Via libera alle linee guida per gli ammortizzatori sociali in deroga

Da Confprofessioni e Regione un sostegno per gli studi professionali Siglato l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011 per la Regione Veneto, tra associazioni sindacali e associazioni datoriali.
Da Confprofessioni e Regione un sostegno per gli studi professionali

Siglato l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011 per la Regione Veneto, tra associazioni sindacali e associazioni datoriali. Il presidente della Confprofessioni Veneto Bruno Gabbiani ha sottoscritto, lo scorso 07 dicembre 2010, l’accordo per l’approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2011”. Alla luce della disciplina di legge, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, l’accordo prevede l’applicazione della Cig solo per alcuni datori di lavoro: imprese industriali, aziende artigiane, imprese del terziario, imprese cooperative e studi professionali. restano invece esclusi dal trattamento le aziende agricole, le imprese del credito e dei servizi tributari, le imprese dello spettacolo, i datori di lavoro domestico , le imprese armatoriali e le compagnie e gruppi portuali. Possono invece beneficiare dell’integrazione salariale, i lavoratori subordinati dei datori di lavoro che abbiano la qualifica di operaio, impiegato, quadro, apprendista, o che sia un lavoratore con contratto di inserimento, un socio delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori somministrati, lavoranti a domicilio monocommessa, purché il lavoratore abbia un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il lavoratore richiedente. Dopo aver accertato la crisi aziendale, il lavoratore potrà ottenere l’integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate per un periodo di 180 giornate complessive di sospensione/riduzione nell’anno 2011, anche non continuative. Il periodo di durata del trattamento può essere esteso fino a 220 giornate nel caso di aziende colpite da calamità naturali, aziende aderenti agli enti bilaterali che erogano servizi o, per aziende che per oggettive esigenze devono operare riduzioni orizzontali dell’orario di lavoro.

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