
Al via da lunedì 2 novembre le domande per ricevere l’Incentivo Lavoro (IO Lavoro) per i datori di lavoro che assumono dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
- disoccupati che, alla data di assunzione, hanno un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;
oppure
- disoccupati oltre i 25 anni di età ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
Il Bonus ha validità su tutto il territorio nazionale, ma le risorse stanziate – oltre 329 milioni – vengono ripartite a seconda della regione in cui avviene l’assunzione:
- 234.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- 12.400.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- 83.000.000,00,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica la legittimità della richiesta e calcola l’importo dell’incentivo spettante. Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di fondi, si fa presente che le stesse verranno contraddistinte dallo stato di “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
La circolare INPS completa è disponibile negli allegati