Via libera al Pacchetto Occupazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure straordinarie per il rilancio del lavoro giovanile. Sgravi fino a 650 euro al mese a chi assume giovani under 29. Disco verde al pacchetto occupazione. Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro. Previsti sgravi di 650 euro al mese per le imprese che
Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure straordinarie per il rilancio del lavoro giovanile. Sgravi fino a 650 euro al mese a chi assume giovani under 29.

Disco verde al pacchetto occupazione. Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro. Previsti sgravi di 650 euro al mese per le imprese che assumono giovani under 29 a tempo indeterminato. Il Consiglio dei ministri del 26 giugno ha infatti approvato il decreto legge per la promozione dell’occupazione giovanile e della coesione sociale. Il governo ha adottato misure straordinarie per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, prevedendo incentivi ad hoc per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; privi di un diploma di scuola media superiore o professionale e che vivano soli con una o più persone a carico.

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole per il versamento dei contributi in agricoltura.

Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto.

L’Inps adeguerà le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e disciplinerà le modalità attuative del presente incentivo con una circolare. L’incentivo verrà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.

In attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare, anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario sono determinate nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea; nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni.

Le Regioni e le Province autonome, anche non rientranti nel Mezzogiorno, potranno prevedere un ulteriore finanziamento dell’incentivo, che si applicherà alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

La decisione regionale di attivare l’incentivo dovrà indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il “pacchetto Giovannini” prevede poi interventi straordinari, validi fino al 31 dicembre 2015, per favorire l’occupazione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, anche al fine di cogliere le opportunità di lavoro derivanti dalla iniziativa dell’Expo 2015 di Milano.

A tal fine le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno definire, tramite un accordo-quadro nazionale ovvero attraverso contratti collettivi di lavoro nazionali operanti non oltre il 30 giugno 2016, le seguenti iniziative: assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale; assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, per i quali è prevista una formazione complessivamente non superiore a 120 ore sulle materie individuate dai contratti collettivi, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale; utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato; elevazione a 5 mila euro del limite di 2 mila euro di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovrebbe adottare le linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto occupazione, sentita la CRUI, fisserà i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, dell’incentivo tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

Sempre sul fronte dell’occupazione giovanile e delle misure di contrasto contro la povertà nel Mezzogiorno, il provvedimento stabilisce il rifinanziamento, fino a 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità; il rifinanziamento, fino a 80 milioni di euro, dell’azione del Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgono giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale, anche in forma di erogazione di servizi collettivi; il finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro, di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Contratti a tempo determinato. Il pacchetto occupazione interviene anche con una serie di modifiche alla riforma Fornero (Dl 92/2012), rivedendo le disposizioni relative ai contratti a tempo determinato e agli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato non si richiede il requisito di cui all’articolo 1 del D.lgs. n 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato e in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene quindi abrogato il divieto di proroga del contratto a tempo determinato e così come l’onere del datore di lavoro di comunicare al centro per l’impiego il proseguimento del rapporto di lavoro. In caso di riassunzione a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Eccezion fatta per i lavoratori impiegati nelle attività stagionali e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Novità anche sul fronte del contratto di lavoro intermittente, che viene ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche. La procedura di licenziamento non trovano applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. I contratti di lavoro intermittente cessano gli effetti dal 1 gennaio 2014.

Ammortizzatori sociali. Con riferimento agli ammortizzatori sociali, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, tranne che in caso di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Viene fissato un termine, il 31 ottobre 2013, per la stipulazione di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente il termine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si provvederà mediante l’attivazione del fondo di solidarietà residuale. Viene fissata una data anche per l’adeguamento delle fonti normative e istitutive dei fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali riferimento ai settori quali quello dell’artigianato, entro il 31 ottobre 2013.

Ulteriori interventi in materia di occupazione riguardano poi le disposizioni in tema di appalto (art. 29, comma 2, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), che trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Le stesse hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Le ammende previste per la violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

In materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si rende possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali sono considerate valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

Sono poi previste misure volte a favorire l’assunzione di cittadini stranieri. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio.

12154