Riforma, i rilievi del Consiglio di Stato

Parere favorevole dei giudici di palazzo Spada allo schema di regolamento. Ma restano da chiarire molti aspetti sulla definizione di professione, sul tirocinio e sugli organi disciplinari Una definizione di professione regolamentata e di professionista “eccessivamente ampia”. Il concetto di professione regolamentata non può estendersi ai soggetti iscritti in albi registri o elenchi tenuti da
Parere favorevole dei giudici di palazzo Spada allo schema di regolamento. Ma restano da chiarire molti aspetti sulla definizione di professione, sul tirocinio e sugli organi disciplinari

Una definizione di professione regolamentata e di professionista “eccessivamente ampia”. Il concetto di professione regolamentata non può estendersi ai soggetti iscritti in albi registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, ma “va ricondotta solo all’inserimento in ordini, collegi o albi”. Quindi, “occorre eliminare il riferimento ai registri ed elenchi tenuti da amministrazioni ed enti pubblici e valutare come meglio precisare la nozione di professione regolamentata”. Parte da qui la lunga lista di osservazioni del Consiglio di Stato allo schema di Dpr sulla riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I giudici di Palazzo Spada hanno passato al setaccio il Dpr Severino, intervenendo nel dettaglio sugli aspetti più critici della riforma.

Ampio il capitolo dedicato al tirocinio per l’accesso alla professione. Dopo il duplice intervento del ministero della Giusitizia che prima ha ridotto da tre anni a 18 mesi la durata del tirocinio, e poi ha stabilito la durata massima di 18 mesi del tirocinio, il Consiglio di Stato accoglie il limite massimo in 18 mesi, ma si sofferma sull’obbligatorietà del tirocinio per tutte le professioni prevista dallo schema di regolamento. Richiamandosi alla norma primaria, i giudici sottolineano come “non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate”, anche perché per alcune professioni, ad esempio gli ingegneri, per le quali oggi non è previsto alcun tirocinio obbligatorio, “allungherebbe di molto i tempi di ingresso nel mondo del lavoro”.

Sul fronte della formazione continua obbligatoria, il Cds ricorda come “i percorsi di formazione continua permanente siano predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali” e giudica “non coerente” l’attribuzione di tale potere al ministero vigilante. “Privo di giustificazione” appare poi il dispositivo che “sembra riservare l’attività di formazione agli ordini e ai collegi”. Il principio di liberalizzazione che deve permeare il regolamento, deve limitarsi alla “definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione” che possono essere svolti da qualsiasi soggetto.

Delicato il capitolo sulla riforma del sistema disciplinare delle professioni. Se il regolamento non può intervenire sugli organi disciplinari, che hanno natura giurisdizionale, “la sua applicazione non impedisce” di intervenire sulle funzioni amministrative svolte dai Consigli nazionali. Secondo il Cds, “il regolamento può limitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari non può esercitare funzioni amministrative”. Per quanto riguarda invece i consigli territoriali e i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale “il regolamento non sembra dare piena attuazione al principio contenuto nella norma primaria”.
 

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