Contratto d’opera, sì al recesso anticipato

Una sentenza della Cassazione stabilisce che il cliente può recedere dal contratto con il professionista prima della scadenza. Rigettata la richiesta di risarcimento di un medico La sentenza della Cassazione n. 469, depositata il 14 gennaio 2016, stabilisce che il cliente può recedere dal contratto con il professionista prima della scadenza, a patto che il regolamento negoziale
Una sentenza della Cassazione stabilisce che il cliente può recedere dal contratto con il professionista prima della scadenza. Rigettata la richiesta di risarcimento di un medico

La sentenza della Cassazione n. 469, depositata il 14 gennaio 2016, stabilisce che il cliente può recedere dal contratto con il professionista prima della scadenza, a patto che il regolamento negoziale non escluda tale possibilità. Secondo i giudici, infatti, “la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 cod. civ., dovendo verificarsi in concreto in base al contenuto del regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.

Con questa sentenza, viene rigettato il ricorso di un medico che chiedeva al cliente il risarcimento del danno per aver interrotto il contratto prima dei due anni pattuiti.