In zona cesarini, anche per il 2024 è stato scongiurato il pericolo di dover emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie e veterinaria. Con l’articolo 3 del decreto-legge n. 215/2023 (cd Milleproroghe) è stato disposto lo slittamento di un anno del vincolo di emissione cartacea delle fatture riferite a dette prestazioni. Il termine sanitarie (da qui in avanti da intendersi esteso, salvo specifica, alle spese veterinarie), è d’obbligo considerato che i diretti interessati non sono solo i medici ma una vasta categoria di operatori sanitari per una altrettanto vasta serie di prestazioni sanitarie rese alle persone ma anche rese gli animali dai veterinari.
La norma di proroga, attesa con momenti di autentica suspence posto che l’approssimarsi della fine dell’anno aveva impensierito gli interessati (compresi e soprattutto i professionisti contabili che avrebbero dovuto a tempi di record inizializzare i clienti coinvolti al sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate), interviene sull’articolo 10-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, estendendo a tutto il 2024 l’obbligo di fatturazione cartacea (i.e., analogica) per le prestazioni sanitarie.
Nel contempo, va annotato che il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di Adempimenti tributari”, in adempimento alle legge delega di riforma fiscale, all’articolo 12 dispone che “I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”. Siamo in attesa del decreto mentre il 31 dicembre scorso è scaduto il termine per l’invio dei dati al STS relativi al secondo semestre 2023.
Quel che meraviglia è che invece di una norma a regime si sia provveduto ancora una volta mediante una semplice proroga di un anno, quando l’obbligo della fatturazione cartacea nasce da un “diktat” imposto dal garante della privacy a tutela della riservatezza dei dati del paziente, il quale su richiesta può addirittura opporre il diniego alla trasmissione dei propri dati al sistema tessera sanitaria. Non sembra che tali principi con il passare del tempo si possano logorare al punto di poter far cambiare idea al garante, né che future tecnologie informatiche possano garantire agli interessati il rispetto dell’esigenza di non portare a conoscenza di chicchessia il proprio stato di salute.
I soggetti tenuti ad emettere fattura cartacea | |
1 | Farmacie pubbliche e private |
2 | Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitar |
3 | Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate |
4 | Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006 |
5 | Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) |
6 | Esercizi commerciali (Parafarmacie) |
7 | Strutture sanitarie militari |
Attività professionali | |
8 | Iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri |
9 | Iscritti agli albi professionali dei veterinari |
10 | Iscritti agli albi professionali degli psicologi |
11 | Iscritti agli albi professionali degli infermieri |
12 | Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici |
13 | Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica |
14 | Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. |
15 | Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi |
16 | Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018. Ossia:
· albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico · albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista · albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista · albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico · albo della professione sanitaria di Dietista · albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia · albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare · albo della professione sanitaria di Igienista dentale · albo della professione sanitaria di Fisioterapista · albo della professione sanitaria di Logopedista · albo della professione sanitaria di Podologo · albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia · albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva · albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica · albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale · albo della professione sanitaria di Educatore professionale · albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. |
17 | Iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il Decreto del ministro della salute 9 agosto 2019 (equiparati agli iscritti all’albo corrispondente) |
Prestazioni sanitarie – quando va emessa la fattura
Il professionista che esercita prestazioni sanitarie, titolare di partita Iva, ha l’obbligo di emettere la fattura per le proprie prestazioni professionali. In gergo si adopera anche il termine “parcella”, oramai desueto e comunque non giuridicamente previsto da alcuna norma fiscale.
Trattandosi della prestazione di un servizio, la fattura va emessa una volta incassato il corrispettivo ed entro la mezzanotte dello stesso giorno. Tuttavia, se il professionista rilascia una ricevuta con tutti i suoi dati anagrafici e quelli del cliente, nonché la descrizione della operazione e l’importo incassato, la fattura può essere emessa entro 12 giorni (indicando quale data fattura quella dell’incasso – risposta a interpello n. 129 del 14 maggio 2020).
Tuttavia, può anche essere emessa la fattura concordando con il cliente il pagamento in data successiva alla sua emissione.
Viceversa, se il professionista sanitario esegue la prestazione concordando che il pagamento avverrà da parte del cliente al termine del ciclo di cure, non vi è nel frattempo alcun obbligo di emissione della fattura.
Resta il fatto che, se il paziente paga degli acconti, scatta in corrispondenza di ognuno l’obbligo di emissione della fattura.
Fatture sono solo cartacee
Le fatture che il professionista esercente attività sanitaria emette ai propri clienti non vengono trasmesse allo SDI – sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate, in quanto espressamente vietato dal D.L. 124/2019, i cui termini sono stati più volte reiterati, da ultimo fino al 31.12.2024. Dunque, le fatture sono solo cartacee (cd. analogiche) e vanno consegnate al proprio cliente brevi manu o, su sua autorizzazione, consegnate con altro mezzo (ad esempio, e-mail).
Resta il fatto che il consulente contabile quasi certamente suggerirà il professionista di dotarsi di un software di gestione delle fatture perché per quanto queste, come detto, non vanno trasmesse al Sdi, alcuni dati contenuti nella fattura devono comunque essere trasmessi periodicamente al STS – sistema tessera sanitaria, sempre gestito dall’Agenzia delle entrate.
Fattura per prestazioni sanitarie – che contenuti deve avere
Le fatture emesse dai medici/dentisti ai propri pazienti sono solo cartacee (e vietata la fattura elettronica) e sono “esenti Iva ex articolo 10, punto n. 18, del DPR n. 633/72.”.
Tale frase va indicata nel testo della fattura.
Le fatture devono essere numerate progressivamente per anno solare.
In verità la norma fiscale consente anche una numerazione progressiva senza interruzione al termine dell’anno: nel senso che, ad esempio, giunti alla fattura n. 90 del 31 dicembre si emetterà il 1° gennaio la fattura 91. Per quanto consentito, tale pratica è decisamente rara in quanto poco pratica dal punto di vista gestionale.
È consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici o ambulatori.
Sulla fattura in base alla normativa Iva è necessario indicare, la “qualità e la quantità della prestazione”.
Tuttavia, per le prestazioni sanitarie, al fine di tutela della privacy del paziente, non occorre indicare analiticamente (come in un primo momento l’Agenzia delle entrate ebbe e pretendere, il tipo di cura prestata – ad esempio, “otturazione dente 37”).
E’ sufficiente indicare, ad esempio:
- “Prestazione medica specialistica effettuata come da preventivo allegato”
- “Prestazione medica specialistica come da cartella clinica allegata”
- “Prestazione medica come da piano di cura allegato”
- Oppure “ciclo di cure specialistiche in … “.
Come già detto, le fatture dei dentisti emesse ai propri pazienti non vengono trasmesse allo SDI – sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate, in quanto espressamente vietato dal D.L. 124/2019, i cui termini sono stati più volte reiterati, da ultimo fino al 31.12.2023. Dunque, le fatture degli operatori sono cartacee (cd. analogiche) e vanno consegnate al proprio cliente brevi manu o, su sua autorizzazione, consegnate con altro mezzo (ad esempio, e-mail). Dal momento che il paziente non è sostituto d’imposta non si applica la ritenuta d’acconto Irpef.
Fattura elettronica – quanto è comunque obbligatoria
La fattura cartacea riguarda, tuttavia, solo le prestazioni mediche rese ai pazienti e non le fatture emesse per prestazioni di carattere non sanitario (ad esempio, compenso per incarico di relatore ad un convegno: con Iva 22%).
Viceversa, le fatture che il professionista sanitario emette ai propri colleghi per collaborazioni, posto che si riferiscano a prestazioni mediche, anche se non sono emesse a pazienti e non contengono la descrizione analitica delle prestazioni eseguite sui clienti del collega, sono sempre esenti Iva, ma soggette a ritenuta d’acconto Irpef del 20% che il collega dovrà trattenere al momento del pagamento della fattura e versare all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo. Tale ritenuta, idoneamente certificata nei termini di legge, verrà poi scomputata dall’Irpef dovuta in occasione della predisposizione della dichiarazione dei redditi Modello PF- persone fisiche.
Queste fatture, a differenza di quelle emesse ai pazienti, devono essere trasmesse al Sdi – sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate, così come anche le fatture emesse dal professionista sanitario per prestazioni di carattere non medico, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni di settore in qualità di relatore o le eventuali perizie su incarico del giudice.
Queste fatture, da trasmettere al Sdi, sono soggette ad Iva con l’aliquota del 22% posto che non si riferiscono a prestazioni sanitarie e scontano la ritenuta Irpef a titolo d’acconto del 20% operata dal soggetto che paga la fattura.
L’emissione di questa fatture “non mediche” potrebbe anche non avvenire poiché non se ne presenta l’occasione; resta il fatto che nonostante le fatture siano emesse unicamente a pazienti e dunque non devono essere trasmesse al Sdi, il consulente contabile quasi certamente vi suggerirà di dotarvi di un software di gestione delle fatture perché in ogni caso queste devono essere trasmesse periodicamente al STS – sistema tessera sanitaria, sempre gestito dall’Agenzia delle entrate e richiedono quindi una dematerializzazione del documento. Inoltre va sottolineato che le fatture dei fornitori del medico sono fatture elettroniche e devono essere prelevate dal sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate.
Fatture miste – sanitarie e non sanitarie
Occorre distinguere due diverse fattispecie.
Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al (solo) Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato al Sistema TS classificandolo secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che ne disciplinano le modalità di trasmissione dei dati;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato al STS con il codice AA “altre spese”.
Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa (solo) al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Resta il fatto che in entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.
Il sistema tessera sanitaria
Le fatture che professionista sanitario emette e rilascia ai propri pazienti, dunque, non possono essere elettroniche ma devono essere obbligatoriamente cartacee e vanno trasmesse al Sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.
Vi è tuttavia una eccezione: vale a dire quando il paziente espressamente rifiuta che la sua fattura venga trasmessa al sistema tessera sanitario. In questo caso questa fattura non viene in alcun modo portata a conoscenza dell’Agenzia delle entrate dal momento che non viaggia né tramite il Sdi, né tramite il Sts.
La trasmissione al Sts (adempimento usualmente gestito dal professionista contabile) comporta la necessità di classificare la prestazione in base ad una prestabilita codifica.
Ad esempio:
- SR = prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica.
- IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
- AA = Altre spese
La trasmissione di alcuni contenuti della fattura emessa dal professionista al proprio paziente al STS ha la funzione di precaricare la spesa (che è detraibile con l’aliquota del 19%) nel Modello 730 precompilato ed agevolare così la sua predisposizione da parte del paziente. È bene sottolineare che i dati del STS (al momento) non alimentano la dichiarazione dei redditi (ossia il classico modello ex 740) ma solo il modello 730).
Per il 2023 i termini di trasmissione sono stati i seguenti:
- spese sanitarie sostenute (da intendersi incassate dal professionista) nel primo semestre 2023, la scadenza è stata il 30 settembre 2023;
- spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2023 la scadenza è stata il 31 gennaio 2024;
- spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2024, come visto in premessa la data di scadenza della presentazione al Sts è stato stabilito dal recente decreto MEF dell’8 febbraio 2024
I termini per l’invio al STS dal 2024
Il citato decreto MEF 8 febbraio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024, prevede, diversificando tra spese sanitarie e spese veterinarie, quanto segue:
“1-bis. Per le spese sanitarie …. sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze: a) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente
1- ter. La trasmissione delle spese veterinarie, … è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, |
Inoltre, il decreto stabilisce che “Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS … è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.”.
L’opposizione del cliente all’invio al STS
Dunque, le fatture che il professionista sanitario emette e rilascia ai propri pazienti non possono essere elettroniche ma devono essere obbligatoriamente cartacee e non vanno trasmesse al Sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. Senonché, alcuni dati della fattura devono essere trasmessi (elettronicamente) periodicamente al STS sistema tessera sanitaria e ciò richiede una dematerializzazione della fattura costringendo, di fatto, il dentista all’utilizzo di software di fatturazione. Tuttavia, il paziente può chiedere di non inviare i dati delle proprie spese al Sistema TS. Tale richiesta deve essere effettuata non oltre il momento di emissione della fattura. In questo caso sulla fattura (sia quella che consegna al paziente, sia quella di propria pertinenza da far pervenire al suo consulente contabile) il dentista dovrà apporre la seguente frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
Al riguardo, il Garante della Privacy ha chiarito che Il divieto di emettere fatture elettroniche relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema TS, come, ad esempio, in caso di opposizione degli interessati all’invio dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. In caso contrario, la specifica misura di garanzia individuata dal Garante non sarebbe stata applicabile alle situazioni più delicate (ad esempio, fattura per una prestazione sanitaria erogata dai servizi per le tossicodipendenze o dai consultori familiari).
Ebbene, a seguito del diniego, quella fattura non verrà trasmessa al Sistema tessera sanitaria e, conseguentemente, il paziente non troverà nel proprio modello 730 precompilato il relativo importo. Ciò non toglie che il suddetto paziente potrà aggiungere l’importo della fattura procedendo alla relativa detrazione della spesa per un importo pari al 19% del suo ammontare.
D’altronde il paziente potrebbe comunque predisporre la dichiarazione dei redditi inserendo la spesa nell’apposito quadro allo scopo di detrarla.