Via libera di Confprofessioni al testo unico sull’apprendistato. Dopo l’ok della Conferenza Stato Regioni, lo scorso 11 luglio il ministero del Lavoro e le parti sociali hanno firmato l’accordo sulla riforma, che passa ora al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, prima dell’approvazione definitiva in consiglio dei ministri. “Il testo unico sull’apprendistato rappresenta, senza dubbio, una buona base di partenza per favorire l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro e degli studi” ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. “La riforma segna un coraggioso punto di svolta per i professionisti-datori di lavoro, che avranno a disposizione un nuovo strumento contrattuale, che semplifica l’ingresso dei giovani negli studi professionali”.
Il testo approvato dalle Regioni e dalle parti sociali prevede, infatti, che la disciplina del contratto di apprendistato sarà rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori più rappresentative sul piano nazionale e nell’ambito degli studi professionali Confprofessioni è firmataria del Ccnl. La nuova piattaforma dovrà attenersi a una serie di principi tra cui la forma scritta del contratto; il divieto di retribuzione a cottimo; la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali (Fondoprofessioni nell’ambito degli studi professionali e aziende collegate); la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Confermato l’impianto normativo che prevede tre tipologie contrattuali: “apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”; “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; “apprendistato di alta formazione e ricerca”, che prevede la possibilità di assumere giovani per svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Tra le novità introdotte, rispetto alla prima versione di maggio, il nuovo testo ha ridotto la durata massima del periodo di apprendistato da 6 a 3 anni e uniformato la formazione a 40 ore all’anno per tre anni. Inoltre, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, anche attraverso le agenzie di somministrazione di lavoro (altra novità), “non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso”. Nel caso in cui un datore di lavoro non abbia dipendenti qualificati o specializzati (o che comunque in numero inferiore a tre), può assumere non più di tre apprendisti.
LAVORO. Il nuovo testo unico di riforma apre le porte degli studi professionali ai giovani
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