CCNL Studi Professionali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) rappresenta la cornice normativa e contrattuale che regola i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e dipendenti appartenenti al settore delle attività professionali. Questo contratto ha lo scopo di definire i diritti e gli obblighi delle parti, promuovendo lo sviluppo di un ambiente di lavoro equo, produttivo e soddisfacente per tutti gli interessati.

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Il CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali sottoscritto il 16 febbraio 2024, è stato sottoscritto da Confprofessioni come unica rappresentanza datoriale e le organizzazioni sindacali, quali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. L’intesa mira a regolamentare in maniera comprensiva e dettagliata le condizioni di lavoro nel settore, abbracciando diverse aree professionali.

  • Decorrenza e Durata Il CCNL ha una durata triennale e disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito degli studi e delle attività professionali a livello nazionale. 
  • Contratti e Modalità di LavoroIl CCNL regola diverse forme di impiego, inclusi i rapporti a tempo determinat0, il lavoro intermittente e l’apprendistato. Questo garantisce flessibilità nell’organizzazione del lavoro, offrendo allo stesso tempo tutele adeguate ai lavoratori.
  • Profili Professionali Una commissione paritetica monitora e aggiorna i profili professionali per tenere il passo con l’evoluzione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e l’impatto della digitalizzazione. Questo assicura che il contratto rimanga attuale e che i lavoratori siano incentivati a sviluppare nuove competenze.

 

CCNL STUDI PROFESSIONALI

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Il nuovo CCNL Studi Professionali 2024 in pillole

Il CCNL Studi Professionali 2024 offre una panoramica essenziale delle novità contrattuali, dalla durata triennale alle normative su salario, welfare, e modalità di lavoro, fornendo un riferimento agile e fondamentale per professionisti e studi.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL Studi Professionali 2024 stabilisce un periodo di validità triennale a partire dal 16 febbraio 2024, garantendo così una durata triennale del contratto. Questa durata è determinante per assicurare sia ai lavoratori che ai datori di lavoro un quadro normativo stabile che consente una pianificazione efficace delle risorse umane e finanziarie all’interno degli studi professionali.

Il trattamento economico previsto dal CCNL 2024 prevede un adeguamento delle retribuzioni per i dipendenti degli studi professionali.

Tabella retributiva unica CCNL Studi Professionali

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Il trattamento economico previsto dal CCNL 2024 prevede un adeguamento delle retribuzioni per i dipendenti degli studi professionali secondo le seguenti tabelle.

Tabella retributiva unica CCNL Studi Professionali

Minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 2024

TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI PROFESSIONALI
Livelli Minimo tabellare in vigore al 29 febbraio 2024 € Aumento dal 1° marzo 2024 € Minimo tabellare in vigore dal 1° marzo 2024 € Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall’1/05/2008 €
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) 2.133,31 148,20 2.281,51
1.887,84 131,15 2.018,99 42,35 2.061,34
1.644,37 114,23 1.758,60 102,53 1.861,19
3°S 1.525,33 105,96 1.631,29 110,40 1.741,69
1.511,37 105 1.616,37
4°S 1.465,62 101,82 1.567,44
1.413,11 98,17 1.511,28
1.315,12 91,36 1.406,48

Seconda tranche di aumento

TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI PROFESSIONALI
Livelli Minimo tabellare in vigore al 30 settembre 2024 € Aumento dal 1° ottobre 2024 € Minimo tabellare in vigore dal 1° ottobre 2024 € Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall’1/05/2008 €
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) 2.281,51 63,51 2.345,02
2.018,99 56,20 2.075,19 42,35 2.117,54
1.758,66 48,95 1.807,61 102,53 1.910,14
3°S 1.631,29 45,41 1.676,70 110,40 1.787,10
1.616,37 45 1.661,37
4°S 1.567,44 43,63 1.611,07
1.511,28 42,07 1.553,35
1.406,48 39,15 1.445,63

Terza tranche di aumento

TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI PROFESSIONALI
Livelli Minimo tabellare in vigore al 30 settembre 2025 € Aumento dal 1° ottobre 2025 € Minimo tabellare in vigore dal 1° ottobre 2025 € Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall’1/05/2008 €
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) 2.345,02 63,51 2.408,53
2.075,19 56,20 2.131,39 42,35 2.173,74
1.807,61 48,95 1.856,56 102,53 1.959,09
3°S 1.676,70 45,41 1.722,11 110,40 1.832,51
1.661,37 45 1.706,37
4°S 1.611,07 43,63 1.654,70
1.553,35 42,07 1.595,42
1.445,63 39,15 1.484,78

Quarta tranche di aumento

TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI PROFESSIONALI
Livelli Minimo tabellare in vigore al 30 novembre 2026 € Aumento dal 1° dicembre 2026 € Minimo tabellare in vigore dal 1° dicembre 2026 € Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall’1/05/2008 €
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) 2.408,53 28,23 2.436,76
2.131,39 24,99 2.156,38 42,35 2.173,74
1.856,56 21,76 1.878,32 102,53 1.959,09
3°S 1.722,11 20,19 1.742,30 110,40 1.832,51
1.706,37 20,00 1.726,37
4°S 1.654,70 19,40 1.674,10
1.595,42 18,70 1.614,12
1.484,78 17,41 1.502,19

Il CCNL 2024 introduce nuove misure di welfare, enfatizzando l’importanza del benessere dei dipendenti e dei datori di lavoro all’interno degli studi professionali. Queste misure includono programmi di assistenza sanitaria, iniziative per la conciliazione vita-lavoro e supporto per la formazione continua, dimostrando un impegno concreto verso la qualità della vita lavorativa. Gli enti bilaterali del settore previsti dal CCNL sono Cadiprof cassa di assistenza sanitaria integrativa per gli studi professionali ed Ebipro ente bilaterale nazionale per gli studi professionali. il contributo complessivo e unitario per tali enti è di 29 euro al mese per lavoratore. Scopri le iniziative a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori a questo link https://www.cadiprof.it/welfare-studi-professionali/

Il CCNL 2024 disciplina diverse modalità di impiego, tra cui:

  • Apprendistato: Vengono regolamentate tutte le tipologie dell’apprendistato, favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la trasmissione di competenze specifiche.
  • Lavoro intermittente: Viene regolamentato con maggiore dettaglio il lavoro intermittente, offrendo flessibilità operativa agli studi professionali per esigenze di carattere discontinuo o intermittente.
  • Contratto di reimpiego: Si introduce la possibilità di assumere a tempo indeterminato, con condizioni contrattuali vantaggiose, soggetti che si trovino in specifiche condizioni di fragilità occupazionale.
  • Lavoro agile/Telelavoro: Il contratto incoraggia l’adozione del lavoro agile e del telelavoro come strumenti per la modernizzazione organizzativa degli studi professionali e la promozione di una maggiore conciliazione tra vita privata e professionale.

Il CCNL 2024 ridefinisce il regime dei permessi, introducendo maggiore flessibilità e rispondendo alle esigenze personali dei dipendenti. Ciò include permessi per motivi di studio, formazione e necessità familiari, riconoscendo l’importanza di sostenere lo sviluppo personale e professionale dei lavoratori.

Il CCNL pone le basi per relazioni sindacali strutturate sia a livello nazionale che decentrato, enfatizzando la negoziazione collettiva come strumento chiave per l’adattamento agli specifici bisogni del settore e per la gestione delle dinamiche lavorative locali.

Viene riconfermato l’impegno verso la previdenza complementare per i lavoratori attraverso il fondo di previdenza del terziario FON.TE, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la previdenza complementare soprattutto tra i giovani lavoratori del settore.

FAQ CCNL

Le FAQ sul CCNL Studi Professionali 2024 offrono risposte rapide e chiare alle domande più comuni, guidando lavoratori e datori di lavoro attraverso le nuove normative e i miglioramenti introdotti.

DURATA E SFERA DI APPLICAZIONE

  • Qual è la durata del CCNL 2024?

La durata del Contratto Collettivo di Lavoro è triennale a partire dal 16 febbraio 2024. Questo assicura una certa stabilità delle condizioni di lavoro permettendo ai datori di lavoro di pianificare con maggiore sicurezza le proprie attività.

  • Quali professioni sono coperte dal CCNL 2024?

Il CCNL si applica a tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni ordinistiche e non, elencate nelle specifiche “Aree” e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse. Le aree professionali specificamente menzionate sono 
– Area professionale Economico – Amministrativa (Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione); 
– Area Professionale Giuridica (Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione); 
– Area professionale Tecnica (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione); 
– Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Studi infermieristici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione; 
– Altre attività professionali intellettuali (si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale).

 

Bilateralità e Welfare

  • Quali sono gli strumenti bilaterali nazionali di settore?

Gli strumenti bilaterali nazionali di settore includono, l’Ente Bilaterale Nazionale di Settore (EBIPRO), e la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (CADIPROF).

  • Come funziona il finanziamento di EBIPRO e CADIPROF?

Il finanziamento di EBIPRO e CADIPROF avviene mediante un contributo unificato mensile, con una parte a carico del lavoratore e una a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere le attività e i servizi erogati da questi enti. Il contributo unico è pari a 29 euro mensili (2 euro a carico del lavoratore) per lavoratore e viene versato con modello f24.

  •  Quali prestazioni sono previste dalla bilateralità di settore?

Le prestazioni previste dalla bilateralità di settore includono, forme di assistenza sanitaria integrativa, la promozione delle attività di sostegno al reddito, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il diritto allo studio. Queste prestazioni sono consultabili al seguente link https://www.cadiprof.it/welfare-studi-professionali/

Prevenzione

  • Cosa è il permesso per la prevenzione?

 E’ riconosciuto ai lavoratori dipendenti, a cui si applica il ccnl, un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale da fruire nell’anno di maturazione per effettuare le attività di prevenzione previste nel piano sanitario di cadiprof. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione. Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.

Previdenza Complementare

  • Quali sono le modalità di contribuzione alla previdenza complementare?

La contribuzione alla previdenza complementare è stabilita come segue:
• La quota a carico del datore di lavoro è pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
• La quota minima a carico del lavoratore è dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.
• È prevista la possibilità per il lavoratore di versare una percentuale di contribuzione aggiuntiva a sua scelta e a suo carico.

  • Come si iscrive al fondo di previdenza complementare?

La scelta del fondo di previdenza complementare per i nuovi iscritti è FON.TE., considerato il Fondo di riferimento del settore. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione integrale del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza. La previdenza complementare copre sia i lavoratori a tempo indeterminato (anche a orario parziale) sia quelli a tempo determinato con contratti di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti. Le modalità di ripartizione della quota di iscrizione al fondo e le successive operazioni sono determinate da FON.TE. stesso.

 

APPRENDISTATO

  • Quali sono le tipologie di apprendistato previste dal ccnl?

Per la prima volta in sede contrattuale viene inserita una regolamentazione di tutte le tipologie di apprendistato. Assumono particolare rilievo in questa Ipotesi di rinnovo le disposizioni riguardanti l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, strumento di grande valore per avvicinare i giovani al mercato del lavoro del settore delle attività professionali e quelle relative all’apprendistato di terzo livello che, in particolare nella sua articolazione dell’apprendistato per il praticantato, è utile per fornire tutele a coloro che aspirano a svolgere la libera professione.

  • Come è regolata la formazione in apprendistato dal ccnl?

La formazione deve essere erogata in modo da garantire l’efficacia dell’intervento formativo e può essere sono integrata nell’orario di lavoro normale. Le modalità di formazione possono variare, comprendendo l’insegnamento in aula, l’e-learning, e metodi che permettono un’interazione diretta o virtuale tra i partecipanti. 

  • Qual è la durata del contratto di apprendistato?

L’apprendistato professionalizzante è strutturato per durare fino a 36 mesi, a seconda del livello di inquadramento, e non è ammesso per le qualifiche del livello V. Il CCNL stabilisce che la formazione sia parte integrante dell’apprendistato, assicurando che le ore di formazione siano riconosciute come parte dell’orario di lavoro normale. Inoltre, la contrattazione di secondo livello può specificare ulteriori dettagli sulla formazione, inclusa l’acquisizione di competenze trasversali. La formazione può essere svolta anche presso strutture esterne accreditate, e la commissione per i profili professionali e formativi del CCNL si impegna a identificare specifici profili formativi e competenze in base alle esigenze segnalate dalle Parti firmatarie.
Per quanto riguarda le tipologie di apprendistato di primo e terzo livello la durata dipende anche dal percorso di studi.

 

Retribuzione e Classificazione del personale

  • Come è strutturata la classificazione del personale nel CCNL?

La classificazione del personale nel CCNL è articolata in modo dinamico e risponde alla complessità organizzativa degli studi professionali. È strutturata su cinque aree (Economica/Amministrativa, Giuridica, Tecnica, Medico-Sanitaria ed Odontoiatrica, Altre Attività Professionali Intellettuali) e su otto livelli classificatori e retributivi, inclusa la categoria “Quadri”. Ogni livello ha una declaratoria che descrive con precisione le mansioni in rapporto al livello formativo e un elenco non tassativo di esemplificazioni dei profili professionali pertinenti. Questo sistema permette di inquadrare figure professionali diverse in base ai requisiti specificati, garantendo flessibilità ed efficienza organizzativa.

  • Quali criteri sono utilizzati per la progressione di carriera e l’aumento salariale?

La strutturazione dei livelli classificatori e retributivi suggerisce che la progressione di carriera e gli aumenti salariali si basino su:
• Il livello di istruzione e formazione (ad esempio, la distinzione tra possesso di diploma di laurea o diploma di scuola media superiore).
• Le competenze tecniche e pratiche acquisite.
• La responsabilità gestionale, l’autonomia operativa e la capacità di prendere decisioni discretionali.
• La complessità delle mansioni svolte e il contributo allo sviluppo e agli obiettivi dello studio professionale.
Inoltre, è previsto l’impegno a investire nella formazione e crescita professionale dei lavoratori, con particolare attenzione alla modernizzazione del sistema di classificazione e inquadramento del personale, che implica un approccio incentrato sulla valorizzazione delle competenze e sull’aggiornamento continuo.

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