Detassazione, in GU il decreto attuativo

Al via l’imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione di produttivita’. Il tetto sale a 40 mila euro Via libera alla detassazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 sulle modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 è
Al via l’imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione di produttivita’. Il tetto sale a 40 mila euro

Via libera alla detassazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 sulle modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.

Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, Il Dpcm stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale e degli accordi interconfederali vigenti, siano soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

L’imposta sostitutiva trova applicazione unicamente nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, a 40.000 euro. Inoltre, la retribuzione di produttività, che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, potrà essere di massimo per 2.500 euro lordi per lavoratore.

Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, chiarisce il decreto attuativo, per retribuzione di produttività si dovranno intendere le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Al fine di consentire il monitoraggio e la verifica di conformità degli accordi, i datori di lavoro dovranno provvedere a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato a quanto indicato dal DPCM.

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