La crisi del rapporto familiare. Quale ruolo per il professionista?

La trasformazione del concetto di famiglia impone una riflessione sul ruolo del professionista legale nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione genitoriale. Tra nuove forme di convivenza, strumenti stragiudiziali e accordi patrimoniali preventivi, l’avvocato resta figura centrale per garantire diritti, equità e tutela nelle relazioni familiari

di Rosanna Mura ed Elisabetta Limoni

 

Le rilevazioni annuali curate dall’Istat relativamente a matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, lasciano chiaramente trasparire l’evoluzione e i mutamenti sociali registrati nel nostro Paese attorno al concetto di famiglia.

Sono ormai lontani i tempi in cui l’unione matrimoniale veniva considerata un monolite inscalfibile, resistente al tempo.

Oggi, probabilmente a fronte di una presa d’atto del possibile carattere effimero dei rapporti affettivi, si registra una complessiva diminuzione dei matrimoni, ascrivibile sia al venir meno della coincidenza tra il momento di uscita dal nucleo familiare originario e il matrimonio, sia ad un maggior favore verso le convivenze (sia formalizzate che non).

Ne consegue un altrettanto complessivo decremento di separazioni e divorzi, dopo una sostanziale stabilità mantenutasi per molti anni.

I matrimoni – celebrati prevalentemente con rito civile, piuttosto che religioso – riguardano sempre più persone mature e spesso non alla prima esperienza coniugale, con una percentuale di coppie miste per provenienza geografica in crescita.

La fase patologica dell’unione coniugale viene definita non solo attraverso le procedure incardinate avanti il Tribunale, che nella forma consensuale – originaria o derivata – rappresentano ancora la scelta più diffusa, ma anche con procedure stragiudiziali, come la negoziazione assistita e l’accordo innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Questi dati sono significativi rispetto al ruolo che l’avvocato può e deve svolgere: le nuove procedure e, in particolare, l’accordo formalizzato di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, si presta a rafforzare l’idea di una risoluzione che possa prescindere da valutazioni di tipo tecnico-giuridico, che parrebbero messe in discussione come un costo aggiuntivo non necessario.

Tale errata convinzione si inserisce nel generale sfavore verso l’attività tecnico-legale percepita, in molti casi, come un costo inutile e superfluo, soprattutto in questioni ascrivibili all’area personale, come nel caso della separazione, del divorzio o della regolamentazione del rapporto genitoriale.

Tale dato, tuttavia, è del tutto errato, poiché la definizione di qualsivoglia contenzioso, compresi quelli afferenti l’area familiare, necessita di una valutazione tecnica tesa alla miglior tutela degli interessi delle parti coinvolte. La fine di un rapporto affettivo, invero, porta spesso con sé situazioni delicate, siano esse legate al particolare status dei soggetti coinvolti – come, ad esempio, figli minori o maggiorenni con situazioni di particolare fragilità – o alla gestione di rapporti economici e patrimoniali, che determinano la necessità di accordi non standardizzati, ma redatti sulla base delle specifiche peculiarità del caso di specie.

Nella complessiva scelta legislativa di rendere auspicabilmente sempre meno conflittuale il procedimento di separazione, di divorzio o gestione del rapporto genitoriale, anche per le ripercussioni che una situazione di tensione, spesso protratta per anni, ha rispetto alle persone coinvolte, non può non riconoscersi un ruolo centrale al difensore.

Il legale rappresenta, infatti, il necessario spazio di garanzia per rendere effettiva la tutela dei diritti della persona.

Il suo ruolo, in particolare, deve essere previsto e mantenuto non solo nel procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria, ma tanto più nelle procedure stragiudiziali, nelle quali non è previsto il controllo del Tribunale e che, dunque, vedono nella presenza difensore l’unico momento di possibile valutazione e rispetto dei diritti e degli interessi coinvolti.

Nondimeno, non va minimizzato l’importante ruolo che svolge l’avvocato nel mitigare l’acredine spesso insita tra soggetti che hanno esaurito la loro comune esistenza e, anche nell’ottica conciliativa, nel riportare il focus all’essenza dei diritti, liberando lo sguardo delle parti da tutti quei fattori esterni che lo offuscano, talvolta privi di giuridica rilevanza.

Il ruolo del difensore nei procedimenti in materia di famiglia è, dunque, particolarmente delicato, poiché le situazioni che affronta presentano plurime complessità, che attengono, prima ancora che il piano giuridico, quello dei rapporti e delle relazioni interpersonali.

Il professionista che interviene in questi procedimenti, oltre ad avere una preparazione tecnica adeguata, deve anche avere l’attitudine psicologica di entrare in empatia con la parte che assiste e con il suo modo di affrontare tale delicata situazione, nonché la capacità di comprendere i confini del suo ruolo e facilitare il ricorso ad altri professionisti, che possano prendere in carico diversamente le persone per quanto attiene al loro vissuto rispetto alla separazione/divorzio o ad altri aspetti specifici.

Se, dunque, questo è il panorama odierno relativo alle situazioni di conflitto familiare, non si dubita che, per il futuro, i dati possano essere ancora differenti.

Con un recentissimo arresto, infatti, la Corte di Cassazione (ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415), confermando e rafforzando l’orientamento giurisprudenziale consolidato da oltre vent’anni nel nostro Paese, ha definitivamente affermato la piena validità degli accordi tra coniugi tesi a disciplinare i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio (qualificati come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale delle parti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela).

Viene, dunque, sdoganata la gestione preventiva dell’eventuale crisi del rapporto matrimoniale, riconoscendo ai coniugi la possibilità di concordare a priori le condizioni applicabili alla fine della loro unione, mediante accordi che saranno validi ed efficaci tout court se riguardano unicamente la gestione di rapporti economici e patrimoniali sussistenti tra loro, mentre richiederanno un controllo di legittimità qualora contengano previsioni relative a figli minori o non economicamente autosufficienti o la gestione di rapporti personali.

In questo contesto di gestione preventiva della crisi matrimoniale, assume un ruolo decisivo la figura dell’avvocato, poiché per la redazione di tali accordi e per la loro validità – intesa come rispetto dei formalismi necessari nel suo contenuto – sono fondamentali competenze giuridiche tecniche.

Il ruolo del difensore, dunque, si pone a presidio della volontà delle parti e quale garante dell’attuazione, futura ed eventuale, del loro volere.

In conclusione, seppur talvolta la figura dell’avvocato venga vista con estremo sfavore e venga considerata come una presenza costosa e inutile, soprattutto nella gestione dei rapporti familiari, si comprende, invece, come, anche in tale ambito,  la difesa tecnica sia essenziale garanzia dei diritti e degli interessi delle parti coinvolte, sia prima che durante l’epilogo del rapporto di coniugio.

Il ruolo del difensore non va svilito, ma, al contrario, incentivato, anche mediante l’ausilio di strumenti economici che consentano l’effettività della difesa tecnica anche ai non abbienti – per esempio con l’apertura dell’istituto del Gratuito Patrocinio all’attività stragiudiziale – anche al fine di evitare, laddove possibile, un aggravio di lavoro alla già affaticata macchina della Giustizia.

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE