La manovra finanziaria ridisegna il regime dei contribuenti minimi, con il debutto dei praticanti professionisti. Dal primo gennaio 2012 chi svolge la pratica presso uno studio professionale potrà avvalersi di un’imposta sostitutiva ridotta del 5% per cinque anni, al posto dell’Irpef e dell’Irap, oltre all’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. La legge n. 111 del 15 luglio 2011 (la cosiddetta manovra correttiva) prevede, infatti, che per aderire al regime dei minimi sarà necessario che l’attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo”. La previsione normativa, contenuta nel secondo comma, lettera b) dell’articolo 27 della legge 111/2011, esclude tuttavia i casi in cui l’attività precedente sia riconducibile al periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Per aderire al regime dei minimi, la nuova manovra correttiva rimanda alla finanziaria del 2008 che ha individuato tra i contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori. L’adesione al regime dei super minimi prevede poi che i contribuenti ammessi al beneficio abbiano avviato o proseguito un’attività di impresa o di lavoro dopo la data del 31 dicembre 2007; confermata invece l’esclusione di chi esercita attività artistica, professionale o di impresa (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente l’inizio attività. Il nuovo disposto normativo fissa anche precisi paletti temporali, stabilendo che il regime dei minimi trovi applicazione solamente nel periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi.
FISCO. Dal 1° gennaio 2011 scatta il nuovo regime. Per i giovani di studio imposta sostitutiva del 5%
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