Assegno di integrazione Fondo studi professionali: le istruzioni

La Circolare INPS n. 99/2025 spiega regole, durata, contributi e modalità operative per l'Assegno erogato dal Fondo bilaterale delle attività professionali in vigore dal 24 luglio 2024

Con la Circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce istruzioni operative sull’applicazione dell’Assegno di integrazione salariale introdotto dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Il nuovo sistema, in vigore dal 24 luglio 2024, amplia la platea dei beneficiari e le tutele per lavoratori e aziende, semplifica l’accesso e standardizza le modalità di dichiarazione nel flusso Uniemens.

Chi accede e quando

Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente.

I beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.

I termini di presentazione sono i seguenti:

  • non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione.

Come accedere e durata delle prestazioni

Le causali che consentono l’accesso al Fondo coincidono con quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari:

  1. eventi oggettivamente non evitabili;
  2. crisi aziendali;
  3. riorganizzazioni;
  4. contratti di solidarietà.

Durata massima dell’intervento:

La durata massima dell’intervento varia in funzione della dimensione aziendale e della tipologia di causale.

Fino a 15 dipendenti: 26 settimane in un biennio mobile (ordinarie e straordinarie).

Oltre 15 dipendenti:

  • 26 settimane in biennio mobile (ordinarie);
  • 24 mesi in 5 anni (riorganizzazione/transizione);
  • 12 mesi in 5 anni (crisi aziendale);
  • 36 mesi in 5 anni (contratti di solidarietà).

Contribuzione e aliquote

I datori di lavoro devono versare una contribuzione ordinaria e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione addizionale del 4%. Le aliquote ordinarie variano in base alla dimensione dell’organico:

  • fino a 5 dipendenti: 0,50% (2/3 datore, 1/3 lavoratore);
  • da 6 a 15 dipendenti: 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratore);
  • oltre 15 dipendenti: 1% (2/3 datore, 1/3 lavoratore).

È inoltre previsto l’obbligo di informativa sindacale preventiva. In assenza della documentazione attestante tale adempimento, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva. In caso di contratti di solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con l’elenco dei lavoratori.

Assegno in arrivo dal datore o dall’Inps

Il pagamento dell’assegno può avvenire secondo due modalità:

  • direttamente dal datore di lavoro, che provvederà poi al conguaglio o al rimborso da parte dell’Inps;
  • oppure in forma diretta da parte dell’Istituto ai lavoratori, limitatamente ai casi di grave crisi aziendale.