Apprendistato, gli studi professionali fanno da apripista

In vigore il decreto legislativo 167/2011 che ridisegna l’assetto normativo dell’istituto Dal 25 ottobre scorso sono entrate in vigore le nuove regole sull’apprendistato contenute nel decreto legislativo n° 167 del 14 settembre 2011 che ridisegna l’assetto normativo dell’istituto. Un lungo iter, avviato dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il 16 giugno 2010 con l’incontro con
In vigore il decreto legislativo 167/2011 che ridisegna l’assetto normativo dell’istituto

Dal 25 ottobre scorso sono entrate in vigore le nuove regole sull’apprendistato contenute nel decreto legislativo n° 167 del 14 settembre 2011 che ridisegna l’assetto normativo dell’istituto. Un lungo iter, avviato dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il 16 giugno 2010 con l’incontro con le parti sociali e accompagnato passo dopo passo da Confprofessioni che ha contribuito a definire una serie di passaggi centrali della nuova riforma che adesso punta a rilanciare l’occupazione soprattutto tra i giovani che si affacciano al mercato del lavoro anche negli studi professionali. La nuova disciplina rappresenta infatti una grande opportunità per la qualificazione degli studi professionali, che assomma ai vantaggi contributivi un percorso formativo certo e un ventaglio di tutele contrattuali finora inedite per gli apprendisti. Periodo di prova, finanziamento della formazione attraverso i fondi interprofessionali (nel comparto delle libere professioni c’è Fondoprofessioni), formazione in aula, e-learning e on the job, prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo apprendistato, che si articola in tre diverse tipologie contrattuali: per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o contratto di mestiere; di alta formazione e di ricerca (che disciplina anche il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche ). Spetterà ora alle Regioni e alle parti sociali il compito di regolamentare nei prossimi sei mesi modalità e durata della formazione e dei profili formativi che dovranno poi essere recepiti in accordi interconfederali o nelle linee guida del Ccnl di riferimento.
In questo ambito, il Ccnl degli studi professionali, in fase di definitiva sottoscrizione, ha anticipato le classificazioni previste dal nuovo decreto. In attesa di raccordare con il sistema ordinistico i percorsi formativi rivolti alla figura del apprendista-praticante, l’attenzione si focalizza sull’apprendistato professionalizzante. È infatti sul cosiddetto contratto di mestiere che si riscontrano le maggiori novità per i datori di lavoro liberi professionisti. Nelle nuove disposizioni contrattuali viene infatti regolamentata la formazione svolta sotto la responsabilità dell’azienda, ossia quella formazione organizzata e gestita dallo studio professionale, e integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica. L’apprendistato professionalizzante deve essere finalizzato all’acquisizione di competenze di base trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Da questo punto di vista il Ccnl degli studi offre una ampia gamma di interventi sulle modalità di erogazione della formazione agli apprendisti. La formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante potrà infatti essere svolta in aula, on the job, ovvero tramite la formazione a distanza (Fad) e gli strumenti di e-learning. Se l’attività formativa verrà svolta esclusivamente all’interno dello studio professionale e/o società di servizi, questi dovranno solamente essere in grado di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo.
 

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