
PRIMA PARTE
SULLA CASA, DI TUTTO UN PO’
La casa resta al centro delle attenzioni del Fisco e si conferma anche per il mese di ottobre il piatto forte degli interventi normativi e interpretativi.
Interventi di risparmio energetico sugli edifici, alcune precisazioni sulle detrazioni fiscali
Enea, faq n. 37 e 67
In caso di lavori sugli edifici che realizzino un risparmio energetico è possibile usufruire delle detrazioni fiscali secondo le seguenti percentuali della spesa sostenuta:
• 55% per spese sostenute fino al 5/6/13;
• 65% per spese sostenute dal 6/06/13 al 31/12/13 (dal 6/06/13 al 31/12/14 per i condomini);
• 36% per spese sostenute dall’1/1/14 (dall’1/1/15 per i condomini).
Non tutte le spese rientrano, tuttavia, nell’ambito delle agevolazioni; a tal fine è utile sapere che:
• l’edificio su cui sono effettuati i lavori per i quali si chiede l’agevolazione deve essere “esistente”, ossia deve risultare accatastato o almeno deve essere stata presentata domanda di accatastamento;
• deve essere pagata l’IMU, se dovuta;
• gli impianti termici per l’installazione per i quali può essere richiesta la detrazione sono quelli destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo (sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento);
• stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante non sono considerati impianti termici e, pertanto, singolarmente non rientrano nell’agevolazione; tuttavia, tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici, e danno diritto alla detrazione, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
• i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda non sono considerati impianti termici e, pertanto, non rientrano tra le spese detraibili;
• nei casi in cui per ottenere le detrazioni fiscali sugli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli immobili è richiesto l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, le spese tecniche per la sua redazione rientrano anch’esse tra le spese detraibili.
Agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie: per saperne di più
Agenzia delle entrate, sito internet
È disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali".
Le quotazioni di case, negozi e uffici del 1° semestre 2013
Agenzia delle entrate, sito internet
Un utile parametro di riferimento sia ai fini della valutazione del mercato, sia ai fini della comprensione dei criteri che vengono adoperati dall’agenzia delle entrate ai fini delle verifiche fiscali, è costituito dai prezzi al metro quadro di case, negozi e uffici su tutto il territorio nazionale, consultabili sul sito internet www. agenziaentrate.it, suddivisi per:
• Provincia;
• Comune;
• zona OMI;
• destinazione d’uso (abitativo, ufficio, etc.).
Abolizione della prima rata 2013 e altre novità sull’Imu
Art. 1 e 2 decreto-legge n.102 del 31/08/13 convertito dalla legge n. 124 del 28/10/13
La 1° rata Imu 2013, per la quale il D.L. 54/2013 aveva previsto la sospensione del pagamento, è stata definitivamente abolita. L’abolizione riguarda le seguenti categorie di immobili:
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico);
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
• terreni agricoli e fabbricati rurali.
È possibile usufruire della detrazione di 200 euro dall’imposta prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Il comodato al figlio salva l’abitazione dall’IMU
Art. 2 bis decreto-legge n.102 del 31/08/13 convertito dalla legge n. 124 del 28/10/13
E’ stato stabilito che gli immobili (e relative pertinenze) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale, potranno essere equiparate dai Comuni all’abitazione principale, limitatamente alla 2° rata 2013 dell’Imu. Nel caso di più abitazioni concesse ai figli, tuttavia, l’agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’eventuale agevolazione, tuttavia, non potrà riguardare gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ciò significa che, qualora i singoli comuni deliberassero tale equiparazione e definissero criteri e modalità applicative dell’agevolazione, le abitazioni concesse gratuitamente a figli o genitori (e da questi utilizzate come abitazione principale), ai fini della determinazione della 2° rata dell’Imu (per la 1° restano ferme le modalità di determinazione vigenti all’epoca del pagamento e non vi potrà essere ripetizione di quanto pagato) potranno usufruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni previste per l’abitazione principale (ove l’Imu sulla prima casa dovesse essere confermata).
Cedolare secca ancora più conveniente per contratti di locazione a canone concordato
Art. 4 decreto-legge n.102 del 31/08/13 convertito dalla legge n. 124 del 28/10/13
Buone notizie per i proprietari di immobili locati a canone concordato ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa che hanno optato (o opteranno) per il pagamento delle relative imposte tramite la cd. cedolare secca. L’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone concordato dalle parti è stata ridotta dal 19% al 15% . La riduzione, che decorre già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, potrebbe indurre i proprietari che non lo avessero già fatto a rivisitare la convenienza ad esercitare l’opzione per tale imposta che, lo si ricorda, sostituisce le imposte ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:
• l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti;
• l’imposta di registro e l’imposta di bollo alla registrazione.
Un bollettino del Comune indicherà l’importo dell’ultima rata del Tares
Art. 5 decreto-legge n.102 del 31/08/13 convertito dalla legge n. 124 del 28/10/13
Basterà attendere. Il modello di pagamento dell’ultima rata del Tares dovrà essere predisposto dal comune e inviato all’indirizzo dei contribuenti. Qualora il comune non provveda all’invio dei modelli di pagamento, nel caso in cui il versamento per i 2013 risulti insufficiente, ai contribuenti non potranno essere applicate sanzioni.
Cessione di volumetria edificabile di un terreno: in quali casi il corrispettivo è soggetto a tassazione?
Associazione dottori commercialisti di Milano, norma di Comportamento n. 189
Se un soggetto vende la “volumetria edificabile” di un terreno può essere, a determinate condizioni, soggetto a tassazione.
Se la cessione è effettuata da persona fisica (non imprenditore) l’operazione sconta l’Irpef e, pertanto, rientra nel reddito imponibile, ma solamente se il terreno di cui si cede la volumetria edificabile (alternativamente):
• è stato acquistato da non più di 5 anni;
• è edificabile al momento della cessione.
L’operazione, invece, non tassabile se il terreno è stato acquistato da più di 5 anni (tale regola non vale però per i terreni edificabili), ovvero se è stato acquisito per successione ereditaria.
Ricorrendone i presupposti all’acquirente persona fisica si applica l’imposta di registro con le aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari. Si applicano, inoltre, le imposte ipotecaria e catastale.
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, in caso di vendita e successivo riacquisto è necessario che l’immobile riacquistato diventi abitazione principale.
Cassazione, sentenza n. 22944 del 9 ottobre 2013
L’acquirente che ha usufruito dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) decade dai predetti benefici ottenuti se trasferisce (a titolo oneroso o gratuito) l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto. La decadenza dalle agevolazioni può essere, però, evitata se entro un anno si acquista un altro immobile; in tal caso, però, la nuova casa deve però essere effettivamente adibita a propria abitazione principale entro il termine triennale di decadenza per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
SECONDA PARTE
Irap per i professionisti sotto attacco
Prosegue senza sosta l’opera di demolizione della Cassazione circa i presunti elementi indici di organizzazione rilevante ai fini Irap dei professionisti.
Il professionista “ospite” di una struttura di terzi non paga l’Irap
Cassazione, sentenza n. 22941 del 9 ottobre 2013
Il professionista (avvocato), che per l’esercizio della sua attività non dispone di un proprio ufficio ma si avvale della struttura di un collega, che non ha dipendenti e utilizza modesti beni strumentali, in quanto privo di autonoma organizzazione (presupposto oggettivo per la soggezione al tributo), non paga l’Irap.
Reddito elevato e auto di lusso non determinano automaticamente il pagamento dell’Irap
Cassazione, sentenza 11.10.2013, n. 23113
L’entità del reddito conseguito e l’automobile “di lusso” utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, di per sé, non costituiscono indice di assoggettamento ad Irap, in quanto non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista (medico chirurgo).
Il professionista dipendente di uno studio associato non paga l’Irap
Cassazione Tributaria, sentenza del 21 ottobre 2013
Il professionista che presta la propria attività per conto di uno studio associato, senza farne parte, che non ha dipendenti e ha modeste spese per beni strumentali, non evidenzia una propria autonoma organizzazione e pertanto, non è soggetto a Irap.
TERZA PARTE
Riscossione, pagare le cartelle per imposte è più semplice
Cartelle Equitalia – anche negli uffici postali sono sempre aggiornate
Equitalia, comunicato sul sito internet
Le cartelle Equitalia potranno essere pagate anche negli uffici postali con l’importo sempre aggiornato comprensivo (eventualmente) degli interessi e degli altri aggravi previsti dalla legge per i pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Ed infatti, i terminali degli uffici delle Poste possono ora calcolare eventuali variazioni del debito (es. a seguito di uno sgravio), oppure aggiornare l’importo originario.
Il nuovo servizio è per ora accessibile solo a Roma e provincia, ma entro l’anno sarà esteso in tutta Italia.
E’ utile ricordare che le cartelle di Equitalia possono essere pagate anche tramite gli altri canali già attivi:
• sito internet www.gruppoequitalia.it (funzione “Estratto conto” o “Pagare online”);
• sportelli di Equitalia;
• ricevitorie Sisal e Lottomatica;
• tabaccai convenzionati con banca ITB;
• sportelli bancari.
QUARTA PARTE
Detrazioni assicurative indebolite
Incomprensibile, se non nell’ottica di aumento del gettito erariale, la falcidia della detraibilità delle polizze assicurative.
Premi assicurativi – ridotte le agevolazioni fiscali
Art. 12 decreto-legge n.102 del 31/08/13 convertito dalla legge n. 124 del 28/10/13
Sono state ridotte le possibilità di portare in detrazione dall’imposta o in deduzione dal reddito i premi assicurativi.
In particolare:
• i premi assicurativi per il rischio di morte e invalidità permanente, potranno essere portati in detrazione dall’imposta sui redditi fino a un massimo di euro 630,00 già dal 2013 (in precedenza il limite era di euro 1.291,14). Dal 2014 il limite massimo si ridurrà ulteriormente passando a 530 euro (1.291,14 euro, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana). La riduzione del limite massimo della detraibilità a 630 euro (530 dal 2014) riguarda anche le “vecchie” polizze vita e infortuni, ossia quelle stipulate o rinnovate precedentemente all’1/1/2001;
• il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (contributo al SSN sul premio RCA), che ancora per il 2013 è deducibile limitatamente alla parte che eccede i 40 euro, a partire dal 2014 diventerà totalmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
QUINTA PARTE
Nautica & Fisco, per saperne di più
Il Fisco allenta la morsa sulle imbarcazioni da diporto. Dopo il flop della stretta fiscale che ha fatto crollare il gettito derivante dallo specifico settore, arrivano i rimborsi.
Come ottenere il rimborso della tassa sulle imbarcazioni
Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 125448 del 28 ottobre 2013
Con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 c’è stata la rimodulazione degli importi dovuti della tassa annuale sulle unità da diporto. I contribuenti che, per effetto delle nuove norme, hanno già versato la tassa ma hanno diritto all’esenzione dal pagamento o alla riduzione al 50% degli importi dovuti possono presentare domanda per il rimborso a partire dal 18 novembre. La domanda può essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito modello predisposto dall’Agenzia delle entrate..
Il modello può essere utilizzato anche per chiedere il rimborso delle somme versate in più per motivi differenti dalla rimodulazione della tassa sulle imbarcazioni.
Rimborso della tassa sulle imbarcazioni e fisco sulla casa – per saperne di più
Agenzia delle entrate, annuario del contribuente – versione online, sul sito internet dal 31 ottobre 2013
È disponibile l’edizione aggiornata della Parte II (Fisco sulla casa) e della Parte IV (rimborso tassa sulle imbarcazioni) dell’Annuario online del contribuente
Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 9 ottobre 2013
È disponibile l’edizione aggiornata della guida fiscale “Nautica & FISCO” dedicata a diportisti e operatori del settore.