
Via libera alla cassa integrazione in deroga per gli studi professionali del Friuli Venezia Giulia. La Regione e le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo quadro ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”).
L’intesa prevede l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali ordinari, a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale od orizzontale, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, con decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020. Possono beneficiare del trattamento tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, prima di presentare la domanda, è prevista la conclusione di un accordo sindacale, anche in via telematica; i datori di lavoro che occupano, invece, fino a 5 dipendenti, devono trasmettere un’informativa, anche in via telematica, alle associazioni sindacali territoriali, anche tramite gli enti bilaterali o le associazioni datoriali. «Nonostante l’eccessivo tempo preso per raggiungere l’accordo – ha commentato il presidente di Confprofessioni Friuli Venezia Giulia, Paolo Dressi – trovo che poco sia stato preso in considerazione di ciò che i professionisti hanno segnalato». «Mi riferisco alla farraginosità delle procedure per la richiesta di cigd che, in un frangente di emergenza come questo, si sarebbero dovute semplificare al massimo – ha spiegato Dressi. Tale farraginosità va dagli accordi sindacali, ove previsti, che dovrebbero aprioristicamente essere confermati nell’interesse dei lavoratori e delle imprese e che portano ad una perdita di tempo ulteriore a quella con cui vengono predisposte le domande, alla formalità assurda dell’assolvimento dell’imposta di bollo su atti indispensabili all’attività sociale».
L’accordo è disponibile in allegato.