Fondo di solidarietà attività professionali, pronte le istruzioni Inps

L’Istituto ha pubblicato la circolare n.29/2022 con le indicazioni operative per l’accesso alle prestazioni del Fondo

La circolare Inps n.29/2022 ha fornito istruzioni operative, modalità di accesso alle prestazioni e disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali (FSAP), istituito con il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 dicembre 2019 e reso operativo con il decreto di nomina del comitato amministratore del 20 maggio 2021. Sono aderenti al Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti come individuati dai codici Ateco e CSC contenuti nell’allegato della circolare Inps n. 16/2022

Le regole relative alla contribuzione, al finanziamento e al campo di applicazione del Fondo sono state adottate con la circolare Inps n.77/2021, il messaggio Inps n.2265/2021, il messaggio Inps n.3240 del 28 settembre 2021 e la circolare Inps n.16/2022.

Per quanto riguarda le procedure di accesso alle prestazioni del fondo viene previsto che, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali di Confprofessioni, Filcams, Fisascat e Uiltucs le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Dovrà pertanto essere inviata comunicazione ai seguenti indirizzi:

CONFPROFESSIONI [email protected]
FILCAMS-CGIL Link indirizzario
FISASCAT-CISL Link indirizzario
UILTUCS Link indirizzario

 

Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione preventiva suindicata, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili (causale c.d. EONE) che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle articolazioni territoriali e nazionali di Confprofessioni, Filcams, Fisascat e Uiltucs la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle articolazioni territoriali, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta e in tal caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo come stabilito dall’art.8, comma 3, del D.I. n.104125/2019