11.

 

Lettiere per animali – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 255 del 9/12/24

Alla cessione delle lettiere per animali si applica l’aliquota IVA ordinaria.

 

Acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 443574 del 10/12/24

Eliminato l’obbligo di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.