Pillole fiscali – luglio 2021

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Professionisti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale – proroga dei versamenti

Art. 9-ter, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Sono prorogate al 15/9/21 le scadenze per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30/6 al 31/8/21 da parte dei professionisti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun ISA. La proroga è prevista anche per:

  • professionisti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • professionisti che adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 98/2011;
  • professionisti che applicano il regime forfetario ex legge n. 190/2014;
  • professionisti che partecipano a società, associazioni ed imprese ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

 

Credito d’imposta per le commissioni POS al 100%

Art. 11-bis, co. 1, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Il credito d’imposta per le commissioni POS è incrementato dal 30% al 100% per le commissioni maturate dal 1/7/21 al 30/6/22, nel caso in cui i professionisti, che effettuano prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico:

  • collegati registratori telematici, ovvero;
  • strumenti di pagamento evoluto (cd. POS smart).

 

Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti per il pagamento elettronico e il collegamento con i registratori telematici – 2 crediti d’imposta

Art. 11-bis, co. 11, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Ai professionisti spetta un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a registratori telematici effettuato tra il 1/7/21 e il 30/6/22, è riconosciuto un credito di imposta, parametrato sia al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, che alle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.  Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano non superiori a 200.000 euro;
  • 40% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano superiori a 200.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
  • 10% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.

Un secondo e diverso credito d’imposta è previsto per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate (cd. POS smart) effettuato nel 2022, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano non superiori a 200.000 euro;
  • 70% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano superiori a 200.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
  • 40% per i professionisti i cui compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.

 

Detrazione Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 18, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento, emettendo nota di credito, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale.

L’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali. Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26/5/21.

 

Limite per il 2021 dei crediti compensabili

Art. 22, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Per il 2021 il limite annuo di crediti di imposta e contributi compensabili in F24 è elevato a 2.000.000 euro.

 

Credito d’imposta per spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Art. 32, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta, che spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito per le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Professionisti in regime forfetario – contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero – ritenuta sui compensi percepiti

Agenzia delle entrate, risposta n. 463 del 7/7/21

Sono considerati redditi di natura professionale i compensi che i professionisti (nel caso specifico medici) che adottano il regime forfetario percepiscono in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (nel caso specifico stipulato con il Ministero della salute). Su tali compensi non deve essere applicata la ritenuta da parte del sostituto d’imposta qualora i professionisti attestino il rispetto delle condizioni richieste per fruire del regime forfetario. Eventuali ritenute già subite sui compensi percepiti possono essere recuperate in sede di dichiarazione annuale ovvero chieste a rimborso.

 

Contributo fondo perduto – rimborsi spese e anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente

Agenzia delle entrate, risposte n. 468 e n. 470 dell’8/7/21

Ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 per fruire del contributo a fondo perduto, rilevano i rimborsi spese addebitati in fattura al committente. Invece, le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo e, pertanto, non rientrano nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi.         

 

Acquisto autovettura uso promiscuo – aliquota Iva agevolata

Agenzia delle entrate, risposta n. 454 del l’1/7/21

Per l’acquisto da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati (fino a cilindrate diverse a seconda del tipo di motore) è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%.

Il decreto Iva prevede, inoltre, che nel caso di veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione, l’imposta relativa all’acquisto sia ammessa in detrazione nella misura del 40%.

Al ricorrere di entrambi i requisiti è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, ossia è possibile acquistare l’auto con l’aliquota agevolata al 4% e richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene sarà utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa.       

 

Indebito rimborso di somme versate – sanzioni

Cassazione n. 20585 del 19/7/21

In caso di indebito rimborso di somme in precedenza effettivamente versate dal contribuente si applicano le sanzioni amministrative previste per l’omesso versamento di un tributo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.

 

Responsabilità del contribuente per l’omessa dichiarazione dei redditi

Cassazione n. 25530 del 6/7/21

L’affidamento ad un commercialista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Infatti, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente. Il fatto che il contribuente si avvalga di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione. Ne consegue che il sol fatto di aver affidato ad un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non giustifica di per sé la violazione dell’obbligo.

 

Verifiche presso il contribuente – superamento dei 30 giorni stabiliti dalla legge – conseguenze e modalità di calcolo

Cassazione n. 20810 del 21/7/21

La violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, G.d.F.) presso la sede del contribuente non comporta la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore. Il termine di 30 giorni deve essere calcolato in base ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta, escludendo dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi.

 

Riscossione Irpef, Iva, Irap e imposta di registro – termini entro cui l’amministrazione può riscuotere

Cassazione n. 20657 del 20/7/21

Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro si prescrive nell’ordinario termine di 10 anni. In particolare, ai fini:

  • dell’imposta di registro ciò deriva dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986;
  • delle altre imposte, posto che non vi è una espressa previsione, si applica l’art. 2946 c. c.

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Art. 4, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Ai professionisti con compensi non superiori a 15.000.000 euro (nel 2019) il credito d’imposta di cui ai dell’art. 28, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 34/2020, per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta anche in relazione ai canoni versati per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/4/20 e il 31/3/21 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/4/19 e il 31/3/20; ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/19 il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

L’agevolazione si applica comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

 

Sospensione delle attività dell’agente della riscossione – proroga

Art. 9, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Differita dal 30/4/21 al 30/8/21 la conclusione del periodo di sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi previsti dalla legge.

 

Credito d’imposta per beni materiali strumentali nuovi – modifica alle modalità di utilizzo

Art. 20, D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta di cui al comma 1054 spettante ai professionisti con compensi non inferiori a 5.000.000 euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016 resta fermo l’utilizzo in 3 quote annuali di pari importo.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – chiarimenti dell’Agenzia

Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 23/7/21

Sono stati forniti una serie di chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l’inibizione all’agevolazione in caso di sanzioni interdittive riguarda anche i professionisti;
  • in caso di utilizzo del credito non spettante, deve essere versato quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, e in più la sanzione del 30%;
  • un professionista che svolge contemporaneamente attività d’impresa può accedere all’agevolazione ma deve provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare le spese ammissibili rilevanti per il calcolo del bonus;
  • sono ammessi al credito d’imposta i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro;
  • per gli investimenti realizzati nel periodo 16/11/20-31/12/20, se prima del 16/11/20 si è proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”) compete il bonus della LB2020 e non quello (maggiore) della LB2021. Diversamente si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla LB2021;
  • il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta è comprensivo dell’IVA totalmente indetraibile;
  • se il professionista ha ottenuto contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, il bonus è al lordo di detti contributi;
  • gli investimenti possono essere realizzati in leasing. Per gli investimenti in leasing il bonus si calcola sul costo sostenuto dal concedente per acquistare il cespite. In caso di riscatto del bene non compete il bonus sul prezzo di riscatto;
  • l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi superiori a 5.000 euro non è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità;
  • in caso di mancato riscatto del bene o dalla cessione del contratto di leasing entro il 2° anno successivo di realizzazione o interconnessione dell’investimento il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo;
  • in caso di furto del bene agevolato si non incorre nella decadenza dell’agevolazione.

 

Contratto di docenza stipulato dall’associato con una università estera – riversamento del compenso allo studio associato – imponibilità ai fini Irpef

Agenzia delle entrate, risposta n. 489 del 20/7/21

Il compenso derivante da un contratto di docenza stipulato dall’associato con un’università estera e riversato allo studio associato è imponibile in capo all’associato ai fini IRPEF quale reddito assimilato al lavoro dipendente; a nulla rilevano gli obblighi di riversamento allo studio che assumono rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra il professionista e lo studio professionale.  

 

Per gli immobili

 

Superbonus – modifiche alla disciplina agevolativa

Art. 33 e 33-bis D.L. n. 77 del 31/5/21 convertito con legge 29/7/21, n. 108 (G.U. n.181 del 30/7/21)

Sono state apportate una serie di modifiche al superbonus del 110%. In particolare, è stato stabilito che:

  • la maggiorazione della detrazione al 110% si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che:
  • siano eseguiti congiuntamente ad almeno 1 degli interventi antisismici indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013;
  • non siano già richiesti ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119;
  • gli interventi agevolati, anche se riguardano parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo;
  • gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 c.c.;
  • violazioni meramente formali se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
  • per l’acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi trainanti, il termine per stabilire la residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” è di 30 mesi (piuttosto che 18) dalla stipula dell’atto di compravendita;
  • le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che effettuano interventi antisismici possono alienare l’immobile entro 30 mesi (piuttosto che 18) ai fini della detrazione da parte dell’acquirente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare (entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro).

 

Superbonus – impianti fotovoltaici – installazione su edifici di nuova costruzione

Agenzia delle entrate, risposta n. 488 del 20/7/21

Per fruire del Superbonus per le spese di installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo l’istallazione deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti di efficienza energetica o degli interventi antisismici che consentono l’accesso al Superbonus. L’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, posto che non sono agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.      

 

Superbonus – interventi realizzati dall’usufruttuario di immobile in un trust

Agenzia delle entrate, risposta n. 498 del 21/7/21

Può fruire del Superbonus l’usufruttuario di un’unità abitativa residenziale segregata in un trust, il cui disponente e trustee è il figlio, qualora sostenga le spese e l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.  

 

Superbonus – installazione di piattaforma elevatrice nel condominio

Agenzia delle entrate, risposta n. 455 del 5/7/21

Sono ammesse al superbonus del 110% le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per il superamento delle barriere architettoniche in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, a condizione che l’intervento (trainato) sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico di cui all’art. 119, co. 1, del D.L. n. 34/2020. I condòmini (non solo quelli di età superiore ai 65 anni) usufruiscono della detrazione per i lavori in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. C.c.

 

Superbonus – interventi su 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da 1 proprietario

Agenzia delle entrate, risposta n. 464 del 7/7/21

Si applica il superbonus in caso di edificio, appartenente a un unico proprietario, composto da 4 unità immobiliari accatastate separatamente (2 unità residenziali e 2 accatastate C/6) se tali ultime 2 unità immobiliari sono pertinenziali alle unità residenziali.

Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, devono considerarsi tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio, incluse le pertinenze.

 

Superbonus – sconto in fattura

Agenzia delle entrate, risposta n. 483 del 15/7/21

L’impresa che ha concesso lo sconto in fattura una volta divenuta titolare del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, in occasione dei diversi SAL può cedere il credito anche a soggetti diversi.

 

Superbonus – studio di fattibilità

Agenzia delle entrate, risposta n. 480 del 15/7/21

È ammessa al Superbonus, con la modalità dello sconto in fattura, la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori.  

 

Superbonus – demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico

Agenzia delle entrate, risposta n. 478 del 15/7/21

Il Superbonus si applica nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione dell’edificio che abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente se le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.         

 

Superbonus – Ape convenzionale – valutazione del miglioramento di 2 classi energetiche

Agenzia delle entrate, risposta n. 453 del 15/7/21

Il cd. “APE convenzionale” ha la finalità di dimostrare il miglioramento di 2 classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus. Nel caso di edifici pluri-unità è redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare.

 

Superbonus – demolizione e ricostruzione di un immobile – aumento della volumetria

Agenzia delle entrate, risposta n. 513 del 27/7/21

Per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, la detrazione cd. Superbonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam. In tale caso è necessario mantenere distinte fatturazioni per le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).             

 

Ecobonus – variazione nella dimensione dei serramenti – interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione

Agenzia delle entrate, risposta n. 524 del 30/7/21

Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione si può fruire del bonus anche per gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi dopo l’intervento sia minore o uguale di quella ex ante a garanzia del principio di risparmio energetico.    

 

Bonus facciate – interventi sui parapetti dei balconi e installazione di corpi illuminanti

Agenzia delle entrate, risposta n. 482 del 15/7/21

Rientrano nelle spese agevolate con il cd. bonus facciate quelle sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone.

L’agevolazione spetta anche con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete nel caso in cui gli interventi si rendono necessari per motivi “tecnici”, nel presupposto cioè che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.  

 

Acquisto di case antisismiche – termini per produrre l’asseverazione del cambio di classificazione sismica

Agenzia delle entrate, risposta n. 481 del 15/7/21

Ai fini della detrazione di cui all’art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013 per l’acquisto di case antisismiche, fermo restando che gli immobili devono essere alienati dall’impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori, l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente affinché questi possa fruire del beneficio.       

 

Esenzione versamento Imu – immobili concessi in locazione con convalida di sfratto

Art. 4-ter D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Le persone fisiche:

  • che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/2/20, la cui esecuzione è sospesa sino al 30/6/21;
  • titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/2/20, la cui esecuzione è sospesa fino al 30/9/21 o fino al 31/12/21,

per il 2021 sono esentate dal versamento dell’IMU relativa all’immobile e hanno diritto al rimborso della 1° rata dell’IMU relativa al 2021, versata entro il 16/6/21.

 

Isola d’Ischia – proroga esenzione IMU per i fabbricati inagibili

Art. 9, co. 1-septies D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (inagibili totalmente o parzialmente) adottate entro il 31/12/17, ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21/8/17 è stata prorogata al 2023 l’esenzione da Imu. Per i medesimi immobili i beneficiari dell’esenzione hanno diritto al rimborso della 1° rata dell’imposta relativa al 2021, versata entro il 16/6/21.

 

Varie

 

Tax credit vacanze esteso ai pacchetti turistici

Art. 7-bis D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Il tax credit vacanze – ossia il credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro – è ora utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici, oltre che, come già previsto, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

 

Cash back – sospeso per il 2° semestre 2021

Art. 11-bis, co. 1 D.L. 25/5/21, n. 73 (cd. Sostegni bis), convertito dalla legge 23/7/21, n.106 (G.U. n. 176 del 24/7/21)

Il Cash back, ossia il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, è sospeso per il 2°semestre 2021.

 

Divisione eredita con assegnazione di quota di fatto inferiore alla quota di diritto

Agenzia delle entrate, risposta n. 452 dell’1/7/21

In caso di divisione ereditaria in cui le parti si accordano per estromettere dalla comunione ereditaria un erede, assegnandogli beni per un valore complessivo (quota di fatto) inferiore alla sua quota ereditaria (quota di diritto),  la circostanza che la “quota di fatto” sia inferiore alla “quota di diritto” determina l’ipotesi di una divisione senza conguaglio a cui si applica l’aliquota dell’imposta di registro dell’1% per gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.

La base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’1% è il valore della “quota di diritto”.