Anche nel 2013 i dipendenti degli studi professionali dell’Umbria potranno ricorrere alla Cig in deroga. L’accordo è stato siglato dal presidente della Confprofessioni umbra, Bruno Toniolatti, dalle sigle sindacali e dalle associazioni di rappresentanza, lo scorso 20 dicembre nella sede dell’Assessorato al lavoro della Regione Umbria, alla presenza della direzione regionale e provinciale dell’Inps e di Italia Lavoro.
Il testo dell’accordo prevede che la cassa integrazione venga concessa a decorrere dal 1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi, escluso il lavoro domestico, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari e che dichiarino una situazione di crisi. Possono quindi beneficiare del trattamento di cigd tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, i soci lavoratori subordinati di cooperative, che alla data della presentazione della richiesta abbiano conseguito un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.
La novità riguarda i lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con grandi imprese coinvolte nelle crisi industriali di cui alla DGR 1422 del 12/11/2012 e che nel corso del 2012 hanno goduto del trattamento di mobilità ordinaria ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223 che sono stati inclusi nella lista dei beneficiari. Restano invece esclusi i lavoratori assunti nel corso del 2013.
In base all’accordo, il trattamento viene concesso per massimo mesi 3 e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2013. A tal fine viene riservato un ammontare massimo di 1.000.000 di euro.
Per il rilascio del provvedimento, alle aziende e agli studi interessati spetta l’obbligo di comunicare l’effettiva sospensione dei singoli lavoratori tramite il sistema telematico S.A.Re. per entrambe le tipologie di concessione entro e non oltre 30 giorni dalla data del licenziamento.
Nel caso di cessazione dell’attività aziendale o di intervento di una procedura concorsuale nel periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale l’autorizzazione alla cigd decade.