Novità fiscali per i professionisti e non solo: IVA, CPB, ISA e agevolazioni immobiliari

Rimborsi tra ex associati, decadenza dal CPB, ravvedimento speciale, anomalie IVA, comunicazioni ISA, plusvalenze immobiliari e proroga “prima casa”: una guida completa alle risposte e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

 

Per la professione

Rimborso di spese comuni dopo lo scioglimento dell’associazione professionale

Agenzia delle entrate, risposta n. 189 del 15/7/25

Il rimborso di somme, disposto da un’ordinanza giudiziaria, costituite da una quota delle spese comuni (personale, affitto, utenze, ecc.) che un professionista deve rimborsare al collega dopo lo scioglimento dell’associazione professionale è imponibile IVA.

Le somme devono essere assoggettate ad aliquota ordinaria, salvo specifiche eccezioni (es. interessi legali esclusi dalla base imponibile).

 

CPB – decadenza dalla rateizzazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 176 del 7/7/25

Per un professionista che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni 2024–2025, con un debito superiore a 5.000 euro rateizzato tramite Rottamazione Quater, che nel corso del 2024 è decaduto dalla rateazione a causa di un pagamento tardivo con riferimento al CPB va incontro alle seguenti conseguenze:

  • se la decadenza è avvenuta prima dell’accettazione del CPB, impedisce l’accesso;
  • se la decadenza è avvenuta dopo l’accettazione, comporta la cessazione degli effetti del CPB per entrambi gli anni;
  • la eventuale riammissione alla Rottamazione Quater non ha alcun impatto riabilitativo sul CPB.

CPB – ravvedimento speciale

Art. 12 ter Decreto-legge 17/6/25, n. 84, convertito con Legge 30/7/25, n. 108 (G.U. n.177 del 1/8/25)

I professionisti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 hanno la possibilità di accedere a una forma speciale di ravvedimento, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi, sulle relative addizionali e sull’IRAP.

La normativa stabilisce i criteri per determinare la base imponibile e le aliquote da applicare, prevedendo una riduzione del 30% delle aliquote per gli anni 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Possono accedere anche i soggetti che, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, hanno indicato cause di esclusione dagli ISA per motivi legati alla pandemia, per condizioni di esercizio non ordinarie, oppure per lo svolgimento di più attività non riconducibili allo stesso indice ISA, in quest’ultimo caso a condizione che i ricavi delle attività escluse superino il 30% del totale.

L’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro. Sono previste specifiche modalità di pagamento (fino a 10 rate) e circostanze che possono comportare la perdita del beneficio

 

Adempimento spontaneo – anomalie nella dichiarazione IVA

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 280268 del 3/7/25

Si può regolarizzare la propria posizione per le seguenti anomalie IVA 2024:

  • dichiarazione IVA non presentata;
  • dichiarazione IVA priva dei quadri VE o VJ;
  • ammontare di operazioni attive inferiore a 1.000 euro.

In particolare, in caso di:

  • dichiarazione IVA mancata: invio della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (30/4/25) con ravvedimento (maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte);
  • dichiarazione IVA errata/incompleta: invio della dichiarazione integrativa + ravvedimento operoso.

 

Dati dichiarati ai fini ISA – comunicazioni dell’Agenzia per l’adempimento spontaneo dei professionisti – periodo d’imposta 2023

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 305720 del 24/7/25

L’Agenzia delle Entrate invia comunicazioni di compliance ai professionisti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), con riferimento al periodo d’imposta 2023. Lo scopo è quello di segnalare eventuali anomalie nei dati dichiarati, promuovendo la regolarizzazione spontanea prima dell’avvio di eventuali controlli fiscali. Le comunicazioni riguardano possibili errori, omissioni o incongruenze e invitano i professionisti a verificare la correttezza dei dati trasmessi e, se necessario, a correggerli. È possibile sanare le irregolarità usufruendo della riduzione delle sanzioni, come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 199

 

Per gli immobili

Beni immobili – concessione di usufrutto o costituzione di altri diritti reali di godimento

Art. 1, co. 1-bis, Decreto-legge 17/6/25, n. 84, convertito con Legge 30/7/25, n. 108 (G.U. n.177 del 1/8/25)

L’art. 67, comma 1, del TUIR deve essere interpretato nel senso che il reddito generato dalla concessione dell’usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un immobile costituisce un “reddito diverso” soggetto a imposizione secondo la lettera h) dello stesso comma, solo se il soggetto che concede il diritto conserva un altro diritto reale sul bene.

Al contrario, se il soggetto si priva completamente e contestualmente di ogni diritto reale sull’immobile, e sono rispettate le condizioni temporali previste dalla norma, il reddito prodotto si configura come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) dello stesso articolo.

In sostanza:

  • il corrispettivo ottenuto dalla concessione o dalla costituzione di diritti reali di godimento su immobili è considerato reddito diverso ai fini IRPEF, secondo l’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR, solo se il concedente mantiene un diritto reale sul bene;
  • il reddito è trattato come plusvalenza, tassata secondo l’art. 67, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR se invece il concedente cede integralmente ogni diritto reale sull’immobile e si ricade nei limiti temporali previsti (5 anni).

 

Agevolazione “prima casa”

Agenzia delle entrate, risposta n. 197 del 30/7/25

L’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” è riconosciuta anche nel caso in cui l’acquirente sia già proprietario di un immobile acquistato con lo stesso beneficio, a condizione che provveda a venderlo entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La legge di bilancio per il 2025 ha infatti esteso da uno a due anni il termine previsto per effettuare tale vendita. Questo nuovo limite temporale di due anni si applica anche agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024. Il credito d’imposta previsto per il riacquisto dell’abitazione è concesso in via provvisoria e viene revocato qualora l’immobile precedentemente posseduto non venga alienato entro il termine di due anni.

 

Varie

Protesi acustiche – l’aliquota IVA della riparazione

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 8 del 15/7/25

Alle prestazioni di riparazione delle protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22%.