Professionisti, occhio ai controlli

Il Pronto Fisco di settembre, a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Il Covid ha temperato e diluito nel corso del 2020, nonché dei primi mesi del 2021, l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Ciò nondimeno ed è questione di tempo, il fisco è pronto a far ripartire la propria macchina, non soltanto notificando gli atti “sospesi”, ma anche avviando una nuova stagione di contrasto all’evasione sul campo. Settembre 2021 sembra essere il periodo deputato a tale “rilancio” ed è, dunque, il caso di fare il punto sulle disposizioni e sui chiarimenti di prassi che troveranno applicazione a breve. Tre in particolare i capisaldi cui fare riferimento:

  1. L’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi fiscali per il triennio 2021/2023;
  2. Il provvedimento attuativo dell’art. 157 del DL 34/2020;
  3. La circolare n. 4 del 2021.

 

Gli obiettivi 2021/2023

Nel mese di luglio 2021 è stato pubblicato dal MEF l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi fiscali per il triennio 2021-2013, nel solco dell’obiettivo primario di attuazione della riforma fiscale da un lato e di un forte impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale dall’altro. Si legge nel documento citato che “La riduzione del tax gap continua, infatti, a rappresentare una priorità del Governo e contribuirà ad assicurare una maggiore equità del prelievo, assicurando il rispetto del principio di cui all’articolo 53 della Costituzione secondo cui tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e tutelando la concorrenza tra gli operatori economici. A tali fini, proseguiranno le azioni di policy e l’efficientamento della performance dell’Amministrazione finanziaria per migliorare la tax compliance”.

Insomma, saranno parole o meno, ma è evidente il concetto di fondo: con il recupero dell’evasione e la maggiore disponibilità di risorse, dovrebbe potersi procedere alla riduzione del tax gap. La speranza è che vada davvero in questa direzione, superandosi due grandi ostacoli che finora hanno sempre contraddistinto tali politiche:

1) da un lato il contrasto all’evasione basato sui “numeri” potenziali degli atti di accertamento e sul perseguimento del budget, fattori che portano purtroppo anche all’emanazione di atti infondati che poi hanno il solo sbocco del contenzioso, senza recupero effettivo di sorta;

2) dall’altro, il continuo e mostruoso sperpero della spesa pubblica, che fagocita tutte le risorse esistenti ed in divenire.

Sulle modalità con cui si intende procedere il documento programmatico è chiaro. Anzitutto potenziando il monitoraggio dei provvedimenti assunti nel tempo per verificare la relativa efficacia (ed a tale riguardo si citano, a titolo esemplificativo, il monitoraggio delle disposizioni introdotte in tema di indici sintetici di affidabilità (ISA), nonché di quelle riguardanti l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi). Dopo di che si punterà a migliorare la qualità dei controlli, ottimizzando l’utilizzo dei dati acquisiti attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale e perfezionando le tecniche di analisi e valutazione del rischio di non compliance, monitorando i comportamenti di soggetti ad elevata pericolosità fiscale.

Il contribuente dovrebbe divenire centrale, nell’auspicio di una massima reciprocità tra fisco e contribuente medesimo (spesso invece posto in posizione di sudditanza dagli uffici periferici). Afferma il documento che: “All’interno del percorso di riforma complessiva del sistema fiscale si collocherà lo sforzo di considerare il contribuente quale centro di gravità attorno al quale ruota il sistema fiscale nel suo complesso. Se tradizionalmente, infatti, l’adempimento fiscale è stato percepito da cittadini e imprese come una richiesta di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione finanziaria, la sfida più ambiziosa del prossimo triennio concerne l’adozione di strumenti, procedure e meccanismi che consentano a quest’ultima di adattarsi alle esigenze dei cittadini, in un’ottica customer-oriented”. In tale direzione sarà necessaria “l’adozione di una strategia composita che passa, in primo luogo, dalla realizzazione di una piena digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti e tra gli stakeholders, nell’ottica di facilitare gli adempimenti e minimizzarne i costi, rendendo così la compliance un fenomeno naturale, qualcosa che accade al semplice verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, senza il bisogno di eccessivi oneri e formalità. In altre parole, bisogna integrare l’assolvimento degli obblighi fiscali nel normale svolgimento delle attività economiche”. È per favorire la compliance l’amministrazione finanziaria si dovrà organizzare “in modo da mettere progressivamente a disposizione dei contribuenti tutte le informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione utili ai fini dell’assolvimento dei propri obblighi fiscali”.

Orbene, non può negarsi che le parole dianzi riportate siano altisonanti e commoventi. Ma volendo essere pratici (senza essere additati come pessimisti), possiamo anzitutto evidenziare che il primo anno del triennio è, ormai, bello ed andato. Il che significa che del programma di cui si discute dovrebbe trovare sicura attuazione la prima fase dedicata al contrasto all’evasione. Dopo di che allo stato attuale non solo la riduzione delle imposte continua ad essere una chimera, ma addirittura il fronte della semplificazione e dell’approccio customer-oriented rappresenta una vera e propria “pia illusione”. Al che, sperando di vivamente di essere smentiti e di assistere ad un clamoroso colpo di reni con conseguente incredibile rispetto del programma proposto, deve dirsi che forse si è innanzi all’ennesimo documento burocrate fondato sull’aria fritta!!

 

L’attuazione dell’articolo 157 del D.L. 34/2020

Con il provvedimento prot. n. 88314 del 6 aprile 2021 sono state emanate le disposizioni di attuazione del comma 6, dell’articolo 157, del D.L. n. 34/2020, individuando le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica degli atti. Nelle “motivazioni” del provvedimento è possibile comprendere cosa sia accaduto a seguito del periodo emergenziale Covid, leggendosi in particolare quanto segue: “Il presente provvedimento, come previsto dal comma 6 del citato articolo 157, individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività in un arco temporale più ampio, possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati. Tale arco temporale, è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche; al riguardo tale termine, inizialmente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è stato da prima modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, che lo aveva individuato tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, e successivamente rivisto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, che lo aveva spostato tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Entrambe le disposizioni in precedenza citate sono state abrogate dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha anche stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.  Inoltre l’articolo 22-bis del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, introdotto in sede di conversione, ha modificato l’articolo 157 del decreto 2020 sostituendo i commi 1, 2-bis, 3 e 4 e individuando il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 quale arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti”.

Al dunque, volendo essere pratici ed a titolo di esempio, gli avvisi di accertamento riferiti all’anno 2015 e che in assenza di elementi straordinari sono stati “sospesi” nella relativa notifica, potranno essere notificati fino a tutto il 28 febbraio 2022, ferma restando la condizione indispensabile che deve trattarsi di atti emessi entro lo scorso 31 dicembre 2020. In forza poi della definizione di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021 riferita alle somme dovute a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, deve rammentarsi che il termine di notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le dichiarazioni prodotte nel 2019 è prorogato di un anno.

E’ bene rammentare, infine, che nella stragrande maggioranza dei casi a fronte degli avvisi di accertamento che saranno notificati non è possibile espletare la procedura di adesione, posto che presumibilmente trattasi di atti preceduti dall’obbligatorio invito a comparire. Dunque massima attenzione alla tempistica dell’impugnazione, “ferma” agli ordinari 60 giorni. Naturalmente se l’atto non è stato preceduto dal predetto invito, il contribuente conserva la facoltà di attivare l’adesione, ricevendo in dote non solo la possibilità di rideterminazione della pretesa, ma anche ulteriori 90 giorni per la redazione dell’eventuale ricorso tributario.

 

La circolare n. 4 del 2021

Il “classico” documento di prassi dedicato agli indirizzi operativi dell’attività di controllo è rappresentato dalla circolare n. 4 del 2021. Diversi gli argomenti trattati, alcuni “trasversali” a tutti i contribuenti, altri specifici per il “mondo” delle persone fisiche e dei professionisti.

In primo luogo è rimarcato che l’attenzione massima sarà rivolta a coloro che hanno “sintomi” di elevata pericolosità fiscale, con relativa presenza di elementi che lasciano presupporre fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta e altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’attività di verifica, in particolare, si concentrerà non soltanto sul recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti, ma anche sulle situazioni in cui è ipotizzabile un indebito utilizzo di crediti d’imposta in compensazione, nonché sulla non corretta fruizione di benefici e incentivi fiscali di vario genere (si pensi ai vari crediti d’imposta quali quelli per ricerca e sviluppo, per il sisma, per la formazione etc).  Orbene, se la prima reazione del mondo “professionale” potrebbe essere quella di considerare non rilevante una simile attività di controllo, dato che trattasi nella generalità dei casi di crediti afferenti il “mondo impresa”, è utile rammentare che spesso e volentieri detti crediti sono stati caratterizzati dall’importante azione del professionista di turno (soggetti chiamati a redigere perizie, attestazioni, asseverazioni etc), con l’implicito corollario che un controllo “doloroso” all’impresa potrebbe risultare altrettanto indigesto per il professionista coinvolto.

Dopo di che massima attenzione è attribuita alla compliance. La circolare n. 4, infatti, evidenzia la necessaria ripresa delle attività di promozione per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, privilegiando le comunicazioni aventi funzione di reminder e che consentano al contribuente di regolarizzare la propria posizione evitando ulteriori aggravi futuri.

In particolare, è previsto tra l’altro:

  • l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti. Intuibile la problematica principale: se in riferimento alle fatture emesse, le segnalazioni dei clienti evidenziano un ammontare di fatturato pari a 100 mila euro e, di contro, il professionista di turno ha dichiarato un fatturato di 40 mila euro, attendersi una lettera di compliance è il “minimo sindacabile”; dopo di che o si hanno valide spiegazioni, oppure bisogna invocare l’aiuto della divinità preferita;
  • l’invio di comunicazioni – nella seconda metà del 2021 – relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), finalizzati a portare a conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2020. Sul punto è bene rammentare che le implicazioni, a primo impatto, sono meno pericolose. Gli ISA continuano ad essere un mero dato statistico ed in particolare le relative risultanze non sono utilizzabili automaticamente in termini accertativi. Ciò non toglie, però, che una adeguata riflessione deve essere effettuata, posto che se non vi sono spiegazioni logiche alle anomalie segnalate, a fronte del potenziale rischio di selezione per un accertamento approfondito rimane solo la soluzione dell’intercessione divina.

 

Focus sui lavoratori autonomi

Con specifico riguardo alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi, infine, il documento di prassi dedica il paragrafo 1.3, evidenziando anzitutto che nel corso del 2021 saranno elaborate ulteriori comunicazioni con l’intento di  ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in  relazione all’anno di imposta 2020: “Tali comunicazioni saranno inviate, presumibilmente nel  mese di gennaio 2022, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia,  risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi. I contribuenti saranno invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto dalla norma, usufruendo della riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione, che per i relativi versamenti delle imposte dovute”.

 

Analisi delle situazioni sospette

Ampio spazio è poi dedicato alle attività di analisi del rischio, selezione e controllo, in linea generale realizzata attraverso l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi informatici e mirata a far emergere le situazioni più rilevanti. Sul fronte pratico ed in funzione dell’incrocio dei dati rilevanti posseduti dall’Amministrazione Finanziaria, saranno messe a disposizione degli uffici periferici:

  • le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della  comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo. Il documento di prassi ricorda, al riguardo, “l’importanza di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti, al fine di consolidare la percezione, da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo”;
  • le posizioni di coloro che sono stati esclusi dall’invio delle comunicazioni finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo per omessa dichiarazione dei redditi e che risultano aver percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi  appartenenti a diverse categorie reddituali, nonché dei soggetti operanti in qualità di  sostituti d’imposta che risultano non aver dichiarato e versato (integralmente o  parzialmente) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di  lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,  provvigioni e diversi e redditi da locazioni brevi.

 

I rapporti con l’estero

Infine, massima attenzione sarà rivolta ai rapporti con l’estero. In tale direzione, infatti, non solo “sarà dato impulso alle attività di  promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo sulle persone fisiche, in presenza di  elementi informativi su redditi di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli  scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE”, ma soprattutto si porrà elevata attenzione “alle analisi sui movimenti di  capitale da e verso l’estero per importi rilevanti, al fine di intercettare comportamenti fiscali  illeciti e fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all’estero, anche in violazione  delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria”.

In definitiva, il fisco attingerà a tutta la sua rilevante mole di informazioni, senza trascurare i classici strumenti del redditometro, delle indagini finanziarie e, ovviamente, dei controlli dedicati. Non resta che avere alta l’attenzione e nei limiti del possibile evitare le svariate liste selettive che vengono costruite in materia di controllo, rimanendo consapevoli, però, che comportamenti virtuosi e coerenti non soltanto, da un lato, riducono fortemente il rischio di contestazioni ma dall’altro consentono anche, se necessario, l’idonea difesa in contenzioso.