di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
Per la professione
Compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi – regime fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 307 del 9/12/25
Un magistrato, nominato da un ente presidente di un collegio consultivo tecnico (CCT) con autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, chiede se i compensi percepiti per tale incarico siano redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) TUIR), oppure rientrino tra i redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR).
L’ente aveva qualificato le somme come redditi da lavoro dipendente nella CU.
L’Agenzia ha precisato che l’art. 50, comma 1, lett. c-bis) TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi per partecipazione a collegi e commissioni, se l’attività non rientra nei compiti istituzionali del lavoro dipendente né nell’oggetto dell’attività professionale abituale.
Nel caso specifico, l’incarico di presidente del CCT è extra-lavorativo, ma rientra nella fattispecie di cui all’art. 50, c.1, lett. c-bis), quindi i compensi sono redditi assimilati a lavoro dipendente, non redditi diversi.
Rimborsi spese taxi ai dipendenti – trattamento fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 302 del 4/12/25
Una società ha chiesto se i rimborsi spese per spese taxi sostenuti dai dipendenti in Italia durante trasferte di lavoro pagati in contanti costituiscano reddito imponibile.
L’Agenzia chiarisce che:
– i rimborsi analitici, documentati da ricevuta o fattura del taxi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, poiché rappresentano un mero reintegro di spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro ma solo se il pagamento avviene con modalità tracciata. La non imponibilità richiede che la spesa sia documentata e inerente all’attività lavorativa e tracciata
Tracciabilità delle spese di trasferta, missione e rappresentanza – Profili reddituali
Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 22/12/25
La circolare fornisce un quadro aggiornato delle regole applicabili alle spese sostenute per trasferte e missioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in materia di trattamento fiscale delle indennità rilevanti ai fini del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.
Documentazione delle spese
La nuova disciplina elimina il riferimento ai documenti rilasciati dal vettore come unica forma di prova.
I rimborsi non concorrono al reddito di lavoro dipendente quando le spese risultano comprovate e documentate, anche con modalità diverse da quelle tradizionali.
Rientra in tale logica anche il rimborso chilometrico calcolato secondo le tabelle ACI, che non costituisce reddito imponibile anche se la trasferta avviene all’interno del comune.
La disciplina si applica anche ai rimborsi erogati nel 2025 ma riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Pedaggi e parcheggi
Non concorrono al reddito imponibile i rimborsi relativi a:
– pedaggi documentati,
– spese di parcheggio sostenute durante la trasferta.
Tracciabilità dei pagamenti
L’obbligo di tracciabilità si applica:
– alle trasferte interne al comune,
– alle trasferte fuori dal comune,
– anche quando il trasporto è effettuato tramite piattaforme di mobilità.
Sono invece escluse dall’obbligo di tracciabilità:
– le spese di viaggio effettuate con mezzi diversi da taxi e NCC (autobus, treni, aerei, navi – che svolgono un servizio pubblico di liea),
– i rimborsi erogati sotto forma di indennità chilometrica.
Aliquota IRPEF ridotta di 2 punti percentuali
Art. 1, comma 3, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Passa dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF relativa allo scaglione fino a 50.000 euro.
Le nuove aliquote IRPEF dal 2026 applicabili ai 3 scaglioni di reddito sono le seguenti:
- fino a 28.000 euro – 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro – 33%;
- oltre 50.000 euro – 43%.
Detrazioni ridotte per chi ha un reddito complessivo superiore a 200.000 euro
Art. 1, comma 4, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Per i soggetti che hanno un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante in relazione agli oneri indicati di seguito, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c);
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11 del D.L. n. 149/2013;
premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’art. 119, comma 4, 5° periodo, del D.L. n. 34/2020
Familiari a carico
Art. 1 D.lgs. 18/12/25, n. 192 (G.U. n. 294 del 19/12/25)
Le norme fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
I familiari fiscalmente a carico sono i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 20/12/25 (2025).
Regime forfetario – condizioni di accesso e permanenza
Art. 1, comma 27, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Come per il 2025, anche per il 2026 sarà di 35.000 euro (piuttosto che 30.000 euro) il limite di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quale condizione di accesso e permanenza al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Pertanto, coloro che nel 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro, potranno accedere al regime forfettario nel 2026 ovvero, coloro che già applicano il regime forfetario potranno permanere nel regime agevolato nel 2026.
Professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della PA
Art. 1, comma 725, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Dal 15/6/26, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro al professionista per l’attività svolta, sono tenute a verificare se il professionista sia inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
Nel caso in cui effettivamente il professionista non abbia pagato delle cartelle di pagamento, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno effettuare il pagamento in favore:
- dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- del professionista, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del debito.
Integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche
Agenzia delle entrate, Provvedimento del Direttore AE n. 563301 del 10/12/25
Per garantire la corretta compilazione e contabilizzazione delle fatture elettroniche relative a operazioni agevolate o incentivate, è stata definita una procedura che consente di integrare il CUP mancante o errato.
L’integrazione avviene tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, utilizzabile dal cessionario/committente o da un intermediario delegato.
Delega unica per i servizi online AE e AE-Riscossione
Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 9/12/25
È disponibile una nuova procedura telematica che consente di conferire un’unica delega agli intermediari fiscali per operare sia sul portale dell’Agenzia delle Entrate sia su quello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La delega ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.
Le deleghe già attive prima del 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027.
Per gli immobili
Norma imbullonati – riclassificazione della rendita
Cassazione n. 31577 del 3/12/25
Prima della legge 208/2015 la prassi catastale includeva nella rendita catastale degli immobili – e quindi nella base imponibile per l’IMU – tutti gli elementi fissati al suolo o alle strutture edilizie che ne accrescevano l’utilità o la stabilità, inclusi macchinari e impianti industriali “imbullonati” al pavimento o alle pareti. Ciò che conta, per la Cassazione, è la natura strumentale e funzionale al processo produttivo.
La Corte di Cassazione, a partire dal 2020 ha emesso numerose pronunce che hanno bocciato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate (contenuta nelle circolari n. 2/E/2016 e n. 27/E/2016).
È stato ribadito che nell’ambito degli impianti eolici la torre ha una innegabile natura funzionale e non strutturale, in considerazione del fatto che nonostante sia stabilmente infissa al suolo, non ha solo una funzione passiva di sostegno ma svolge un ruolo di componente essenziale e attiva della macchina; contribuisce attivamente al contrasto della forza del vento sulle pale, integrandosi nell’“unicum impiantistico” (rotore-navicella-torre), non possiede un’autonomia funzionale o reddituale al di fuori del processo produttivo della generazione di energia elettrica.
Cessione di case prefabbricate modulari “chiavi in mano” a privati italiani – Trattamento IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 304 del 4/12/25
Una società UE, che opera tramite regime OSS, vende a privati italiani case modulari prefabbricate già complete di impianti e rifiniture, quindi immediatamente abitabili. I clienti chiedono l’applicazione delle aliquote IVA ridotte (4% o 10%).
L’Agenzia chiarisce che:
- le case modulari “chiavi in mano” non sono beni mobili, ma fabbricati, perché la loro installazione richiede mezzi e personale specializzato e il risultato è un immobile stabile e duraturo;
- la loro cessione rientra nell’esenzione IVA prevista per i fabbricati dall’art. 10, n. 8-bis, DPR 633/1972.
- le aliquote agevolate (4% prima casa, 10% altri casi) possono applicarsi solo se il cedente è un’impresa costruttrice e se ricorrono tutte le condizioni previste dalla normativa;
- il regime OSS non è utilizzabile, perché riguarda esclusivamente vendite a distanza di beni mobili e non può essere esteso alla cessione di immobili.
Cessione di terreni in “zone bianche” – Trattamento IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 321 del 30/12/25
Le “zone bianche” sono aree prive di una destinazione urbanistica definita, perché:
- il PRG è decaduto,
- oppure è stato annullato,
- oppure non è ancora stato approvato,
- oppure l’area non è stata classificata.
Ai fini IVA:
- la cessione è esente se il terreno è non edificabile,
- è imponibile se il terreno è edificabile (art. 10, n. 8, DPR 633/1972).
L’Agenzia precisa che la semplice collocazione in zona bianca non implica automaticamente edificabilità. Occorrono elementi oggettivi che dimostrino una reale potenzialità edificatoria. In assenza di tali elementi, il terreno in zona bianca è considerato non edificabile e la cessione è esente IVA.
Cedolare secca – oltre i 2 appartamenti locati è attività d’impresa
Art. 1, comma 17, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Dal 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi con la cd. cedolare secca, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Con la locazione di un terzo immobile (e oltre), l’attività di locazione da chiunque esercitata, costituisce attività d’impresa.
Agevolazioni e sovvenzioni
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Art. 1, comma 22, lett. a), Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
La detrazione per interventi di efficienza energetica spetta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure:
- 2025 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2026 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2027 – 30% (36% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
Art. 1, comma 22, lett. b) n. 1 e lett. b) n. 3, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda nelle seguenti misure:
- 2025 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2026 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2027 – 30% (36% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Chi fruisce della detrazione ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese sostenute nel 2025 e 2026 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per gli anni 2025 e 2026.
Sismabonus
Art. 1, comma 22, lett. b) n. 2, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Le detrazioni del regime agevolato generale del sismabonus spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure:
- 2025 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2026 – 36% (50% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- 2027 – 30% (36% per spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Proroga esenzioni relative a fabbricati interessati da eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale
Art. 1, comma 580, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31/12/18, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2025.
Gli stessi fabbricati sono, inoltre, esenti dall’IMU e dalla TASI fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/26.
Umbria e Marche – fabbricati distrutti dal sisma – esenzione IMU
Art. 1, comma 595, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Sono esenti dall’IMU anche nel 2026, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31/12/26, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e nell’Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9/11/22 e il territorio della regione Umbria il 9/3/23, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Esenzione IMU per attività assistenziali, sanitarie e didattiche
Art. 1, commi 853‑856, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
La legge chiarisce i criteri che determinano la natura non commerciale delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte dagli enti non commerciali.
Vengono precisate le condizioni economiche, organizzative e tariffarie che consentono l’applicazione dell’esenzione IMU, nel rispetto del quadro normativo vigente.
Varie
Rimborso credito Invim
Cassazione n. 33293 del 23/12/25
Il rimborso dell’Invim decennale segue le norme del diritto comune, il che significa che il credito non è statico e può essere oggetto di passaggi successivi tra diversi soggetti, rispettando le forme previste dal codice civile. La regola generale è la piena trasferibilità, garantendo così la fluidità finanziaria ai titolari dei rimborsi.
Soggetto AIRE trasferito all’estero per lavoro – acquisto di immobile nel comune del percorso scolastico e universitario
Agenzia delle entrate, risposta n. 312 del 15/12/25
L’Agenzia chiarisce che un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente all’estero per motivi di lavoro può accedere alle agevolazioni “prima casa” anche se intende acquistare un immobile nel comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
Resta fermo che devono comunque essere rispettati tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa di riferimento.
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi –veicoli elettrici
Agenzia delle entrate, Provvedimento del Direttore n. 570041 del 12/12/25
L’art. 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127/2015 prevede che, in ragione delle specificità tecniche e regolamentari delle ricariche elettriche effettuate tramite stazioni conformi al Regolamento (UE) 2023/1804, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, nonché le modalità per garantire sicurezza e inalterabilità dei dati, siano definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento in oggetto dà attuazione a tale previsione normativa.
Servizio di gestione della TARI – trattamento IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 310 dell’11/12/25
In mancanza di una prestazione unica, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica esclusivamente alle attività di gestione dei rifiuti individuate dall’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, nonché alle attività di stoccaggio e deposito temporaneo di cui alle lett. aa) e bb) dello stesso articolo.
Le altre attività, inclusa la gestione della tariffa rifiuti, devono invece essere assoggettate alla loro aliquota IVA propria.
Realizzazione Centro di ricerca – trattamento IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 310 dell’11/12/25
Secondo l’Agenzia, il corrispettivo relativo alla progettazione può beneficiare dell’aliquota IVA del 10% solo se tale prestazione è ricompresa nel medesimo rapporto contrattuale che disciplina anche la realizzazione del Centro di ricerca.
Se invece la progettazione è oggetto di un contratto autonomo, essa costituisce una prestazione distinta e deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria.
Regime transfrontaliero di franchigia – disposizioni attuative
Agenzia delle entrate, Provvedimento del Direttore n. 560356 del 10/12/25
Il d.lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha recepito la Direttiva (UE) 2020/285 sul regime speciale per le piccole imprese.
Alla luce delle Note esplicative della Commissione europea del 24 ottobre 2024 e della “Guida al regime per le PMI” del 25 ottobre 2024, il provvedimento definisce i controlli che l’Agenzia delle entrate effettua:
– sui soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri;
– sui soggetti non stabiliti che intendono applicare il regime di franchigia nel territorio italiano.
Sistema di schermatura protettiva contro radiazioni – aliquota IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 306 del 5/12/25
Un prodotto medico destinato a ridurre l’esposizione degli operatori durante procedure radioscopiche era stato assoggettato all’IVA ordinaria del 22%. La società ha chiesto se fosse applicabile l’aliquota ridotta del 5% prevista dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020.
L’ADM ha classificato il prodotto nella voce NC 9022 90 (“Apparecchi basati sull’uso di raggi X o radiazioni ionizzanti, compresi schermi e accessori”).
Tale classificazione non rientra tra quelle elencate nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, che individua tassativamente i beni ammessi all’aliquota del 5%.
L’Agenzia conferma quindi che il sistema di schermatura non può beneficiare dell’aliquota ridotta e che le relative cessioni restano soggette all’IVA ordinaria del 22%.
Integratori alimentari – aliquota IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 305 del 5/12/25
Una società ha chiesto quale aliquota IVA applicare alla cessione di un integratore alimentare.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha classificato il prodotto nella voce NC 210690 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre”).
Sulla base di tale classificazione, l’Agenzia delle entrate precisa che:
– l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile ai prodotti rientranti nella categoria delle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, ai sensi del n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972;
– gli integratori che non rientrano nella classificazione ADM sopra indicata devono essere assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.
Regime speciale per le piccole imprese – comunicazione preventiva
Agenzia delle entrate, provvedimento n. 551770 del 4/12/25
Il provvedimento definisce le informazioni da trasmettere e le modalità di invio della comunicazione preventiva necessaria per accedere al regime speciale di franchigia IVA per le piccole imprese.
La comunicazione deve contenere:
– Dati identificativi: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, domicilio fiscale.
– Attività esercitate: prevalente e secondarie.
– Dichiarazione di non essere registrati al regime SME‑SS in altro Stato di stabilimento.
– Stati di esenzione nei quali si intende operare in regime di franchigia.
– Eventuali identificativi IVA già attribuiti da tali Stati.
– Volumi d’affari:
– nel territorio dello Stato di stabilimento,
– nei singoli Stati UE di esenzione,
– complessivo nell’Unione europea (due anni civili precedenti e periodo in corso).
– Settori differenziati: se lo Stato di esenzione prevede soglie diverse per settore, i volumi devono essere indicati separatamente.
Il termine di 35 giorni lavorativi per l’attribuzione del numero identificativo con suffisso “EX”, che decorre ora dalla data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia.
Nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA – Indicazioni operative
Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 16/12/25
La circolare illustra le novità introdotte dal D.lgs. n. 180/2024, che recepisce la Direttiva UE 2020/285 sul regime di franchigia per le piccole imprese.
Caratteristiche principali del regime transfrontaliero
Il contribuente può scegliere gli Stati UE nei quali applicare il regime, a condizione che:
– non superi la soglia annua prevista da ciascuno Stato,
– non superi 100.000 euro di volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea.
È possibile aderire:
– al regime di franchigia nazionale,
– al regime transfrontaliero,
– oppure a uno solo dei due.
Condizioni applicate dall’Italia
L’Italia, in qualità di Stato di esenzione, applica al regime transfrontaliero le stesse condizioni previste per l’accesso al regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, commi 54‑89, della Legge di stabilità 2015.
Comunicazione preventiva
Per i soggetti stabiliti in Italia, l’adesione al regime transfrontaliero richiede l’invio di una comunicazione preventiva tramite procedura web.
L’Agenzia valuta l’istanza sulla base:
– dei requisiti previsti dalla normativa,
– delle informazioni trasmesse dagli Stati membri di esenzione nei quali il contribuente intende operare.
Dispositivi medici oftalmici – aliquota IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 303 del 4/12/25
Due società hanno chiesto chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile a diverse soluzioni oftalmiche lubrificanti, idratanti e protettive.
L’ADM ha classificato tali prodotti nella voce NC 3004 90 00, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici, condizionati per la vendita al minuto.
Questa classificazione consente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 114 della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972.
L’Agenzia conferma che:
– l’aliquota agevolata si applica solo ai dispositivi medici rientranti nella voce NC 3004;
– non è possibile estendere l’agevolazione per analogia ad altri prodotti;
– la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 3) ribadisce che l’agevolazione riguarda dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche e trattamenti profilattici, purché classificati NC 3004.
Le soluzioni e gli spray oggetto dell’interpello possono quindi beneficiare dell’IVA al 10%.
Somme corrisposte in caso di morte del lavoratore – trattamento fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 301 del 4/12/25
Una società riconosce ai dirigenti e ai loro aventi causa:
– una somma una tantum (“Temporanea Caso Morte – TCM”),
– una rendita periodica (“Assegno Integrativo Caso Morte – AICM”), erogata fino al 30 giugno successivo alla data in cui il lavoratore avrebbe compiuto 62 anni.
Le prestazioni sono garantite tramite polizze assicurative stipulate dalla società, che è sia contraente sia beneficiaria; il dipendente è estraneo al rapporto assicurativo.
L’Agenzia qualifica tali somme come indennità mortis causa.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, le indennità risarcitorie non concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo che sostituiscano o reintegrino un reddito (lucro cessante).
Nel caso esaminato:
– le somme sono collegate all’evento morte,
– non sostituiscono redditi di lavoro.
Pertanto, non sono imponibili ai fini IRPEF, sia se erogate in capitale sia se erogate in forma di rendita.
Trattamenti pensionistici – vittime del dovere – esenzione IRPEF
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68 del 4/12/25
L’INPS aveva limitato l’esenzione IRPEF alle sole pensioni privilegiate direttamente collegate all’evento lesivo, escludendo altri trattamenti e i superstiti.
La Corte di Cassazione, con varie sentenze del 2024 e 2025, ha invece riconosciuto un principio di esenzione generalizzata, estendendo il beneficio a tutte le pensioni derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
L’Agenzia recepisce tale orientamento, eliminando la precedente disparità di trattamento.
Soggetto UE con attività imponibili ed esenti – rimborso IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 319 del 24/12/25
Un soggetto UE che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti può richiedere il rimborso dell’IVA italiana tramite la procedura prevista per i soggetti non stabiliti.
Il rimborso è riconosciuto:
– solo nella misura in cui l’imposta sarebbe detraibile per un soggetto stabilito in Italia,
– applicando quindi il pro‑rata di detraibilità.
Base imponibile di un credito fruttifero nell’attivo ereditario
Agenzia delle entrate, risposta n. 318 del 23/12/25
Per determinare la base imponibile dell’imposta di successione relativa a un credito fruttifero – come, ad esempio, un conto corrente – occorre considerare il saldo effettivo alla data e all’ora del decesso del titolare.
Devono essere incluse anche le operazioni con data valuta coincidente o anteriore al decesso, anche se la loro contabilizzazione avviene in un momento successivo.
Imposta sostitutiva su criptovalute – token denominati in euro
Art. 1, comma 28, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
L’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-valute si applica con aliquota ridotta al 26% (piuttosto che al 33%) sui redditi diversi e gli altri proventi che derivano da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
I token di moneta elettronica sono un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. I token di moneta elettronica denominati in euro sono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Rivalutazione delle partecipazioni
Art. 1, comma 144, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
È stata aumentata dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni che, agli effetti della determinazione plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, consente di assumere, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data.
Disciplina IVA –permuta
Art. 1, comma 138‑139, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Intervento di revisione della disciplina IVA applicabile alle operazioni permutative, con la sostituzione del criterio del “valore normale” con quello dei costi complessivi sostenuti per la cessione o prestazione, al fine di eliminare le difformità rispetto alla direttiva IVA evidenziate dalla Commissione europea e garantire un allineamento pieno e sistematico della normativa nazionale agli standard comunitari.
Comunicazione ad ADE
Art. 1, comma 437, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Modifica della soglia economica oltre la quale gli operatori non obbligati alla fatturazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa ai pagamenti in contanti effettuati da turisti stranieri, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti per le operazioni di modesto importo e concentrare l’attività di monitoraggio sulle transazioni di maggiore rilevanza.
Turisti extra‑UE – rimborso IVA
Art. 1, comma 934‑935, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Previsto un processo unico di validazione delle fatture elettroniche e l’estensione da 4 a 6 mesi per la restituzione della fattura al cedente.
Modifica all’imposta di bollo e all’imposta di registro
Art. 1, commi 145‑146, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
La norma introduce l’esclusione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per alcune specifiche forme di micro‑credito e per i contratti privi di interessi o con oneri particolarmente ridotti.
L’obiettivo è favorire l’accesso a finanziamenti di piccolo importo e sostenere strumenti di credito a breve termine destinati ai consumatori.
Imposta di soggiorno
Art. 1, comma 683, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
È confermata per il 2026 la possibilità per i comuni di applicare le maggiorazioni dell’imposta di soggiorno introdotte nel 2023.
La disposizione consente agli enti locali di mantenere un livello di entrata adeguato alla gestione dei flussi turistici e dei servizi connessi.
Definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi
Art. 1, commi 82‑100, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
È introdotto un nuovo meccanismo di definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione, che prevede:
– eliminazione di sanzioni, interessi e aggio,
– disciplina dettagliata delle modalità di adesione,
– sospensione delle procedure esecutive,
– possibilità di piani di pagamento fino al 2035,
– coordinamento con le precedenti definizioni agevolate.
Procedura automatizzata per la liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa
Art. 1, commi 111‑119, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
Viene istituita una procedura completamente automatizzata per la liquidazione dell’IVA dovuta in caso di dichiarazione omessa.
La procedura utilizza i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle liquidazioni periodiche, e definisce:
– i termini di interlocuzione con il contribuente,
– le sanzioni applicabili,
– le modalità di riscossione coattiva.
Modifiche al fondo per gli enti del Terzo settore
Art. 1, comma 790, Legge 30/12/25, n. 199 (G.U. n. 301 del 30/12/25)
La norma ridefinisce:
– i beneficiari,
– i criteri di accesso,
– le modalità di gestione del fondo destinato a interventi ambientali ed energetici per enti del Terzo settore e ONLUS.
È prevista la possibilità per il Ministero dell’Ambiente di avvalersi di società in house e viene istituito un sistema di controlli coordinato con l’Agenzia delle Entrate.

