Riparte la detassazione negli studi professionali della Lombardia. Anche nel 2012 i professionisti-titolari di studi potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Lo scorso 24 febbraio 2012, Confprofessioni Lombardia e le organizzazioni sindacali lombarde di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l’accordo territoriale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% su diverse voci della busta paga dei dipendenti degli studi professionali: lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, straordinari, lavoro notturno, festivo e domenicale e altre prestazioni correlate all’aumento della produttività negli studi.
“L’accordo sulla detassazione rappresenta un punto fermo per lo sviluppo degli studi professionali lombardi, in particolare in un quadro economico di difficoltà e incertezza come quello attuale” ha commentato Carlo Scotti-Foglieni, presidente di Confprofessioni Lombardia. “Oltre 450 mila liberi professionisti, per più di 1.2 milioni di dipendenti potranno fruire, da un lato, di una significativa riduzione del costo del lavoro a fronte di un incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa negli studi. Al tempo stesso, i dipendenti potranno beneficiare di una tassazione agevolata che si traduce in un aumento salariale per salvaguardare il loro potere di acquisto”.
L’intesa territoriale riprende le linee dell’accordo quadro nazionale sulla detassazione, siglato lo scorso 18 gennaio per recepirne i contenuti. Di conseguenza, anche in Lombardia scatta l’agevolazione fiscale per l’anno 2012, che opera entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro lordi. L’intesa prevede che per accedere all’agevolazione fiscale occorre applicare il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali; aver fatto svolgere un’attività lavorativa volta all’incremento della produttività, della qualità e redditività ai propri dipendenti, a prescindere dall’iscrizione a una delle associazioni aderenti a Confprofessioni. Non è necessario quindi che vengano stipulati accordi interni allo studio, ma basterà applicare il regime agevolato della detassazione nel libro unico del lavoro e nei prospetti paga dei lavoratori interessati.
L’imposta ridotta sulle componenti accessorie della retribuzione è prevista da una circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio scorso e riguarda circa 2 milioni di dipendenti degli studi e delle aziende collegate che applicano il Contratto collettivo nazionale degli studi professionali.