
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Con la circolare n. 8/E del 28 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al bonus IRPEF introdotto dal D.L. n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti.
In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015, sottolinea l’Agenzia, l’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente; dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per poter beneficiare del bonus, i contribuenti devono avere un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.
Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
I sostituiti d’imposta tenuti ad applicare la ritenuta sono gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR (Spa, in accomandita, Srl, società cooperative…), le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio. Inoltre, anche le amministrazioni dello Stato sono tenuti a riconoscere il credito. Tali sostituti d’imposta devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
I contribuenti senza sostituto d’imposta possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, ad esempio, perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
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