Il cubo di Rubik e la sovrapposizione di tutele I.P.

Un viaggio attraverso brevetti, marchi e diritto d’autore per capire come il celebre rompicapo sia diventato un caso emblematico di sovrapposizione di tutele nella proprietà intellettuale

di Avv. Adriano Sponzilli.

 

Origini del Cubo di Rubik e prime tutele brevettuali

Il Cubo di Rubik, il noto rompicapo tridimensionale inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik, rappresenta un caso di scuola di “overlapping of IP rights” o sovrapposizione di tutele nell’ambito della proprietà intellettuale.

Ernő Rubik, che originariamente aveva inventato il cubo a scopi didattici, ne intuì rapidamente le potenzialità come gioco e nel 1975 depositò una domanda di brevetto per invenzione relativo al meccanismo di funzionamento del cubo in Ungheria, poi esteso in altri Paesi. I brevetti relativi al Cubo di Rubik hanno dato vita a vari contenziosi negli anni ’80, ma oggi sono tutti scaduti da tempo.

Il tentativo di estendere la tutela tramite marchio tridimensionale

I titolari dei diritti di proprietà industriale relativi al Cubo di Rubik (attualmente la canadese Spin Master, che nel gennaio 2021 ha acquisito le quote di Rubik’s Brand Ltd) hanno cercato in vari modi di estendere la tutela sul gioco, allo scopo di prevenire la piena caduta in pubblico dominio del gioco.

Nel 1996, avevano depositato e poi ottenuto un marchio tridimensionale relativo alla forma e all’aspetto esteriore del Cubo di Rubik, con l’intento di ottenere un diritto di esclusivo perpetuo sul gioco.

La dichiarazione di nullità del marchio 3D da parte dei giudici europei

A seguito di un’azione di nullità proposta da un concorrente, passata anche per una decisione della Corte di Giustizia U.E. (Corte di Giustizia U.E., 10 novembre 2016, nella causa C-30/15 P), nel 2019 il Tribunale U.E. ha stabilito la nullità di questo marchio (Tribunale U.E., 24 ottobre 2019, nella causa T-601/17), ritenendo che le caratteristiche predominanti del segno distintivo (la forma complessiva del cubo e la griglia di linee che lo dividono in piccoli cubetti) costituissero caratteristiche necessarie per ottenere il risultato tecnico del gioco. Il marchio è stato quindi ritenuto nullo, perché in violazione della norma che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente «dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico» [art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del Regolamento (UE) 2017/1001].

La ratio del divieto: evitare monopoli su soluzioni tecniche

Questo divieto ha lo scopo di evitare che il diritto esclusivo e perpetuo conferito da un marchio serva a prolungare indefinitamente la durata di altri diritti che sono invece assoggettati a termini temporali. L’interesse pubblico sotteso a questa norma è quello di impedire che il diritto dei marchi conferisca ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.

Le ulteriori registrazioni e le nuove pronunce di nullità

I titolari dei diritti sul Cubo di Rubik, negli anni successivi, avevano ottenuto altri marchi tridimensionali, relativi alla forma del gioco. Ma anche questi sono stati dichiarati nulli (cfr. Tribunale U.E., sentenze del 9 luglio 2025 nelle cause T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 e T-1173/23).

Il passaggio alla tutela autoriale

Da alcuni anni, i titolari dei diritti sul Cubo di Rubik stanno perseguendo la diversa strada di azionare il diritto d’autore nei confronti di concorrenti che propongano sul mercato giochi simili, lamentando la violazione dei diritti di sfruttamento economico sull’opera dell’ingegno realizzata da Ernő Rubik. Questa strategia sta riscuotendo successo, perlomeno nel nostro Paese.

Il caso “Cubo Teorema” davanti al Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa ha recentemente preso in esame, in sede cautelare, il caso di un prodotto, denominato “Cubo Teorema”, che riprende le caratteristiche estetiche del cubo Rubik.

Creatività e valore artistico riconosciuti dai giudici

Il giudice veneziano ha anzitutto osservato che le opere del disegno industriale possono beneficiare di un cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, che subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore. Quindi, ha ritenuto che il gioco ideato da Ernő Rubik possedesse i due requisiti specifici richiesti dalla legge.

L’ordinanza assunta nel procedimento cautelare ha ritenuto che il Cubo di Rubik «presenti anche un proprio carattere di creatività dato: (i) dalla scelta di suddividere ciascuna faccia in quadrati tra loro identici; (ii) dal fatto che ciascuna faccia è caratterizzata esclusivamente dalla presenza di un colore diverso (in particolare dai colori bianco, blu, giallo, arancio, rosso e verde); (iii) dalla superficie liscia di ciascun quadrato; (iv) dalla presenza di una griglia marcata, caratterizzata da un solco a caratteri neri. Si tratta di elementi che attribuiscono al prodotto un sufficiente grado di originalità, posto che analoghi rompicapo potrebbero essere realizzati utilizzando forme, dimensioni e colori differenti, ovvero attraverso la combinazione di elementi diversi» (Trib. Venezia, sez. Impresa, 30 aprile 2024).

La conferma in sede di reclamo

L’ordinanza ritiene integrato anche il requisito del valore artistico, in ragione dei numerosi riconoscimenti ottenuti dal Cubo di Rubik nel tempo, che dimostrerebbero come questo «sia diventato un simbolo degli anni Ottanta e sia tutt’ora un must-have non solo tra i bambini e gli adolescenti, ma anche tra i cultori del design».

L’ordinanza di prime cure è stata reclamata dal concorrente, il quale ha sostenuto che non potesse riconoscersi carattere creativo al Cubo di Rubik, trattandosi di un oggetto la cui realizzazione è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, regole e altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa. Il Tribunale di Venezia ha, però, rigettato il reclamo, ricordando che qualora sia ravvisabile un margine per la creatività dell’autore, ancorché minimo, e le caratteristiche dell’oggetto non siano sostanzialmente “obbligate” è possibile applicare la tutela autoriale e ritenendo che nel caso di specie l’autore non fosse obbligato a scegliere le caratteristiche che presenta il Cubo di Rubik, poiché si trovava di fronte a diverse opzioni per esprimere la propria creatività nel realizzare un oggetto che potesse essere scomposto e ricomposto ruotando o muovendo le singole componenti.

Le alternative creative che escludono la forma obbligata

Secondo il collegio «tale pluralità di scelte era ravvisabile sotto i seguenti profili: (a) la forma dell’oggetto, poiché, accanto a quella cubica, avrebbe potuto essere scelta quella di un qualsiasi solido geometrico (piramide, cilindro, tronco di cono, sfera, ecc.); (b) le modalità di suddivisione delle singole componenti di ciascuna faccia, realizzabile anche con opzioni diverse dalla griglia nera, e, nello specifico, con modalità che vanno dall’assenza della griglia all’utilizzo per la stessa di un colore diverso dal nero e alla realizzazione di una griglia di larghezza meno o ancora più marcata; (c) il numero e le forme delle singole componenti di ciascuna faccia, potendo benissimo ipotizzarsi un numero diverso da nove o delle linee non perpendicolari o non simmetriche; (d) le caratteristiche della superficie di ciascuna delle facce, non essendo di certo necessario che queste abbiano carattere liscio; (e) le modalità di colorazione delle singole facce e dei quadratini che le componevano, essendo ben ipotizzabili delle colorazioni non uniformi, ma ad es. “a scacchi”; (f) ciò che doveva essere ricomposto e rappresentato in ciascuna delle facce, essendo certamente ipotizzabili soluzioni diverse da colori uniformi, come lettere, simboli o immagini» (Trib. Venezia, sez. Impresa, 9 ottobre 2025).

Il riconoscimento della Cassazione

Di recente anche la Corte di Cassazione penale ha riconosciuto natura di opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore al Cubo di Rubik, richiamando le motivazioni sposate dai giudici specializzati veneziani (Cass. pen. 28 luglio 2025, n. 27641).