Pillole fiscali – settembre 2021

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Versamento saldo Irap 2019 – proroga di termini per chi ha sbagliato a calcolare i limiti degli aiuti di stato

Art. 5 D.L. 30/9/21, n. 132 (G.U. n.234 del 30/9/21)Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 29/9/21

È stato prorogato al 30/11/21 il termine per il versamento dell’Irap del periodo di imposta in corso al 31/12/19 non versata a causa della errata determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in applicazione delle disposizioni dell’art. 24, co. 3, del D.L. n. 34/2020.

È stato, inoltre, chiarito che l’omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo Irap 2019 non versato, non pregiudica la fruizione del beneficio previsto dal citato art. 24; l’errore può essere corretto con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l’errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso.              

 

Associazioni professionali – determinazione del contributo fondo perduto del decreto Sostegni

Agenzia delle entrate, risposta n. 605 del 17/9/21

Per le associazioni professionali, ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 41 del 2020 (cd. decreto Sostegni), occorre considerare anche gli effetti in ordine ai compensi dell’acquisizione della clientela dei professionisti che hanno costituito l’associazione. È bene ricordare, infatti, che l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali – spese “a cavallo” tra le diverse agevolazioni

Agenzia delle entrate, risposta n. 602 e 603 del 17/9/21

Nel caso in cui gli investimenti in beni strumentali che danno diritto al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16/11/20 al 30/6/21, si verifica una parziale sovrapponibilità della disciplina prevista dalla LB2021 con quella prevista dalla LB2020 in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi posto che, in base alla LB2020, questi potevano essere effettuati a decorrere dal 1/1/20 fino al 31/12/20, ovvero entro il 30/6/21 a condizione che entro il 31/12/20 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Proprio in relazione a tale ultima ipotesi è stato chiarito che nel caso in cui al 15/11/20 si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20% si applica la “nuova” (più performante) disciplina sul credito d’imposta per gli investimenti della LB2021.              

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 – società tra professionisti

Agenzia delle entrate, risposta n. 600 del 16/9/21

In presenza dei requisiti previsti una STP può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno. È possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

 

Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica su unità abitativa successivamente adibita a studio professionale

Agenzia delle entrate, risposta n. 611 del 17/9/21

Qualora un contribuente intenda effettuare interventi di ristrutturazione e interventi di riqualificazione energetica su un’unità immobiliare residenziale (categoria catastale A/3) e, al termine degli interventi , adibire a studio professionale (nel caso specifico della moglie) con contestuale variazione di destinazione d’uso l’immobile, non potrà fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione ma sarà, invece, possibile fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica posto che quest’ultima detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.

 

Ravvedimento operoso – si applica alle singole rate del tributo frazionato

Cassazione n. 26523 del 30/09/21

Il ravvedimento operoso si applica anche al caso di versamento frazionato dell’imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell’imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempreché siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d’imposta tardivamente versato.

 

Mancato pagamento di tributi imputabile al commercialista – a quali condizioni il contribuente è esente da sanzioni

Cassazione n. 26372 del 29/9/21

In caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente all’intermediario (il commercialista) a cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere al pagamento, il contribuente è esente dalle sanzioni se:

  • denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti dell’intermediario e;
  • non abbia tenuto una condotta colpevole (dolo o negligenza del contribuente nell’inadempimento), nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.

 

               

Per gli immobili

 

Agevolazione prima casa

Agenzia delle entrate, risposta n. 634 del 30/9/21

Nel caso in cui il contribuente sia già co-titolare del diritto di proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, al fine di non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita per l’acquisto di una seconda abitazione lo stesso dovrà procedere all’alienazione della quota di sua proprietà della casa pre-posseduta.    

 

Bonus facciate – alcuni chiarimenti su casi specifici

Agenzia delle entrate, risposta n. 595 del 16/9/21, risposta n. 628 del 28/9/21, risposta n. 606 del 30/9/21

Sono stati forniti i seguenti chiarimenti in relazione al cd. bonus facciate. In particolare, è stato chiarito che il bonus:

  • può essere fruito anche in relazione a un edificio che affacci sul mare e non da vie, strade o suoli;
  • può essere fruito dal singolo condomino per l’intera spesa sostenuta dal condominio anche nel caso in cui tale imputazione non sia il frutto di una delibera assembleare, bensì dipenda da pattuizioni contenute negli atti di compravendita delle unità che compongono l’edificio;
  • non può essere fruito per le spese sostenute per interventi realizzati sulle facciate interne – anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti che vi accedono.

 

Superbonus – imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato

Agenzia delle entrate, risposta n. 598 del 16/9/21, risposta n. 599 del 16/9/21, risposta n. 608 del 17/9/21, risposta n. 609 del 17/9/21, risposta n. 614 del 20/9/21, risposta n. 620 del 22/9/21, risposta n. 630 del 28/9/21

Sono stati forniti una serie di chiarimenti sull’ammissibilità o meno di alcune spese al superbonus del 110%.

È possibile fruire del superbonus:

  • se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui il contribuente detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa, sempre che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull’edificio che verrà servito dall’impianto fotovoltaico;
  • per le spese per lavori di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto da 3 unità immobiliari diversamente censite in catasto, detenuto in comproprietà da 2 coniugi, compresi quelli effettuati sull’unità censita in categoria F/4 “unità immobiliare in corso di definizione” in quanto l’immobile è esistente;
  • gli “interventi di riparazione o locali” posto che rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir e, in particolar modo, la loro realizzazione è di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati;
  • da parte del condomino o dei condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali che possono manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi.

Non è possibile fruire del superbonus:

  • per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3, in quanto trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.

È stato, inoltre, precisato che:

  • per l’applicazione dell’agevolazione:
  • le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
  • le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
  • per le spese per interventi antisismici finalizzati al consolidamento statico di un fabbricato situato in centro storico l’ammontare di spesa determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile è calcolato globalmente all’intero edificio e non sulle singole unità che lo compongono. Pertanto, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio. Il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità di cui si compone l’edificio.

 

Detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio – trasferimento dell’immobile mortis causa – morte dell’erede

Agenzia delle entrate, risposta n. 612 del 20/9/21

In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile di sua proprietà le quote di detrazione residue si trasferiscono all’erede. Tuttavia, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.          

 

 

Varie

 

Aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale – misure di contenimento

Art. 2 D.L. 27/9/21, n. 130 (G.U. n.231 del 27/9/21)

La somministrazione di gas metano usato per combustione per gli usi civili contabilizzata nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, è assoggettata all’aliquota IVA del 5%. In caso di contabilizzazione sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base