Il professionista non e’ tenuto a tarare la parcella

Una sentenza della Cassazione ribadisce che non e’ illecito fornire al cliente la documentazione relativa alla prestazione fatturata Il professionista non è obbligato a presentare la parcella al proprio Ordine per la "taratura", né a fornire la documentazione al Consiglio del proprio Collegio a seguito della richiesta di taratura della parcella da parte del cliente.
Una sentenza della Cassazione ribadisce che non e’ illecito fornire al cliente la documentazione relativa alla prestazione fatturata

Il professionista non è obbligato a presentare la parcella al proprio Ordine per la "taratura", né a fornire la documentazione al Consiglio del proprio Collegio a seguito della richiesta di taratura della parcella da parte del cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (seconda sezione civile), con sentenza n. 20819/2011 depositata il 10 ottobre scorso, che ha respinto il ricorso presentato contro un geometra.
Il cliente del professionista in questione, infatti, opponeva il diritto a conoscere la quantificazione degli onorari da parte dell’Ordine professionale, sostenendo che l’obbligo del professionista discendeva da doveri di correttezza, buona fede e deontologia professionale. Secondo il ricorrente, quindi, il professionista aveva l’obbligo di far tarare la propria parcella dal Collegio dei geometri.
Di diverso avviso è invece il parere della Cassazione, secondo cui non costituisce illecito e nemmeno negligenza il comportamento del professionista che non dà seguito alla pretesa del cliente. “Alla facoltà del committente di richiedere al Consiglio del Collegio la taratura della parcella, non corrisponde un obbligo del professionista di fornire la documentazione”, sottolinea la Cassazione. Già la Corte d’Appello aveva negato la pretesa del cliente in mancanza di fondamento normativo e, pur riconoscendo il diritto nei confronti dell’Ordine alla taratura, non aveva riconosciuto la possibilità di obbligare il professionista a depositare la parcella. 
 

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