Non regolamentate, luci e ombre della legge

Stella (Confprofessioni): Positiva l’apertura del mercato, ma regole chiare su attivita’ e deontologia  “Il sì della Camera alla legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi porta con sé una ventata di novità nel mercato dei servizi professionali, insieme con qualche luce e parecchie ombre. L’ingresso delle nuove attività non regolamentate sul mercato potrà
Stella (Confprofessioni): Positiva l’apertura del mercato, ma regole chiare su attivita’ e deontologia

 “Il sì della Camera alla legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi porta con sé una ventata di novità nel mercato dei servizi professionali, insieme con qualche luce e parecchie ombre. L’ingresso delle nuove attività non regolamentate sul mercato potrà stimolare una maggiore apertura del mercato e rendere ancora più competitivo il settore, tuttavia si rende necessario evitare sovrapposizioni con le attività tipiche delle professioni ordinistiche e garantire il rispetto delle regole deontologiche a favore degli utenti”. Con queste parole il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha salutato il via libera definitivo legge che regolamenta le associazioni delle professioni non organizzate con ordini o collegi.
“Confprofessioni non ha mai ostracizzato le professioni emergenti, ma ha sempre ragionato sull’area vasta delle professioni intellettuali; anzi, l’estensione del settore professionale è uno degli obiettivi della Confederazione, come conferma l’ampliamento della sfera contrattuale previsto dal Ccnl degli studi ratificato il 29 novembre 2011” ha detto Stella. “Gli studi professionali cui fa riferimento la nuova disciplina contrattuale oltre a comprendere le tradizionali quattro aree già individuate nei precedenti accordi (Area amministrativa; Area tecnica; area giuridica e Area sanitaria) si estende anche a tutte le attività professionali, che rientrano nella più ampia sfera delle professioni intellettuali”.
Il provvedimento definisce il perimetro dell’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile. Inoltre, fissa il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Non solo, il professionista potrà scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

 

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