La recente revisione del Regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark finanziari, proposta dalla Commissione nel 2023, si pone in linea con la comunicazione “Competitività a lungo termine dell’UE: guardare oltre il 2030”, in cui la Commissione ha sottolineato l’importanza di un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi al minimo costo, e con la quale si è impegnata in un rinnovato sforzo per semplificare e razionalizzare i requisiti di rendicontazione, con l’obiettivo finale di ridurre gli oneri amministrativi del 25%, senza compromettere gli obiettivi strategici correlati.
La Commissione ha presentato questa proposta come parte di un pacchetto di iniziative dell’Unione Europea per rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali (CMU). Questo pacchetto comprende misure come l’European Single Access Point (ESAP) per facilitare l’accesso alle informazioni finanziarie, la revisione del regolamento sugli European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) per promuovere investimenti a lungo termine, e la revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) per migliorare l’integrazione del mercato dei fondi di investimento alternativi. In un contesto in cui tali indicatori finanziari risultano ampiamente utilizzati da aziende e investitori nell’UE come riferimenti nei loro strumenti finanziari o contratti, questo pacchetto di misure, avviato nel 2021, mira a connettere meglio le aziende con gli investitori, migliorare le opportunità di finanziamento per gli investitori al dettaglio e integrare ulteriormente i mercati dei capitali.
La revisione modifica il precedente regolamento riguardante l’ambito delle norme sui benchmark, l’uso di quelli forniti da amministratori situati in paesi terzi e determinati obblighi di segnalazione. Esso si propone di semplificare gli obblighi normativi per le aziende UE, ed in particolare per le PMI, concentrando la regolamentazione sui parametri di riferimento finanziari di maggiore rilevanza economica o strategica.
Gli elementi principali del regolamento, così come modificato, sono:
- Riduzione dell’onere normativo per gli amministratori di indici di riferimento definiti non significativi nell’UE, rimuovendoli dall’ambito di applicazione della legislazione. Questi amministratori possono scegliere di aderire volontariamente al regime regolatorio, previa autorizzazione delle autorità competenti. Ciò implica una maggiore attenzione versi i benchmark critici e significativi, i soli a essere inclusi nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento.
- Gli amministratori estranei all’ambito di applicazione delle norme potranno richiedere l’applicazione volontaria delle norme (opt-in), a determinate condizioni.
- Maggiore potere all’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nella supervisione transfrontaliera: essa avrà il potere di designare benchmark significativi su richiesta delle autorità nazionali o su propria iniziativa, supervisionare amministratori di benchmark di Paesi terzi che intendono operare nell’UE e imporre sanzioni agli amministratori che non rispettano le norme e assumerà un ruolo centrale anche nel monitoraggio di questi indicatori, estendendo le sue competenze.
- Rafforzamento della supervisione sui benchmark climatici: la normativa impone che gli amministratori degli indici di riferimento per la transizione climatica e gli indici allineati all’Accordo di Parigi siano soggetti a registrazione e autorizzazione obbligatoria, garantendo trasparenza e prevenendo dichiarazioni fuorvianti su fattori ESG (ambientali, sociali e di governance).
- Nuovi criteri per la designazione dei benchmark significativi: che saranno considerati significativi se il loro utilizzo aggregato supera i 50 miliardi di euro per un periodo di sei mesi. Anche i benchmark con impatti rilevanti sulla stabilità finanziaria, pur sotto tale soglia, possono essere designati come significativi dalle autorità nazionali o dall’ESMA.
- Regime di esenzione specifico per i benchmark dei cambi spot (valute): a condizione che soddisfino determinati criteri stabiliti dalla Commissione europea, garantendo che gli strumenti di copertura valutaria restino disponibili senza eccessivi oneri regolatori.
Il regolamento deve ora essere approvato dal Parlamento europeo in seconda lettura. Una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Le autorità di regolamentazione avranno un periodo di transizione per implementare le nuove norme.
L’adozione di questo regolamento da parte del Consiglio segna, in ogni caso, un passo avanti significativo verso una regolamentazione finanziaria più equilibrata ed efficiente. La riduzione degli oneri amministrativi per le PMI e la maggiore chiarezza normativa contribuiranno a rafforzare il mercato finanziario europeo, garantendo al tempo stesso la trasparenza e la tutela degli investitori.