di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
Con le disposizioni di fine anno il legislatore, come da tradizione, ha apportato diverse modifiche alla disciplina Irpef, con impatto rivolto alla generalità dei contribuenti:
- da un lato si registrano gli interventi del c.d. “correttivo alla riforma fiscale”, ossia il decreto legislativo 192 del 2025 che opera direttamente nel Tuir per dare equilibrio alle prime variazioni apportate in sede di riforma della tassazione dei redditi;
- dall’altro sono giunte le “classiche” disposizioni di fine anno, contenute nella manovra di bilancio per l’anno 2026 (Legge 199 del 2025), che provano solitamente ad ampliare i benefici fiscali riconosciuti alle persone fisiche o a prorogare disposizioni già note (come nel caso classico degli interventi di recupero edilizio o di risparmio energetico)
Si rende, pertanto, necessario fare l’adeguato punto della situazione, per comprendere l’impatto operativo delle novità del 2026 e cercare di sfruttare al meglio il nuovo assetto del sistema impositivo delle persone fisiche.
L’agevolazione per la “fascia media”
In via preliminare è doveroso evidenziare che si prescinde da qualsiasi valutazione politica dell’intervento eseguito. Non ci interessano le varie speculazioni, i se ed i ma; il nostro è solo ed esclusivamente un commento tecnico alla variazione normativa introdotta dalla manovra di bilancio di cui alla legge 199 del 2025 e alle sue implicazioni (oltre che alla modalità di gestione).
Il legislatore è intervenuto nella rimodulazione di scaglioni ed aliquote impositive, decidendo di agevolare, nei limiti del possibile, la fascia media reddituale, obiettivo perseguito mediante la riduzione di 2 punti percentuali (dal 35 al 33%), dell’aliquota applicabile allo scaglione di reddito compreso tra 28 mila e 50 mila euro.
Come è noto il sistema impositivo italiano è fondato sulla progressività dell’imposizione, con aliquote crescenti al crescere del reddito percepito (nonché in forza di una contemporanea riduzione, gestita in vario modo, delle agevolazioni in termini di deduzioni dal reddito e detrazioni dall’imposta). Ipotizzando lo sfruttamento di tale riduzione percentuale sull’intero scaglione reddituale (dunque su 22 mila euro di reddito), il vantaggio massimo ritraibile è pari a 440,00 euro.
Tale riduzione viene però poi bilanciata sulle fasce di reddito medio alte e alte. Infatti, è prevista la neutralizzazione del descritto vantaggio fiscale per i contribuenti che dichiarano almeno 200 mila euro di reddito, rispetto ai quali scatta la riduzione, per un pari ammontare di 440,00 euro, delle detrazioni derivanti dagli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione:
- delle spese sanitarie
- delle detrazioni collegate alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici (detrazione del 26%)
- dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (detrazione del 90%).
Inutile dire che gli effetti non saranno identici per tutti i contribuenti, variando caso per caso.
È evidente, anzitutto, la differenza di fondo della scelta operata:
- da un lato si riduce l’aliquota impositiva applicabile, con vantaggio generalizzato per tutti coloro che sono compresi nello scaglione reddituale;
- dall’altro il “riequilibrio” è operato per una riduzione delle detrazioni spettanti, che necessita in via preliminare dell’esistenza di detrazioni “riducibili”.
Di fatto, giusto per fare un esempio, se un soggetto che ha oltre 200 mila euro di reddito ha detrazioni solo collegate alle spese mediche, ovvero ha detrazioni diverse dal 19% (sia sufficiente pensare a tutti coloro che hanno detrazioni per il comparto edilizio, spese di ristrutturazione o energetiche), nessuna riduzione lo riguarderà, con il risultato di poter fruire delle minori imposte collegate alla riduzione dei 2 punti percentuali prima descritta.
Lo stesso dicasi, peraltro, se detto contribuente ha quali oneri detraibili al 19% per importo non eccedente i 440 euro, per ipotesi pari a 200 euro; ebbene in questo caso andrà a zero con la spettanza della detrazione, ridotta di 200 euro (ossia a capienza di quelle disponibili), ma nel contempo conserverà la riduzione impositiva di 440,00 euro.
Le regole generali sono a monte delle novità
La norma poi prevede che la predetta riduzione di 440 euro per i redditi over 200 mila euro riguarda l’ammontare delle detrazioni d’imposta per oneri già rideterminato in applicazione di alcune particolari regole che riguardano proprio i redditi elevati e nello specifico:
- la limitazione dell’ammontare massimo di spesa (salvo le spese sanitarie e gli investimenti in start up innovative), su cui calcolare le detrazioni, pari teoricamente a 14 mila euro nel caso di redditi superiori a 75.000 mila euro e ad 8 mila euro per redditi oltre 100.000 euro. Il limite è teorico, in quanto è riconosciuto in misura piena solo in presenza di 3 figli a carico, altrimenti è “limitato” in funzione di un coefficiente di moltiplicazione inferiore ad 1 con numero di figli inferiore a 3 (in assenza di figli gli importi predetti sono ridotti alla metà);
- l’ulteriore meccanismo di spettanza delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir (ad eccezione di alcuni oneri, tra cui le spese mediche e gli interessi pagati per i mutui prima casa), secondo cui non è riconosciuto alcun beneficio in presenza di un reddito complessivo superiore a 240.000 euro; qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro ma non i 240.000 euro, dette detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 000 euro.
In termini pratici, pertanto, prima troveranno applicazione le due regole richiamate e poi, in riferimento alle eventuali “detrazioni” sopravvissute e fatta eccezione per le spese mediche, vi sarà l’ulteriore decurtazione di 440,00 euro.
Regole nuove – impatto immediato
Ciò detto, la nuova disposizione trova applicazione a decorrere dal primo gennaio 2026 e richiede una serie di accorgimenti ed attenzioni dichiarative a partire dai dipendenti, per i quali è necessario applicare le nuove regole già in sede di ritenute fiscali mensili. Per il grosso dei contribuenti, invece, il risultato della variazione introdotta dal legislatore sarà visibile solo nella futura dichiarazione dei redditi, dove si potrà comprendere se davvero, o meno, si è riusciti a fruire del beneficio ed in che misura.
Stretta sulle locazioni brevi
Sulle locazioni brevi possiamo dire che, di fatto, si assiste ad una sorta di “stretta”, per evitare che vi sia un utilizzo “anomalo” di tale forma contrattuale, tesa a celare lo svolgimento di una vera e propria attività imprenditoriale. Come noto il regime della locazione breve può trovare applicazione in riferimento ai contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica se la loro durata non eccede i 30 giorni. La disciplina si applica sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra i soggetti interessati, sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici (Airb&b è sicuramente il più diffuso, dovendo ricordare, sul punto, che la legge 213/23 ha individuato precisi adempimenti che detti soggetti devono porre in essere). A detti contratti, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, è possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, con riferimento peraltro anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario. Le locazioni devono avere riguardo solo gli immobili a destinazione abitativa (ossia nella categoria catastale da A1 ad A11, con esclusione di A10).
Dal 2021 è stato introdotto un limite all’utilizzo degli appartamenti, che non poteva superare il numero di 4, posto che oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. Il legislatore interviene proprio su questa previsione, stabilendo che il limite operativo della disposizione è riferito adesso a soli due appartamenti (e non più a 4). Pertanto, ferme restando tutte le altre caratteristiche (tra cui rilevante è soprattutto l’assenza di “fornitura di servizi” quali reception, ristorazione etc, fatta eccezione per alcuni servizi accessori, quali la fornitura di biancheria, le pulizie finali e il wifi), dal 2026 oltre due appartamenti non è possibile configurare un mero reddito fondiario (o diverso in caso di sublocazione), ritrovandosi nel pieno di un’attività imprenditoriale che quindi comporta anche l’obbligo contributivo. Si rammenta che gli appartamenti rilevano anche se presi in affitto od in comodato (non dovendo limitare il conteggio ai soli appartamenti di proprietà destinati alle locazioni brevi).
Le proroghe del mondo edilizio
Le detrazioni edilizie, ormai lo sappiamo, vivono di continue proroghe, conferme, ampliamenti, restrizioni e chi più ne ha, più ne metta. Passata (di fatto è passata), la stagione del superbonus, ormai di molto ridimensionato e sostanzialmente limitato ai condomini (tranne per le zone sismiche dove si conserva la detrazione elevata), permane invece anno per anno l’assetto classico nelle 3 grosse divisioni di tali agevolazioni: i) gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio; ii) le spese destinate al risparmio energetico; iii) gli interventi antisismici.
La modifica del 2026 è molto semplice. Lo scorso anno, in uno “slancio poetico” sin troppo avventato, nel prorogare dette detrazioni per l’anno 2025 con riconoscimento dell’aliquota del 50% di agevolazione sulle spese eseguite per la prima casa e del 36% sugli altri immobili, si era prevista una riduzione ad aliquote più basse (il 36% per la prima casa ed il 30% per la seconda), a partire dal 2026.
Ora, una regola ormai è salda in materia di bonus edilizi è quella di guardare “anno per anno”, perché nel tempo il legislatore sul tema ha fatto tutto ed il contrario di tutto. Dunque nel leggere e commentare la norma dello scorso anno, eravamo fortemente scettici sulla sua invarianza per l’anno 2026. E così è stato. Nella nuova manovra per l’anno 2026, infatti, il legislatore rivede l’assetto della previsione normativa e di fatto conferma anche per il nuovo anno quanto già conosciuto nel 2025, stabilendo che:
- l’aliquota di detrazione di base per le spese del 2026 è pari al 36% (invero bisogna dire che anche quest’anno il legislatore prevede l’aliquota del 30% per gli interventi del 2027, ma si resta scettici: sicuramente il prossimo anno si assisterà all’ennesima riscrittura della disposizione, salvo incredibile e clamorosa smentita futura). Tale aliquota riguarda gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale;
- se gli interventi sono effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è innalzata al 50% (mentre per il 2027 dovrebbe scendere al 36%, ma come detto si ha poca fiducia sull’assenza di future modifiche).
Il limite di spesa resta a 96 mila euro per l’anno 2026, così come sono confermate tutte le ulteriori regole che nel tempo abbiamo imparato a conoscere. Le detrazioni in oggetto, dunque, spettano agli aventi diritto, sia proprietari sia inquilini e possono riguardare anche immobili dei familiari conviventi (nel qual caso è fondamentale che si possa esplicare la convivenza in detto immobile alla data di inizio dei lavori).
Restano altresì invariate le previsioni che obbligano ad eseguire i pagamenti tracciati, nonché quelle che gestiscono i limiti di spesa, rispetto ai quali si segnala la particolare differenziazione esistente tra le spese edilizie e quelle del risparmio energetico, laddove:
- negli interventi edilizi il limite di spesa non solo riguarda la tipologia di intervento, ma è anche ancorato all’immobile medesimo (della serie, due tipologie di interventi nello stesso anno, tipo recupero edilizio e prevenzione atti illeciti, con limite dell’immobile in ogni caso fisso a 96 mila euro);
- per il risparmio energetico rileva solo il limite di detrazione di ogni singolo intervento, non esistendo un limite massimo annuale per il singolo immobile.
Stante la differente aliquota di detrazione riconosciuta nel caso dell’abitazione principale, come precisato dalla circolare 8 del 2025, la detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo), pur se non fiscalmente a carico. Pertanto ben può registrarsi un intervento eseguito sull’immobile destinato ad essere abitazione principale ad esempio, di un figlio. Inoltre, per fruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori (sul punto la norma non prevede nulla in termini “temporali” circa tale destinazione).
Il bonus mobili
L’ulteriore conferma “classica”, collegata al mondo degli interventi edilizi, riguarda la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Anche per le spese sostenute nel 2026 viene prorogata l’agevolazione che si sostanzia nella possibilità di detrarre nella misura del 50% e fino ad un massimo di 5 mila euro di spesa.
La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali e pone la condizione di fare riferimento ad interventi edili iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025, mantenendo nel resto inalterato l’assetto generale che abbiamo imparato a conoscere nel tempo.
Individuazione dei familiari a carico
L’ultima disposizione che interessa il mondo Irpef e la generalità dei contribuenti non la si rinviene nella manovra finanziaria, bensì nel correttivo alla riforma fiscale, ossia il citato decreto legislativo 192 del 2025, L’obiettivo del legislatore è stato la risoluzione di una problematica afferente i familiari a carico sorta in seguito di una precedente modifica dell’articolo 12 del Tuir.
Nello specifico, lo scorso anno il legislatore aveva limitato la spettanza delle detrazioni per i carichi di famiglia, stabilendo che le stesse potessero essere riconosciute, oltre che al coniuge e ai figli, limitatamente agli ascendenti per quanto concerne gli altri familiari. Questa modifica normativa aveva destato qualche dubbio, soprattutto per quanto concerne le implicazioni in termini di “spese” agevolate sostenute per i familiari a carico, in considerazione dei diversi rinvii normativi contenuti nelle varie disposizioni del Tuir. In particolare, prima della recente precisazione del correttivo, con le modifiche dello scorso anno si avevano 3 diverse “definizioni” di familiari:
- quella contenuta nell’articolo 5 del Tuir rimasta invariata, che nel fornire la nozione di familiari prevede riguarda il coniuge, i figli, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (definizione che si applica ogni qual volta una disposizione fiscale esegue un riferimento generico ai “familiari”, come nel caso visto in precedenza degli immobili destinati ad essere abitazione principale almeno di un familiare per avere una specifica agevolazione);
- l’ulteriore definizione dell’articolo 10 del Tuir (Oneri deducibili), anche questa invariata, che esplicitamente richiama i familiari elencati nell’articolo 433 del codice civile (ossia, oltre al coniuge e ai figli, gli ascendenti, i discendenti, il genero e la nuora), per precisare che determinate spese sono deducibili anche se sostenute nell’interesse di detti soggetti;
- la dicitura, come modificata, dell’articolo 12 del Tuir (Detrazioni per carichi di famiglia), che riconosceva le detrazioni per carichi di famiglia, con limitazione però a coniugi, figli e ascendenti.
Ebbene, l’equivoco nasceva nell’articolo 15 del Tuir (Detrazioni per oneri) che, nell’attribuire la possibilità di detrarre le spese sostenute per i familiari a carico, richiama ancora oggi quelli dell’articolo 12 del Tuir, dunque sembrava che, in virtù della cennata modifica normativa, le spese per i familiari dovessero limitarsi agli ascendenti, con esclusione di quelle eventualmente sostenute per i discendenti, o per generi e nuore.
Al fine di sgombrare il campo da tale equivoco, il legislatore ha preferito intervenire nuovamente nell’articolo 12 del Tuir delineando in maniera chiara il novero dei familiari considerabili fiscalmente a carico, precisando che tale condizione sussiste a prescindere dal riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.
Nello specifico, viene stabilito che si considerano fiscalmente a carico, oltre al coniuge e ai figli e – ovviamente se rispettano le condizioni normative (limite reddituale di 2.841,00) – anche i familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, se conviventi con il contribuente ovvero percettori dallo stesso di assegni non stabiliti da un’autorità giudiziaria.
La precisazione del legislatore è molto importante perché sul piano pratico consente di fruire delle agevolazioni previste per i familiari a carico anche nei confronti di quei soggetti per cui non sussiste più la detrazione per carico di famiglia (tradotto: posto che un nonno non può più avere carichi di famiglia per i propri nipoti al ricorrere delle altre condizioni, almeno conserva la possibilità di detrarre le eventuali spese sostenute nel loro interesse, come quelle mediche).
Si pensi al caso del capo famiglia che ha un figlio senza lavoro ma con coniuge (nuora del capo famiglia), e figli (dunque nipoti del capo famiglia). Tale contribuente vede oggi:
- da un lato limitare le detrazioni spettanti per carichi di famiglia, possibili in riferimento al solo figlio, non potendo ottenere agevolazioni per la nuora e i nipoti;
- dall’altro avere la detrazione per le spese mediche, le spese di istruzione, etc, in quanto comunque trattasi di soggetti fiscalmente a carico (elencati nell’articolo 433 del codice civile e percettori di redditi non superiori a 2.841, euro).
Peraltro, in forza di quanto chiarito nella circolare 95 del 2000, circa la condizione di “percezione di assegni” per i familiari non conviventi, proprio il sostenimento delle spese di detti soggetti consente di soddisfare il requisito normativo. Pertanto, il contribuente capo famiglia che paga le spese di detti familiari potrà considerare gli stessi quali “fiscalmente a carico”, pur se non conviventi e senza avere le detrazioni per carichi di famiglia; ma almeno la nuova previsione normativa gli “salva” la detrazione per le spese sostenute nel loro interesse.

