In occasione del Consiglio Nazionale della Associazione Nazionale Forense, svoltosi a Padova il 29 e 30 novembre, occasione di confronto, programmazione e decisione su temi centrali per la professione e per la giustizia, il precedente 28 novembre 2025 si è svolto il convegno organizzato dalla Sede di Padova dell’Associazione Nazionale Forense, dal titolo “La Corte penale internazionale: tra idea e realtà”, con relatori il Dott. Cuno Tarfusser, Magistrato, già Vicepresidente della Corte Penale Internazionale (CPI), l’Avv. Prof. RODOLFO BETTIOL, del Consiglio Direttivo ANF Padova e docente universitario di diritto e procedura penale, l’Avv. Donata Giorgia Cappelluto, Presidente ANF e il Prof. Marco Mascia dell’Università di Padova, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, titolare della Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”.
Alla conclusione dell’evento, i relatori hanno accettato di rilasciare una intervista: vogliamo condividere con “VIE LEGALI” alcuni passaggi, che riteniamo particolarmente rilevanti.
Dottor Tarfusser, nel Suo intervento ha illustrato la struttura e funzionamento della CPI stabilita dallo Statuto di Roma. Alla luce della Sua esperienza, ritiene che sia effettivamente garantita l’autonomia decisionale dei Giudici?
Mentre in Italia si dibatte sulla separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, la questione dell’autonomia del Giudice si presenta alla CPI in termini completamente diversi. Infatti, alla Corte, fortemente influenzata dalla cultura giuridica anglosassone, vi è sempre stata separazione tra Giudici e Procuratori (Judiciary e Office of the Prosecutor) che sono dislocati nello stesso complesso immobiliare, ma addirittura in edifici separati e reciprocamente inaccessibili. Non è pensabile, dunque, che una delle parti processuali parli con un giudice di una questione processuale o di merito, né che un giudice si rivolga ad una delle parti in assenza dell’altra.
Piuttosto, il problema alla CPI è quello dell’autonomia Corte dalle pressioni più o meno esplicite che provengono dall’esterno, ovvero: dagli Stati Parte dello Statuto di Roma (secondo il principio del “Not In My Backyard”), dagli Stati non Parte dello Statuto (basti pensare alle sanzioni imposte dagli USA a seguito dell’apertura delle indagini contro Israele), e dai vari centri di interesse rappresentati dalle Organizzazioni Non Governative, molto presenti anche all’interno della Corte. Se poi si considera che dei 18 Giudici della Corte, metà circa proviene dalle carriere diplomatiche e accademiche e l’altra metà, pur provenendo dalla magistratura penale, non sempre gode nei rispettivi paesi di origine del livello di autonomia cui siamo abituati in Italia, è chiaro che esiste un sensibile grado di permeabilità alle pressioni esterne.
Avvocato Bettiol, al convegno ha illustrato i crimini di competenza della CPI di cui all’art. 5 dello Statuto. A quali di questi crimini ricondurrebbe un’operazione di pulizia etnica e chi ne sarebbero i responsabili?
La pulizia etnica rientra nel crimine di genocidio, che prelude la distruzione in tutto o in parte di un gruppo raziale, religioso o nazionale, ed i responsabili del genocidio sono coloro che l’hanno progettato, diretto ed eseguito.
Sotto il profilo processuale, perché la CPI procede solo in presenza dell’imputato?
La presenza dell’imputato è tradizione del procedimento di common law ed è garanzia anche dell’esecuzione della sentenza di condanna. Senza la sua presenza la Corte può comunque emettere mandato d’arresto e il crimine è imprescrittibile.
Professor Mascia, al convegno ha posto l’attenzione sul grave attacco nei confronti della CPI da parte di Stati Uniti, Russia, Israele e alcuni governi europei. Ha parlato di un vero e proprio colpo di stato al cuore del sistema multilaterale e del diritto internazionale dei diritti umani che quel sistema ha generato all’indomani della Seconda guerra mondiale. Quali sarebbero le conseguenze dell’assenza della CPI nel sistema internazionale?
L’alternativa alla CPI e al sistema multilaterale è la legge del più forte, il dominio dell’illegalità, dell’arbitrio e dell’impunità, la violazione sistematica dei fondamentali diritti umani.
L’impunità è l’ostacolo più significativo alla giustizia e alla riparazione per le vittime e i sopravvissuti alle violazioni dei diritti umani e ai crimini di guerra e contro l’umanità, e mina la fiducia nelle istituzioni politiche e nei principi dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale.
Avvocata Cappelluto, nelle due giornate del Consiglio Nazionale di ANF si è discusso del prossimo referendum costituzionale, qual è la posizione dell’associazione che è emersa dal confronto?
La posizione di ANF è quella di ritenere che la separazione delle carriere sia una battaglia identitaria dell’Avvocatura, ma il testo di legge di Riforma costituzionale approvato nel suo complesso accorpa invero due aree tematiche diverse: separazione delle carriere, da una parte, e riforma del CSM e soprattutto della giustizia disciplinare dei magistrati, dall’altra.
La realizzazione di una effettiva divisione fra le carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti è necessaria per la piena realizzazione della parità processuale fra accusa e difesa e per la massima salvaguardia del principio di terzietà del giudice, ma il nuovo testo di legge costituzionale, tuttavia, incide sulla struttura, le funzioni e il sistema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, e pur perseguendo il condivisibile obiettivo della separazione delle carriere, contiene degli elementi “non convincenti” che imporrebbero una riflessione e un dibattito nel rispetto dei principi costituzionali e soprattutto del principio democratico della separazione dei poteri.
A cura dell’Avv. Sara Guastella – Consiglio Direttivo ANF Sede di Padova

