ENTI CREDITIZI, CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI E IMPORTAZIONI DI ANIMALI, ECCO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

Di seguito riportiamo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2015 Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 8 maggio 2015, alle ore 9.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.      
Di seguito riportiamo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2015

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 8 maggio 2015, alle ore 9.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato al Governo che dal Consiglio dei ministri del 29 aprile sono stati adottati 6 provvedimenti attuativi, di cui 5 riferiti al Governo in carica.

 

ENTI CREDITIZI

Attuazione della direttiva europea sull’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD4”).

La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo. Il regolamento CRR è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, mentre le disposizioni della direttiva che non richiedono la modifica di disposizioni legislative sono state attuate dalla Banca d’Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti.

Il decreto legislativo riforma la disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale integrando i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi. In materia di poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza, si inserisce la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile pronunciare la decadenza per perdita dei requisiti. Vengono introdotti meccanismi per la segnalazione, sia all’interno dell’ente sia verso l’Autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. whistleblowing) e l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. Infine viene riformata complessivamente la disciplina delle sanzioni amministrative e si sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e solo sulla base di presupposti individuati nel decreto legislativo anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

 

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Attuazione di direttiva europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato in via definitiva, dopo l’acquisizione e alla luce dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

La direttiva, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo e alla creazione di un nuovo sistema che fornisca alle Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di un’impresa di assicurazioni.

La finalità è creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa basato sull’attuale situazione dei rischi propri delle imprese di assicurazione ed estendere il sistema di vigilanza attraverso lo sviluppo di modelli e processi interni di gestione dei rischi propri delle imprese di assicurazione

A questo scopo si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi. Si interviene sulla governance delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il board ed introducendo nuove funzioni aziendali.

Il provvedimento specifica le attribuzioni IVASS in materia di vigilanza con possibilità di intervento sulla governance dell’impresa di assicurazione: definisce il perimetro del potere regolamentare attribuito all’IVASS per l’attuazione delle disposizioni del codice, modifica la disciplina attuariale con previsione della funzione all’interno della più generale attività dell’impresa di assicurazione, mantenendo tuttavia il riferimento ai necessari requisiti professionali per l’esercizio della funzione e alla possibilità di definirli con apposito regolamento dell’IVASS.

Il decreto stabilisce la possibilità di utilizzo da parte dell’IVASS delle società di revisione o dei revisori per le ispezioni in loco, prevedendo gli oneri a carico dei soggetti vigilati con riferimento ai soli modelli interni, come avviene in altri Paesi europei. Stabilisce inoltre l’aggiornamento delle attribuzioni di CONSAP in ragione delle nuove competenze in materia di periti e centro di informazione italiano già attribuite alla CONSAP stessa, con riguardo alla forma di finanziamento del ruolo dei periti (il contributo viene pagato direttamente ed esclusivamente a CONSAP) e la completa sostituzione di CONSAP ad IVASS nella gestione del centro di informazione e nella tenuta del ruolo dei periti, con esclusione dei “poteri di vigilanza”, più correttamente ridotti a “funzione di gestione del ruolo”.

 

SCAMBI E IMPORTAZIONI IN UE DI CANI, GATTI E FURETTI

Attuazione di direttiva europea in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha approvato in sede definitiva, dopo l’acquisizione e alla luce dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, la direttiva europea 2013/31 in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Il testo risponde all’obiettivo di prevenire il rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia, estendere da 24 ore a 48 ore il lasso di tempo anteriore alla partenza in cui va effettuato l’esame clinico obbligatorio sugli animali, garantire la massima tutela del benessere di questi animali nei trasporti.

 

CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI

Attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese. Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

 

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA

Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, un decreto legislativo recante disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e che si ispira al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, uno dei principi-guida per la realizzazione e il consolidamento dello spazio giudiziario europeo di liberà, sicurezza e giustizia.

Con l’approvazione del decreto legislativo la confisca di beni nei Paesi dell’Unione europea sarà sostanzialmente più facile, veloce e certa. Si tratta di un adattamento della legislazione penale interna di particolare importanza perché arricchisce il programma di riforme avviato dal Governo in carica su iniziativa del Ministro della giustizia per un contrasto sempre più efficace alla criminalità organizzata di tipo economico, di spiccata pericolosità sociale per la capacità di realizzazione di ingenti illecite ricchezze.

In presenza di una criminalità transnazionale e di attività di investimento o custodia all’estero dei proventi di reato sono necessarie azioni concertate a livello sovranazionale per il rintracciamento, il sequestro la confisca dei beni e dei denari di provenienza illecita, e la restituzione degli stessi al Paese che ha disposto la confisca.

Molto spesso, invero, è accaduto che lo Stato richiesto della consegna del bene confiscato dall’Autorità giudiziaria italiana, dopo un primo momento di collaborazione ed assistenza, abbia aperto un proprio ed autonomo procedimento penale, rivendicando il diritto di trattenere una parte del valore dei beni rinvenuti con difficoltà e lungaggini nel recupero degli stessi.

Con l’introduzione dello strumento normativo di reciproco diretto riconoscimento delle decisioni di confisca non ci sarà più quindi la necessità di concludere accordi caso per caso, finalizzati a ripartire con lo Stato straniero il valore dei beni ivi rinvenuti.

 

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI ISCRITTI ALL’ALBO

Disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame preliminare uno schema di regolamento, sul quale verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato, recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo e detta i principi ai quali la disciplina si deve attenere:

  • tabelle di liquidazione differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
  • diversificazione del compenso sia comunque sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
  • eventuale aumento o diminuzione del compenso nell’ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento.

Lo schema di decreto ha assunto come modello di riferimento la disciplina regolamentare in materia di determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, adattando i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare alle specificità proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione.