L’Associazione Nazionale Commercialisti, nell’ambito della continua attività di monitoraggio della situazione in cui versano professionisti e contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio e di sollecitazione nei confronti delle Istituzioni, affinché quelle popolazioni non abbiano a subire ulteriori difficoltà, chiede al Governo di mettere in atto adeguate misure affinché i provvedimenti che si sono susseguiti dalla data del terremoto, trovino una corretta ed armonica modalità di applicazione.
Dopo quasi quattro mesi dalla prima forte scossa di terremoto, infatti, alla vigilia di un’altra scadenza fiscale e contributiva (17 settembre), alla ripresa del periodo di sospensione “feriale” dell’attività processuale-tributaria, non è ancora sufficientemente chiaro a chi e come si applichi la sospensione dei termini disposta per le zone colpite dal sisma.
Purtroppo, tre comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate, due decreti legge (e relative conversioni in legge) e due decreti ministeriali, non hanno, di fatto, identificato in maniera uniforme e chiara chi e come abbia diritto con certezza alla sospensione.
Alla data del primo giugno 2012, il decreto ministeriale attraverso il quale era stata disposta la sospensione “…dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione…” faceva riferimento agli elenchi della protezione civile trasmessi in data 30 maggio 2012. Le scosse nelle zone già colpite, però, non solo sono proseguite, ma hanno aggravato la condizione e le situazioni di disagio anche per quelle località che, inizialmente, sembrava avessero subito meno danni rispetto a quelli accertati alla data del 30 maggio 2012.
Due diversi decreti-legge, 74/2012 e 83/2012, hanno successivamente provveduto, rispettivamente, ad ampliare la natura degli adempimenti coperti dalla proroga e ad includere quei comuni (Ferrara e Mantova) non inclusi originariamente tra i comuni destinatari della proroga “automatica” dei versamenti e degli adempimenti tributari, e quei comuni analiticamente elencati nel medesimo articolo, per i quali fosse stabilito il nesso di causalità tra l’evento sismico e ed i danni subiti.
L’applicazione coordinata di questi provvedimenti trova, tuttavia, una difficile attuazione da parte dei comuni che sono stati ricompresi successivamente, a causa del mancato, esplicito “aggancio” al DM del 1/06/2012.
È auspicabile, pertanto, che vi sia da parte del Governo un atto di chiarezza, per definire una volta per tutte l’estensione territoriale dei soggetti beneficiari della sospensione (quindi un esplicito richiamo al DM 1 giugno 2012 e relativa integrazione operata dal Dl 83/2012), almeno fino alla data del 30 novembre 2012 e, per chi si trova in situazioni di inagibilità della abitazione, dell’ufficio e/o dell’attività commerciale, almeno fino alla data del 30 giugno 2013. Da dicembre 2012, chi non avesse subito danni diretti, potrebbe riprendere in base al calendario ordinario i propri adempimenti (tributari, fiscali, contributivi e civilistici), rateizzando quanto ancora dovuto nel periodo di sospensione.
Da ultimo, per i comuni elencati nel dl 83/2012, per i quali è indicata come condizione di sospensione la sussistenza del nesso di causalità tra l’inagibilità ed il terremoto, l’inserimento degli stessi nel numero 3 dell’articolo 1 del decreto del primo giugno renderebbe concreta e reale la proroga.
È auspicabile, inoltre, che sia fatta chiarezza sulla necessaria ed esplicita interpretazione estensiva del concetto di sospensione degli adempimenti, che deve ricomprendere, pertanto anche il versamento delle ritenute.
Di seguito il comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Commercialisti
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