Ammortizzatori sociali in deroga anche in Puglia. Anche i dipendenti degli studi professionali pugliesi possono, a far data dal 1° gennaio 2012, fare richiesta della cassa integrazione in deroga. Lo scorso 23 aprile, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell’Assessore al Welfare, Elena Gentile, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali hanno, infatti, sottoscritto il verbale di accordo per la concessione della Cig in deroga per l’anno 2012. A beneficiare dalla Cig in deroga saranno operai, equiparati-intermedi, impiegati e quadri, anche a tempo determinato, i lavoratori somministrati che prestano l’attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto Cig, e gli apprendisti e lavoratori che lavorano alla dipendenza di datori di lavoro che abbiano fatto richiesta per altri lavoratori del trattamento di Cig, una volta esaurito, però, l’intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. Requisito fondamentale per il lavoratore che voglia beneficiare dell’ammortizzatore sociale, è aver maturato un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Rimangono esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi e i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato. L’indennità è concessa, per la prima volta, nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, e per un periodo non superiore ai 12 mesi. L’accordo sottoscritto dalla Confprofessioni Puglia obbliga inoltre il lavoratore a recarsi al Centro per l’Impiego competente per residenza entro 8 giorni dalla effettiva sospensione per formalizzare un piano di azione individuale. Restano esclusi da tale obbligo i lavoratori dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto, in una data antecedente alla firma dell’atto regionale, un verbale di accordo valido fino al 31 dicembre 2012.
Il verbale di accordo del 23 aprile prevede per alcuni lavoratori la mobilità in deroga: apprendisti licenziati, una volta esaurito l’intervento integrativo a carico degli enti bilaterali; lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex lege n. 223/91 che abbiano esaurito il trattamento nel corso del 2012; e lavoratori subordinati, compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato, di somministrazione e a chiamata che nel corso del 2012 siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che alla fine del rapporto di lavoro siano esclusi dal trattamento di mobilità ex lege n. 223/91e dal trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola. Per poter accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso dello stato di disoccupazione, risiedere nella Regione Puglia, aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi e infine, non aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento da una Regione diversa dalla Puglia.