Presidente Segantini, dal 1° marzo 2016 entra in vigore il nuovo Codice deontologico della professione, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Quali sono gli elementi caratterizzanti il nuovo Codice?
Sicuramente un restyling dovuto e necessario per adeguare le norme di comportamento all’evoluzione dei tempi e ai mutamenti della professione, soprattutto all’esito della riforma del 2012.
Chiaramente l’Unione Nazionale ha storicamente posto grande attenzione al Codice deontologico della categoria avendo, da sempre, individuato nell’etica e nella deontologia gli elementi imprescindibili per l’esercizio della professione.
Gli elementi che noi riteniamo più caratterizzanti sono le previsioni in materia di compenso professionale e la previsione di fee commisurate al successo dell’incarico professionale.
Da accogliere con favore sono sicuramente le norme relative ai rapporti con i tirocinanti, e nello specifico la norma che prevede la decorrenza immediata del rimborso spese da corrispondere al tirocinante in riforma dell’orizzonte temporale dei sei mesi per come era previsto nel testo in bozza.
Rispetto alle bozze iniziali, che impatto ha avuto sul nuovo Codice la consultazione pubblica svolta dal CNDCEC?
L’Unione Nazionale ha partecipato alla pubblica consultazione del Codice deontologico inviando alcune osservazioni in tema di interesse pubblico, integrità e indipendenza e alcuni suggerimenti soprattutto in materia di rapporti con i tirocinanti e giovani colleghi.
Nello specifico è stato invitato il Consiglio Nazionale ad implementare la previsione di cui all’art. 14, nella parte in cui viene previsto che il collega più giovane tratti con riguardo il collega più anziano.
Premesso che riteniamo assolutamente condivisibile detta previsione, avevamo invitato il Consiglio Nazionale ad implementare detta norma aggiungendo il seguente inciso:
“Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione”.
Infatti, nel condividere il pregio ed il valore aggiunto dato dall’anzianità professionale, si riteneva e si ritiene altresì consono, per il plus della professione, che anche il collega più anziano sia tenuto a trattare con rispetto il collega più giovane, il quale può mettere a disposizione la sua neo-ultimata preparazione, il costante aggiornamento e abilità nell’informatizzazione e innovazione delle procedure e della normativa.
Il suggerimento non è stato inserito nel testo definitivo, al contrario dei suggerimenti formulati in relazione all’art. 36 e relativo al trattamento economico del tirocinio che è stato inserito per come abbiamo già detto.
Ora ci auguriamo che gli Ordini vigilino sul rispetto delle norme di comportamento.
Come valuta il rapporto tra norme deontologiche e disciplina legale in materia di preventivi al cliente e previsione di quote di success fee nei compensi?
Forse la parte relativa al compenso è quella che contiene le maggiori novità ed innovazioni, atteso che viene disciplinato che il compenso può essere pattuito liberamente fra le parti ma deve obbligatoriamente essere stabilito attraverso un accordo scritto.
Detta previsione è la diretta conseguenza del dettato normativo che stabilisce che il compenso del professionista è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico stabilendo altresì che la mancata previsione per iscritto del compenso costituisca illecito disciplinare.
In considerazione di quanto sopra e delle critiche che hanno accompagnato questa norma già dal 2012 mi limiterei ad affermare che detta previsione rappresenta uno specchio dei tempi e dei mutamenti della professione e tende a garantire da un lato il cliente, sia in termini di qualità della prestazione che in termini di consapevolezza dei costi, e dall’altro i professionisti, in ragione della determinazione del compenso anche legato a al successo della prestazione.
Quali sono, a suo parere, le principali previsioni del Codice deontologico in materia di “pubblicità”?
Le maggiori novità in materia di pubblicità fanno riferimento all’utilizzo del titolo accademico di professore laddove, giustamente, si limita l’abuso degli anni passati prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione.
Altra previsione è quella relativa all’utilizzo del titolo di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali, nella parte in cui si prevede che lo stesso non può essere utilizzato per fini pubblicitari, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali.
Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche. Quali sono le vostre aspettative?
In relazione a questa fattispecie riteniamo assolutamente necessaria la previsione di un codice delle sanzioni che indirizzi gli Organi preposti al fine di evitare che, sul territorio nazionale, possano essere comminate sanzioni differenti rispetto alle medesime fattispecie di violazioni del codice deontologico.
L’aspettativa e l’augurio è che finalmente vi sia un Organo che tenda a far rispettare i principi di comportamento previsti dal nostro codice deontologico atteso che, troppo spesso, in passato abbiamo assistito a Consigli degli Ordini un pò distratti rispetto a tali violazioni.
L’aspettativa è pertanto che i consigli di disciplina vigilino sul rispetto delle previsioni a partire dalla norma fondamentale che dovremmo rispettare tutti e disciplinata dal comma 7 dell’art. 34, dove è testualmente riportato che “il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del Codice deontologico, ne consegna una copia”.
Rispetto a detta previsione ritengo che tutti dovremmo riflettere nella consapevolezza che solo attraverso la diffusione e la condivisione dei principi fondamentali del nostro Codice deontologico riusciremo ad avere una categoria educata all’etica ed alla deontologia, elementi che devono fare la differenza tra una professione ordinistica e tutto il resto.
Anche nel caso di specie non ci si può che augurare che gli Organismi preposti vigilino sul rispetto delle norme di comportamento.