Tirocini formativi: primi chiarimenti dal ministero del Welfare

Diffusa la circolare che definisce i limiti d’intervento del decreto legge del 13 agosto Distinguere il tirocinio formativo e di orientamento dal periodo di praticantato richiesto dagli ordini professionali. È questa una delle precisazioni contenute nella circolare diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui limiti di applicazione dell’articolo 11 del decreto legge
Diffusa la circolare che definisce i limiti d’intervento del decreto legge del 13 agosto

Distinguere il tirocinio formativo e di orientamento dal periodo di praticantato richiesto dagli ordini professionali. È questa una delle precisazioni contenute nella circolare diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui limiti di applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.

L’articolo 3, comma 5 del Dl 138/2011 fissa infatti i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Secondo il nuovo disposto normativo, gli stage “non curriculari”, quelli cioè che non sono inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro, non possono andare oltre i sei mesi, comprese eventuali proroghe, e possono essere promossi unicamente nei confronti di neodiplomati o neolaureati entro i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo. Un’altra novità introdotta da decreto del 13 agosto riguarda gli enti erogatori. I tirocini possono essere promossi solamente da soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali.

La regola non si applica invece ad alcune categorie di soggetti svantaggiati come i disabili, gli invalidi fisici psichici e sensoriali, e gli immigrati. Ma restano esclusi dall’intervento anche i tirocini di cosiddetto reinserimento o inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati o dei lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore di inoccupati la cui regolamentazione è affidata integralmente alle Regioni. Anche i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici, che consentono allo studente di affinare il processo di apprendimento e di formazione, rimangono esclusi dalla disciplina.

Infine, la circolare del Ministero del Welfare chiarisce che il decreto legge inserito nella manovra di Ferragosto non ha valore retroattivo. I tirocini formativi e di orientamento avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto potranno infatti proseguire in base alla vecchia normativa.

 

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